Pochi giorni fa l’annuncio Inps che prorogava al 31 dicembre 2020 il termine per fare domanda di indennità covid 1.000 euro prevista dal Ristori Quater. Lo ha fatto con una circolare pubblicata in extremis, perchè la scadenza era prevista proprio per il 15 dicembre. Termine ora slittato a fine mese.
La circolare n°146 del 14/12/2020 concede più tempo a chi deve fare domanda per ottenere l’indennità omnicomprensiva una tantum prevista dal Ristori.
Il bonus può essere richiesto da alcune tipologie di lavoratori, tra cui:
- stagionali, somministrati e subordinati a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati di vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.
Come precisato dalla stessa Inps i lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva del decreto Agosto o di quella del decreto Ristori non devono presentare una nuova domanda. Invece coloro che non hanno beneficiato delle precedenti indennità possono presentare la domanda entro il 31 dicembre 2020.
Vediamo in breve chi riceve questo bonus in automatico, chi invece deve richiederlo con apposita domanda e la novità sul termine di scadenza.
Indennità-ter covid 1.000 euro: a chi spetta
In particolare, i lavoratori destinatari della tutela denominata “indennità onnicomprensiva” di cui all’articolo 15 del citato decreto Ristori sono:
- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori dello spettacolo;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Queste categorie devono aver cessato involontariamente – con la predetta qualifica – un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020.
Indennità-ter covid 1.000 euro: a chi spetta in automatico
L’indennità spetta in automatico, senza quindi bisogno di fare domanda, a tutti coloro che, appartenenti a queste categorie di lavoro, hanno già ricevuto l’erogazione del bonus del precedente decreto. Riceveranno tutto d’ufficio.
Come ribadito dalla stessa Inps nella circolare 146 del 14 dicembre: “Come già precisato al paragrafo 1 della presente circolare, i lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso alle indennità una tantum di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 157 del 2020, ma la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva”.
Indennità-ter covid 1.000 euro: chi deve fare domanda
Come anticipato, il Decreto n. 157 del 30 novembre 2020 cosiddetto Ristori Quater ha previsto in materia di indennità COVID:
- una tranche di 1.000 euro per coloro che già avevano beneficiato del sussidio previsto dal D.l. “Ristori”;
- Indennità una tantum di 1.000 euro per talune categorie lavorative colpite dagli effetti economici del virus COVID-19.
Per i soggetti già beneficiari dell’indennità riconosciuta dal “Ristori”, l’erogazione avverrà d’ufficio da parte dell’INPS, senza obbligo di presentare apposita domanda.
Discorso diverso per coloro che accedono per la prima volta al sussidio, ci riferiamo in particolare a:
- Lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali, compresi i lavoratori interinali, che hanno cessato involontariamente il rapporto tra il 1º gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
- Lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto tra il 1º gennaio e il 30 novembre 2020 ed hanno svolto nel medesimo periodo almeno trenta giornate di effettivo lavoro;
- Lavoratori intermittenti che hanno prestato almeno trenta giornate di effettivo lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
- Lavoratori autonomi privi di partita IVA titolari tra il 1º gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di contratti di lavoro autonomo occasionale;
- Incaricati alle vendite a domicilio con reddito derivante dalla suddetta attività superiore a 5 mila euro, titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata alla data del 30 novembre 2020;
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che abbiano versato almeno trenta contributi giornalieri dal 1º gennaio 2019 al 30 novembre 2020 con reddito non superiore a 50 mila euro, nonché soggetti iscritti al citato Fondo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1º gennaio 2019 al 30 novembre 2020 ed un reddito non eccedente i 35 mila euro;
- Lavoratori a tempo determinato del turismo e stabilimenti termali, titolari tra il 1º gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti a tempo determinato di durata complessiva non inferiore a trenta giornate.
Questi lavoratori dovranno presentare apposita domanda all’INPS al fine di accedere al sussidio.
Indennità-ter covid 1.000 euro: scadenza domanda
Anche qui, a inizio abbiamo sottolineato che la precedenza scadenza del 15 dicembre è stata sostituita dal nuovo termine di presentazione domanda: il 31 dicembre 2020. Entro questo termine chi deve farlo, può richiedere il bonus in oggetto.
Resta invece ferma la scadenza del 18 dicembre 2020 per chi, nelle stesse categorie di lavoratori, deve fare ancora domanda per il precedente indennizzo, stabilito dall’art. 15 del decreto legge n.137/2020, su cui era già stata data una proroga con circolare Inps n.137/2020.
Questi devono fare domanda all’Inps in via telematica, utilizzando personalmente i servizi online oppure rivolgendosi ai patronati o al contact center Inps
L’accesso diretto può essere effettuato tramite:
- PIN INPS (per chi ne è già in possesso);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
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