La decisione assunta dalla Presidente del Senato Elisabetta Casellati e dalla conferenza dei capi gruppo rappresenta, come anticipato, un’eccezione rispetto alle indicazioni fornite alle Commissioni parlamentari di limitare l’attività alla conversione dei decreti legge e all’esame degli atti normativi legati all’emergenza sanitaria.
Sempre nell’ottica di velocizzarne il percorso di parlamentare, sul Disegno di legge (Ddl numero 1474) potranno essere presentati emendamenti entro e non oltre il prossimo 8 gennaio. Inoltre, sul testo arriverà la richiesta di approvazione in sede deliberante.
Analizziamo nel dettaglio il Disegno di legge.
Vedi anche “Legge di Bilancio 2021: tutte le misure”
Ddl malattia e infortuni: slittamento automatico
Il Ddl numero 1474 prevede uno slittamento automatico degli adempimenti nei confronti della Pubblica amministrazione in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per:
- Grave malattia;
- Infortunio;
- Intervento chirurgico.
La misura si applica anche nei casi di cure domiciliari se sostitutive del ricovero ospedaliero.
I profili applicativi della sospensione saranno oggetto di apposito regolamento da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del Ddl.
Ddl malattia e infortuni: adempimenti interessati
Il Disegno di legge stabilisce (articolo 1) lo slittamento degli adempimenti in favore della pubblica amministrazione la cui scadenza si collochi nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento malattia o infortunio.
Il termine di trenta giorni (articolo 2) ha carattere di perentorietà. In caso di inadempimento è prevista una sanzione penale o pecuniaria nei confronti del professionista o del suo cliente.
Se la sospensione investe somme in scadenza dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, maturano degli interessi calcolati in base al tasso legale.
Contestualmente al versamento della somma originaria è necessario corrispondere anche gli interessi, calcolati dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
Ddl malattia e infortuni: incarico
Sono interessati dalla norma le attività a carico del cliente eseguite dal libero professionista, in virtù di un mandato professionale con data antecedente il ricovero o l’avvio delle cure domiciliari.
Copia del documento dev’essere inviata all’ordine di appartenenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Sarà il destinatario, a sua volta, a trasmettere la documentazione (entro i successivi trenta giorni) ai competenti uffici della Pubblica amministrazione.
Ddl malattia e infortuni: termini congelati
L’assenza del professionista determina la sospensione dei termini di scadenza dell’adempimento nei confronti della PA:
- A partire dal giorno del ricovero in ospedale o da quello di inizio delle cure domiciliari;
- Sino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.
Il congelamento non opera con riferimento ai periodi di assenza inferiori a tre giorni.
Ddl malattia e infortuni: ripresa adempimenti
Gli adempimenti sospesi per effetto del ricovero o cure domiciliari del professionista dovranno essere effettuati entro il giorno successivo il termine del periodo di sospensione.
Ddl malattia e infortuni: soggetti interessati
I liberi professionisti nei cui confronti opera la sospensione automatica degli adempimenti sono tutti coloro che svolgono come prestazione principale un’attività per la quale è obbligatoria l’iscrizione in albi professionali.
L’ambito soggettivo si estende anche alle ipotesi di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, a patto che il numero complessivo degli associati o dei soci non sia superiore a tre.
Ddl malattia e infortuni: gli eventi contemplati
Come anticipato gli eventi che danno diritto allo slittamento automatico sono:
- Infortunio, da intendersi come un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
- Grave malattia individuata come uno stato patologico tale da provocare il mancato svolgimento dell’attività professionale per sottoporsi a cure ospedaliere o domiciliari;
- Intervento chirurgico svolto presso una struttura sanitaria.
Premettendo che saranno necessari gli opportuni indirizzi operativi, stando all’urgenza che circonda l’approvazione del Ddl, interessati dalla sospensione saranno, con tutta probabilità, anche le malattie causate dal virus COVID-19 nonché i casi di quarantena fiduciaria o isolamento obbligatorio.
Ddl malattia e infortuni: parto
L’articolo 4 del Ddl ricomprende nell’alveo della sospensione anche il parto prematuro della libera professionista.
In questo caso il periodo di trenta giorni opera a partire dall’inizio del ricovero per il parto (ovvero dall’interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese).
È fatto obbligo all’interessata di depositare, presso il proprio ordine professionale, un certificato medico rilasciato dal medico curante o dalla struttura sanitaria, attestante:
- Stato di gravidanza;
- Data presunta del parto;
- Data di ricovero;
- Data del parto.
Il certificato dev’essere consegnato all’ordine di appartenenza entro quindici giorni dal suo rilascio.
Ddl malattia e infortuni: decesso
I termini per gli adempimenti sono inoltre sospesi per i sei mesi successivi il decesso del libero professionista.
Copia del mandato professionale dev’essere inviata a cura del cliente alla PA, entro trenta giorni dalla scomparsa.
Ddl malattia e infortuni: le sanzioni
Chi gode dei benefici della normativa in questione sulla base di una falsa attestazione è punito con l’arresto da sei mesi a due anni ed una sanzione pecuniaria da 2.500,00 a 7.750,00 euro.
Ogni altro comportamento contrario alla normativa porta ad una sanzione pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.
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