Il fornitore di connettività non è responsabile

Ius On line 22/12/11
Scarica PDF Stampa
Tribunale di Roma, 14 aprile 2010

Parti: FAPAV c. Telecom Italia S.p.a. + 3

FATTO

FAPAV ha agito in giudizio nei confronti di Telecom Italia S.p.a. assumendo che quest’ultima, fornendo la connessione a diversi siti web ove venivano illecitamente diffuse opere protette dal diritto d’autore di proprietà di società alla stessa associate, avrebbe concorso nella commissione delle violazioni lamentate.

DECISIONE

Il Tribunale di Roma, fornendo un quadro esaustivo della normativa di riferimento, ha correttamente ritenuto applicabili a Telecom Italia S.p.a., in qualità di fornitrice di un servizio di mera connessione alla rete Internet, le sole disposizioni contenute negli artt. 14 e 17 del D.lgs. 70/2003, precisando che diversamente gli artt. 15 e 16 sono riferibili ai prestatori di servizi di memorizzazione delle informazioni diffuse in rete.

La decisione, disattendendo le tesi difensive della FAPAV, ha altresì dato atto che, ai sensi dell’art. 16 comma 1 del menzionato D.Lgs., non sussiste alcun obbligo in capo a Telecom Italia S.p.a. di sospendere i servizi di accesso ai siti, laddove sia portata a conoscenza di fatti o circostanze che rendono manifesta l’illiceità di una determinata attività svolta attraverso il web. Tale disposizione, infatti, si applica soltanto ai prestatori di servizi di hosting, non essendo suscettibile di interpretazione analogica.

In tale contesto, è stato escluso che Telecom Italia S.p.a. fosse corresponsabile delle violazioni commesse a mezzo Internet, considerato che la stessa non ha posto in essere alcuna delle attività di cui all’art. 14 comma 1 del D.lgs. 70/2003 (ovvero dare origine alla trasmissione, selezionare il destinatario, modificare le informazioni trasmesse).

L’unica violazione ascrivibile a Telecom Italia S.p.a. nella vicenda sottoposta al Tribunale di Roma, è stata, quindi, individuata nella mancata comunicazione all’autorità giudiziaria delle informazioni ricevute con la diffida stragiudiziale inoltratale da FAPAV, conformemente a quanto previsto dall’art. 17 comma 3 del D.lgs. 70/2003.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui

Ius On line

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento