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Ius On line 22/12/11
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Tribunale di Roma, 22 marzo 2011

Parti: P.F.A. Film S.r.l. c. Yahoo Italia S.r.l. + 2

FATTO

La vicenda trae origine dalle contestazioni mosse dalla P.F.A. Film S.r.l. nei confronti di Yahoo S.r.l., Microsoft s.r.l. e Google Italy S.r.l. in relazione alle presunte violazioni dei diritti di sfruttamento sull’opera cinematografica “About Elly” realizzate dagli utenti della rete attraverso le attività di downloading e/o di streaming.

In particolare, le società resistenti, nella loro qualità di fornitori di servizi di motore di ricerca, avrebbero agevolato – secondo le tesi difensive della P.F.A. Film S.r.l. –  le menzionate violazioni attraverso l’indicizzazione di quei siti web che consentivano la riproduzione dell’opera cinematografica senza l’autorizzazione della società titolare dei diritti, omettendo di intervenire per la repressione delle citate violazioni in seguito alla diffida stragiudiziale inoltrata dalla P.F.A. Film S.r.l..

DECISIONE

Il Tribunale di Roma ha, preliminarmente, accolto le eccezioni di carenza di legittimazione a contraddire sollevate da Google e Microsoft poiché da una valutazione della documentazione versata in atti è risultato provato che i servizi di motore di ricerca venivano forniti e gestiti esclusivamente dalle rispettive consorelle americane.

Nel merito si è partiti dal presupposto che se, per un verso, il gestore del motore di ricerca non è tenuto, alla luce delle disposizioni contenute nel D.lgs. 70/2003, ad effettuare alcun controllo preventivo sulle informazioni contenute nei siti web che lo stesso indicizza mediante la pubblicazione dei links in esecuzione della ricerca condotta dall’utente, per altro verso il provider, una volta venuto a conoscenza dell’illiceità dei contenuti di tali siti web, conserva il potere di impedirne l’indicizzazione ed il loro successivo collegamento.

Nel caso di specie, Yahoo era stata resa edotta dell’esistenza di contenuti illeciti in alcuni siti web dalla stessa indicizzati, attraverso la diffida inoltratale dalla P.F.A. Film S.r.l.. A partire da tale momento, pertanto, Yahoo era in condizione di esercitare un controllo successivo sulle informazioni veicolate attraverso i menzionati siti.

Essendosi però Yahoo rifiutata di attivarsi per rimuovere i collegamenti ai siti web indicatile come “pirati”, la stessa si sarebbe resa corresponsabile della violazione dei diritti di sfruttamento economico sull’opera di titolarità della società ricorrente.

Tale circostanza non avrebbe, quindi, consentito al Tribunale di applicare a Yahoo lo speciale regime di esenzione di responsabilità previsto per i fornitori di servizi della società dell’informazione di cui agli artt. 14 e seguenti del D.lgs. 70/2003.


BIBLIOGRAFIA ONLINE

su Punto Informatico: “Copyright  – condanna Yahoo”; “Yahoo! stop alla ricerca per salvare Elly?”

Il testo integrale della decisione è disponibile qui

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