L’effettiva conoscenza dell’ISP del carattere illecito di un contenuto

Ius On line 22/12/11
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Audiencia Provincial di Madrid (Spagna), 19 febbraio 2010

Parti: Palomo c. Google

FATTO

Si tratta di un caso che riguarda i risultati della ricerca di Google.

Nel caso di specie, l’attore citava in giudizio la società che gestisce il popolare motore di ricerca poiché, tra i risultati della ricerca, erano inclusi alcuni link che rimandavano a pagine dal contenuto diffamatorio.

Prima di iniziare la controversia giudiziale, l’attore sollecitava più volte Google per la rimozione delle informazioni in questione. In una comunicazione, parte attrice aveva informato il motore di ricerca dell’esistenza di una causa in corso per l’accertamento della diffamazione e, in una successiva, di una sentenza che aveva stabilito la falsità di una delle informazioni pubblicate.

DECISIONE

Sia in primo grado che in appello, nonostante il riconoscimento della natura diffamatoria del contenuto del link, Google non è stata ritenuta responsabile.

Innanzi tutto, la Corte richiama il ruolo dei motori di ricerca, disciplinati espressamente dalla legge spagnola di  recepimento: “Partiendo del hecho no discutido en esta alzada de que la entidad GOOGLE se limita a ser un prestador de servicios en una red de comunicaciones, facilitando datos para el destinatario del servicio o en facilitar acceso a una red de comunicaciones, no puede ser responsable del contenido de los datos trasmitidos siempre que se cumplan los requisitos necesarios para que entre en juego esa exención de responsabilidad”.

A giudizio della Corte, quindi, le notifiche inviate a Google non erano sufficienti per affermare che quest’ultima aveva un’effettiva conoscenza, ai sensi dell’art. 17 della legge spagnola. In base alla norma citata, al fine di valutare se gli ISP abbiano effettiva conoscenza, è necessario che un “organo competente abbia dichiarato che i dati sono illeciti, oppure abbia ordinato la rimozione o la disabilitazione dell’accesso agli stessi, ovvero che sia stata dichiarata l’esistenza di un danno”. È richiesto, inoltre, che l’ISP sia a conoscenza della decisione dell’autorità competente.

Così testualmente: “Con relación a que se entiende que ha existido ese conocimiento efectivo de la ilicitud de la información por parte del prestador del servicio, el propio legislador en aras de ese principio recogido en la Directiva Comunitaria que parte de que no puede imponerse a los prestadores de servicios una supervisión previa de dichos contenidos, da una definición y alcance que debe darse a conocimiento efectivo, que solo existirá cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos ordenando su retirada, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, lo que ha de entenderse que hasta ese momento, es decir que el prestador del servicio, en este caso GOOGLE, haya tenido conocimiento de la correspondiente resolución, en el ordenamiento jurídico español una resolución judicial, que haya ordenado la retirada de tales datos, o bien se haya declarado la existencia de la lesión, en el presente caso se hubiera dictado la correspondiente resolución judicial declarando que tales datos suponen una intromisión ilegitima en el honor del ahora apelante, pues hasta ese momento no puede entenderse que el proveedor del servicio haya tenido conocimiento efectivo y por lo tanto tenga que actuar con diligencia a los efectos de suprimir o inutilizar el enlace correspondiente”.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha statuito che quest’ultimo presupposto non fosse stato rispettato. Sebbene l’attore avesse informato Google dell’esistenza di un provvedimento giudiziale, una copia di tale provvedimento non era stata trasmessa e, quindi, l’ISP non era stato informato adeguatamente.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui

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