Il modello recepisce le tante novità adottate in particolare a seguito dell’emergenza sanitaria, vi è il superbonus del 110%, e le novità relative al trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati. Tanti i bonus presenti, da quello per le facciate, per le vacanze, a quello per le bici e i servizi di mobilità elettrica.
Relativamente alle scadenze si ricorda il 30 aprile 2021 come data a partire dalla quale, il modello 730/2021 sarà a disposizione, direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per chi volesse accedere alla versione precompilata, e il 30 settembre 2021 come data ultima di scadenza per effettuare l’invio all’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazioni redditi 2021: pubblicati i modelli definitivi. Novità e istruzioni
Modello 730/2021: Detrazioni con pagamenti tracciabili
Per beneficiare della detrazione fiscale del 19%, le spese sostenute dal 1° gennaio 2020, dovevano essere pagate con sistemi di pagamento tracciabili, fanno eccezione le spese relative all’acquisto di medicinali e dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.
Si dovrà dimostrare la tracciabilità del pagamento mediante prova cartacea della pagamento (ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA), in alternativa il pagamento “tracciabile” può essere documentato con annotazione nella fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da chi ha percepito le somme e ha ceduto il bene o effettuato la prestazione di servizio.
Modello 730/2021: La riduzione del cuneo fiscale
Nel Quadro C relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, tra le novità vi è quella che riguarda la misura relativa alla riduzione del cuneo fiscale.
E’ prevista la concessione di un trattamento integrativo, dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 che spetta ai lavoratori che hanno un reddito di lavoro dipendente e assimilato fino a 40.000 euro, e un’imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, TUIR. La misura è stata estesa anche al 2021 dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020).
Tali agevolazioni riguardano il rigo C14, dove si dovrà indicare il trattamento integrativo, ovvero il credito di 600 euro riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro e inoltre la “ulteriore detrazione”, riconosciuta sempre ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati tra 28.000 euro e 40.000 euro.
L’importo dell’ulteriore detrazione è pari a 600 euro fino a 28.001 euro, importo che diminuisce fino a 480 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.001. Superato tale limite, l’importo decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento del reddito di 40 mila euro.
Per la compilazione del rigo C14, si dovranno utilizzare i dati riportati nella della certificazione Unica 2021 (anch’essa approvata con provvedimento del 15 gennaio). Nel rigo si devono indicare anche misure di sostegno al reddito introdotte dal D.L. 18/2020 a seguito dell’emergenza sanitaria per il Covid-19 (integrazione salariale, i congedi parentali e cassa integrazione).
Modello 730/2021: Il Superbonus nel Quadro E
Il superbonus andrà indicato nel Quadro E, nella compilazione bisognerà differenziare i dati a seconda del periodo in cui le spese sono state sostenute, e sono soddisfatti i requisiti dagli interventi posti in essere, visto che questi elementi determinano la misura (maggiorata o meno) della detrazione fiscale.
Relativamente alle altre novità del quadro, vi è la sezione III-A che accoglie le spese per gli interventi del patrimonio edilizio, per le misure antisismiche, il bonus facciate.
Andranno in particolare indicati il bonus facciate, (codice 15), il bonus verde, per il quale si dovrà utilizzare il codice 12 o 13 nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni esterne di edifici condominiali.
Per la detrazione del 110% è stata introdotta una casella dove viene data evidenza del fatto che si tratta di lavori agevolabili al 110%, in tal caso il contribuente dovrà compilare per essi un ulteriore rigo, barrando la casella, dichiarando le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi di natura antisismica o di efficientamento energetico con i requisiti di accesso al superbonus.
La sezione III-C, accoglie le spese alle quali spetta la detrazione ordinaria o del 110%, comprese quelle sostenute dal 1° luglio 2020 per l’acquisto e la posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati da energia elettrica eseguite congiuntamente a uno degli interventi “trainanti”. Per tali spese si dovrà compilare il rigo E56, indicando codice 3.
La sezione IV accoglie le spese per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti di qualunque categoria catastale.
In particolare per la compilazione dei righi della sezione (E61 e E62) avremmo nella colonna 1 (tipo di intervento) l’indicazione del codice che identifica i lavori, (si compilerà un ulteriore modello qualora si devono indicare più codici).
Si dovrà barrare la colonna 6 (110%), se nella colonna 1 (tipo di intervento), è stato indicato un codice rappresentativo di interventi trainati, e sempre che tali interventi siano stati effettuati congiuntamente a uno degli interventi trainanti.
Si dovrà barrare la colonna 9 se nella colonna 1 è stato indicato un codice tra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 30, 31, 32 e 33 e siano presenti le condizioni per fruire dell’aumento del limite di spesa del 50%.
>> La circolare del giorno sulle novità del Modello 730 <<
Modello 730/2021: altre novità
Nel rigo da E8 a E10, si dovrà indicare il codice 72, relativamente alle erogazioni effettuate a favore del contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Al rigo E81 si dovrà barrare la casella per usufruire della detrazione forfettaria di 1.000 euro per il mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente, e dal 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base all’importo del reddito complessivo, spettando per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro.
Entra nel rigo E83 il bonus vacanze, si dovrà utilizzare il codice 3 e riportare la quota del bonus spettante pari al 20% della spesa sostenuta nei limiti del credito d’imposta riconosciuto al proprio nucleo familiare, sempreché il credito d’imposta vacanze sia stato fruito entro il 31 dicembre 2020.
Il bonus è riconosciuto ai contribuenti con ISEE fino a 40 mila euro quale contributo per i soggiorni turistici in Italia e spetta sotto forma di sconto sul corrispettivo per l’80% e per la restante parte pari al 20% come detrazione d’imposta. Si dovrà utilizzare il codice 4 per indicare l’ammontare del credito vacanze non spettante in quanto già fruito sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno.
Nel quadro che accoglie i crediti d’imposta, trova spazio al rigo G15 il nuovo bonus per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile servizi di mobilità elettrica.
Il credito d’imposta è riconosciuto per importo massimo di 750 euro, e deve essere utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020, lo stesso dovrà essere indicato nel rigo utilizzando il codice 5.
Modello 730/ 2021: Quadro L – Ulteriori dati
Con riferimento ai redditi prodotti in euro a Campione d’Italia, per la compilazione del rigo L1 si segnala che dall’anno d’imposta 2020 per le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, l’imposta dovuta sui redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo in cui si è iscritti nei citati registri, è ridotta del 50% per 10 periodi d’imposta.
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