Opzione donna 2021: nuovi requisiti, scadenze, beneficiarie, domande Inps

Prorogata, anche per il 2021, l’opzione donna. L’operatività del meccanismo di pensionamento, rivolto alle sole donne sia autonome che dipendenti, terminava il 31 dicembre 2020. Quindi, affinché le donne potessero continuare a collocarsi a riposo con l’opzione donna, era necessario un intervento legislativo da parte del Governo che prorogasse la misura. L’intervento è giunto attraverso la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020). Infatti, all’art. 1, co. 336 è stata disposta la proroga dell’opzione donna anche per quest’anno. Quindi, possono accedere alla predetta misura le lavoratrici, del settore pubblico e privato, dipendenti o autonome, che entro il 31 dicembre 2020 compiono 58 anni (59 anni se autonome) in presenza di almeno 35 anni di contributi.

Sul punto, l’INPS, con il Messaggio n. 217 del 19 gennaio 2021, ha recepito la novità introdotta dalla predetta legge, specificando che il trattamento pensionistico è conseguibile secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio quali sono i nuovi requisiti pensionistici, chi sono le beneficiarie e come fare domanda all’INPS. Ecco come cambia l’opzione donna 2021 dopo l’intervento della recente Manovra Finanziaria.

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Opzione donna 2021: cos’è

Per agevolare il pensionamento delle donne, il sistema previdenziale italiano ha disposto una misura – chiamata “opzione donna” – che permette di collocarsi a riposo in via anticipata.

Si tratta di uno strumento, disciplinato dall’art. 1, co. 9 dalla L. 23 agosto 2004, n. 243 (Legge Maroni), che consente alle lavoratrici – sia autonome che subordinate – di andare in pensione in anticipo rispetto ai trattamenti previdenziali ordinari, ossia la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.

Opzione donna 2021: a chi spetta

Ma chi può accedere all’opzione donna? Sul punto, la legge dispone che tale meccanismo è riservato unicamente alle lavoratrici iscritte all’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato, pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.

Pertanto, non vi rientrano le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995.

Opzione donna 2021: requisiti e condizioni

Per poter usufruire dell’opzione donna è necessario possedere determinati requisiti, sia pensionistici che anagrafici. In particolare, il requisito contributivo è univoco, ossia pari a 35 anni. Diversamente, l’età anagrafica è pari si differenzia in base alla categoria di appartenenza della lavoratrice. Infatti, è necessario avere:

  • un’età pari o superiore a 58 anni, nel caso delle lavoratrici dipendenti;
  • un’età pari o superiore a 59 anni, nel caso delle lavoratrici autonome;

Tali requisiti devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2020.

Opzione donna 2021: modalità di calcolo e finestra mobile

L’opzione donna, tuttavia, presenta alcuni limiti che potrebbero disincentivare le lavoratrici a protendere per tale meccanismo di pensionamento. Uno su tutti è sicuramente il meccanismo di calcolo, che è quello contributivo, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180 (in genere più penalizzante rispetto al sistema retributivo).

Altro fattore da considerare per chi intendesse accedere all’opzione donna è la decorrenza del primo assegno pensionistico, in quanto tale tipologia di prestazione soggiace ancora alla cd. “finestra mobile” (cfr. INPS, Circolare n. 53/2011), che prevede un meccanismo in base al quale l’erogazione avviene:

  • dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti;
  • dopo 18 mesi per le autonome.

Tenuto conto della data del 1° gennaio 2021, di entrata in vigore della L. n. 178/2020, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.

Opzione donna 2021: lavoratrici dell’AFAM

Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 59, co. 9, della L. n. 449/1997. Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2021 e dal 1° novembre 2021.

Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Opzione donna 2021: la domanda

In merito alle modalità d’invio delle domande, l’INPS specifica che bisogna utilizzare le consuete modalità. Come di consueto la domanda può essere fatta:

  1. autonomamente con accesso alla propria area riservata del sito INPS con SPID, CNS o CIE;
  2. tramite numero verde INPS (se in possesso di PIN dispositivo);
  3. tramite patronato.

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

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Daniele Bonaddio

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