Bonus affitto 2021 per locatori fino a 1200 euro: domande fino a oggi 6 ottobre

È stato prorogato il termine entro il quale sarà possibile fare domanda per il Bonus affitto 2021, l’agevolazione prevista dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che si concretizza nella riduzione dell’importo della locazione quando viene effettuata una riduzione del canone. Sarà possibile fare domanda fino al 6 ottobre 2021.

Tra i requisiti, è previsto che l’immobile debba essere situato in un comune ad alta tensione abitativa, e in più deve essere abitazione principale del locatario.

Il contributo spettante è pari al 50% della riduzione del canone, nel limite di 1.200 euro, e per beneficiarne, il locatore dovrà comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, la rinegoziazione del canone di locazione e le informazioni utili alla erogazione.

Tutti i Bonus previsti dalla Legge di Bilancio

Bonus affitto 2021: requisiti generali

I destinatari del contributo a fondo perduto, sono i proprietari di immobili ad uso abitativo dati in locazione.

Nello specifico l’immobile:

  • deve essere situato in uno dei comuni ad alta tensione abitativa;
  • deve essere adibito ad abitazione principale da parte dell’inquilino locatario. Si ricorda che dal 2020, non è più assimilata all’abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
  • deve essere accordata una riduzione dell’importo del canone di affitto stabilito dal contratto.

Le modalità di attuazione sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del Direttore prot. n. 180139/2021, del 6 luglio 2021.

Il contratto deve risultare in essere alla data del 29 ottobre 2020, mentre le rinegoziazioni in diminuzione devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge istitutiva del contributo). Le rinegoziazioni devono essere comunicate all’Agenzia delle entrate tramite il modello RLI entro il 31 dicembre 2021.

In presenza di una riduzione del canone per l’intero anno (2021), è riconosciuto, ad ogni locatore, un contributo fino ad un massimo di 100 euro mensili (per una riduzione del canone pari a 200 euro al mese), riduzione che può essere limitata anche solo per alcuni mesi.

L’elenco dei comuni considerati ad alta “tensione abitativa” è quello indicato nella Delibera CIPE 13 novembre 2003 n. 87 pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2004.

Bonus affitto 2021: come fare domanda

La domanda per l’accesso al fondo perduto per la riduzione del canone di locazione è inoltrabile online entro il 6 ottobre 2021. Il servizio web per la presentazione della domanda è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al percorso “Servizi per –
Comunicare”.

Si potrà accedere al servizio dopo essere entrati nell’Area Riservata tramite:

  • SPID;
  • CIE/CNS;
  • credenziali Entratel /Fisconline.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una guida, disponibile a questo indirizzo. Il richiedente può avvalersi anche di un intermediario per predisporre e presentare la domanda. Nel caso ci si accorga di un errore in fase di presentazione della domanda sarà possibile inviare una domanda sostitutiva, sempre entro il 6 ottobre 2021.

Il precedente termine era previsto per il 6 settembre 2021. Tuttavia, tenendo in considerazione che il periodo precedente per la presentazione delle domande coincideva con il periodo estivo e per permettere a più contribuenti possibile di presentare domanda, il termine è stato spostato al 6 ottobre 2021.

Bonus affitto 2021: il fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti

Il bonus sulle locazioni, era già stato introdotto dal decreto “Ristori”, in particolare nella conversione in Legge del D.L. 137/2020, era stato introdotto l’articolo 9-quater che prevedeva l’istituzione del “Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti”.

Viene riconosciuto per il 2021, un contributo a fondo perduto al locatore di immobili ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario. L’agevolazione riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020.

Per il Bonus affitto 2021 è prevista una dotazione pari a 50 milioni di euro, e per il riconoscimento del contributo, il locatore dovrà comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione.

Si ricorda che l’articolo 19 D.L. 133/2014 stabilisce che “La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo”, inoltre dal 1° settembre 2020 per comunicare la rinegoziazione del canone, dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello RLIRichiesta di registrazione e adempimenti successivi contratti di locazione e affitto di immobili”.

Scarica il modello RLI e le istruzioni per la compilazione

Bonus affitto 2021: il vincolo temporale del decreto “Ristori”

La misura agevolativa del decreto “Ristori” (D.L. 137/2020) viene ripresa nella Legge di bilancio 2021, ma nella stessa non viene evidenziata la condizione della temporalità del contratto, e di conseguenza il Bonus affitto 2021 vale per i contratti sottoscritti prima del 29 ottobre 2020.

Si ricorda infine che il decreto “Ristori” dispone che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima dell’ emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986.

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Giuseppe Moschella

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