La prima comunicazione di pre-pensionamento arriva con un comunicato stampa dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato con il quale, quest’ultima, informa di essersi dotata – anche se non in modo esattamente tempestivo – di una casella di posta elettronica certificata e di essere, pertanto, pronta a ricevere comunicazioni elettroniche tanto dalle pubbliche amministrazioni che dai privati.
Questi ultimi – cittadini e imprese – potranno comunicare con l’Autorità utilizzando un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata (e non necessariamente una CEC PAC) ottenendo così effetti equivalenti a quelli che avrebbero sin qui ottenuto con l’invio di una raccomandata o attraverso una “qualsiasi casella di posta elettronica” purché la comunicazione sia firmata digitalmente.
In quest’ultimo caso, peraltro, sembra doversi ritenere che il mittente non potrà fare affidamento in alcun modo su una “certificazione” relativa al momento di invio o ricevimento della propria comunicazione con la conseguenza che non potrà ricorrere a tale sistema qualora abbiatale esigenza.
Il tenore letterale del comunicato stampa fa, peraltro, sorgere un dubbio: un’istanza, segnalazione o denuncia inviata all’Autorità attraverso l’indirizzo PEC con posta elettronica certificata, se non firmata digitalmente, si considera, comunque, validamente inoltrata?
L’art. 65 del Codice dell’amministrazione digitale suggerisce – ed anzi impone – questa interpretazione ma, il comunicato stampa dell’AGCM, si limita a riferire che la comunicazione si considera inviata a mezzo raccomanda.
La raccomandata, tuttavia, può contenere anche un documento non sottoscritto e, quindi, non valido, laddove il relativo procedimento abbia per presupposto un’istanza o una denuncia debitamente firmata.
Un chiarimento, al riguardo, sarebbe opportuno.
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