Trovi qui tutte le info sul bonus baby-sitter
Bonus baby-sitter: come presentare domanda
La domanda per richiedere il bonus baby-sitter può essere effettuata on-line tramite l’apposita sezione presente sul sito INPS: “Prestazioni e servizi” – “Bonus Baby Sitter – Decreto Ristori Bis”. Per accedere è necessario autenticarsi con:
- l’apposito PIN rilasciato dall’INPS;
- credenziali SPID di livello 2 o superiore;
- Carta d’Identità Elettronica (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
In seguito bisognerà indicare la propria categoria di appartenenza e inserire i propri dati anagrafici, quelli dell’altro genitore e del minore interessato. È possibile presentare più di una domanda per ogni figlio, ma il limite massimo complessivo di 1.000 è stabilito per nucleo familiare e non per ogni minore interessato. Proseguendo nella domanda, alla sezione che riguarda la scuola si dovrà indicare:
- la denominazione;
- l’indirizzo;
- la classificazione (se statale, paritaria o comunale oppure se è un centro assistenziale per minori disabili);
- il codice meccanografico della scuola e la partita IVA;
- la classe frequentata;
- il certificato di frequenza rilasciato dalla scuola.
Terminata la compilazione della domanda si potrà procedere all’invio della stessa. In seguito, sempre all’interno del portale sarà possibile inserirne un’altra o accedere alla sezione «consultazione»: in quest’ultima si potrà visualizzare lo stato della domanda presentata e prelevare la ricevuta definitiva, disponibile nei giorni successivi, recante il numero di protocollo. Ricordiamo che la domanda non può essere presentata solo on-line ma anche tramite i servizi gratuiti degli Enti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
Bonus baby-sitter: chi può richiederlo
Il decreto-legge n. 149/2020 stabilisce che il bonus è riconosciuto ai genitori la cui la prestazione lavorativa non può essere svolta interamente in modalità agile e che dichiarano che la scuola del proprio figlio si trovi in una delle zone rosse indicate dal DPCM di novembre. Le zone in questione sono:
- Calabria;
- Lombardia;
- Piemonte;
- Valle d’Aosta;
- Provincia autonoma di Bolzano;
- Campania;
- Toscana;
- Abruzzo;
Potranno beneficiare del bonus i genitori:
- iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
- in alternativa, iscritti alle Gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria;
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Il bonus varrà quindi per i lavoratori autonomi ma non per i lavoratori dipendenti. Inoltre, la fruizione del bonus è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Infine, nel caso di minori affetti da disabilità grave accertata ai sensi della legge n. 5 febbraio 1992, n. 104, l’articolo 14, comma 2, il bonus spetta agli iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.
Bonus baby-sitter: come viene erogato
L’eventuale accoglimento della domanda verrà comunicato agli interessati tramite i recapiti (SMS/e-mail/PEC) forniti in fase di presentazione della stessa. Il bonus verrà reso disponibile sul Libretto famiglia, attualmente disciplinato dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni in L. n. 96/2017.
Scarica il messaggio n. 4678 dell’11 dicembre 2020
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