Iva agevolata 2020: quando spetta, acquisti inclusi, tutte le agevolazioni

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Quando spetta l’Iva agevolata o ridotta al 4%, 5%, 10%. 

L’imposta sul valore aggiunto, è una imposta che grava sui consumi (cessione di beni o prestazione di servizi). Le principali aliquote sono quella ordinaria del 22%, e vi sono poi le aliquote ridotte, (il 4%, il 5% e il 10%). La maggior parte degli acquisti, sconta l’aliquota del 22% ma, per alcuni beni come quelli di prima necessità, (alimentari, servizi primari, utenze domestiche o le opere sulla prima casa), si applicano le aliquote ridotte. Per determinate operazioni, per la loro natura o per la loro utilità sociale, sono previste delle esenzioni, vi sono le operazioni non imponibili e quelle esenti. Altre operazioni sono escluse perché carenti di uno dei requisiti fondamentali dell’Iva, (soggettivo, oggettivo, territoriale). Tra le novità di quest’anno se deve segnalare la disapplicazione, sino al 31 dicembre 2020, dell’Iva sulla cessione di numerosi beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tali beni dal prossimo anno sconteranno a regime l’aliquota ridotta del 5%.

Applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%

L’aliquota ridotta del 10% è stata prevista per una serie di beni e servizi elencati nella parte III della Tabella A del D.P.R. n.633/1972. Ad esempio è possibile usufruire dell’aliquota del 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e in alcuni casi, sulla cessione dei beni. L’aliquota ridotta si applica sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative. Sui beni invece, l’aliquota agevolata si applica solo se questi sono ceduti nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

I beni significativi sono stati individuati dal decreto del MEF del 29 dicembre 1999. Si tratta in particolare di:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni e interni;
  • caldaie;
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetteria da bagni;
  • impianti di sicurezza.

La determinazione del valore del bene, va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. In presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene, ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati al 10%). Devono invece confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione, se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità. La fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.

Iva agevolata 10%: quando non si può applicare

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:

  • ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
  • alle prestazioni professionali;
  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

In quest’ultimo caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti.

L’Iva al 10 % si applica anche per la somministrazione di alimenti e bevande. La fattispecie è assimilabile alle prestazioni di servizi, si caratterizza per la commistione di prestazioni di dare e fare e va distinta dalla cessione di alimenti e bevande.

Iva agevolata al 4%

L’aliquota del 4% è prevista per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella parte II della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972. L’aliquota è stata estesa alle pubblicazioni commercializzate tramite mezzi di comunicazione elettronica (e-book).

L’Iva al 4% si applica, tra le altre, alle prestazioni di servizi dipendenti da appalti per la costruzione di un immobile da adibire a prima casa, e anche per interventi successivi. Rientrano nell’agevolazione tutti gli interventi che non rendono l’immobile di “lusso” ma ne migliorano le condizioni di abitabilità.

L’Iva al 4% si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all’articolo 13 della Legge n. 408 del 2 luglio 1949, e successive modificazioni.

Per la realizzazione di un’autorimessa di pertinenza di un immobile “prima casa” si può ad esempio beneficiare dell’aliquota al 4%. L’autorimessa deve appartenere alla categoria catastale C/6 ed essere la prima ed unica autorimessa di pertinenza dell’immobile.

Nell’ambito di un acquisto di una prima casa, se invece il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4%.

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Apocalisse fiscale

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Iva ridotta per le auto per i disabili

L’aliquota Iva al 4% riguarda anche l’acquisto di veicoli adattati ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie. L’eventuale cessione del veicolo entro due anni dall’acquisto comporta tuttavia il versamento della differenza tra aliquota ordinaria del 22% e l’aliquota agevolata del 4%. Tale previsione non opera dove per necessità legate al proprio handicap, il veicolo viene ceduto per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. Sempre sul tema dei disabili l’Iva al 4% è applicabile sull’acquisto di autovetture nuove o usate, con cilindrata fino a:

  • 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido;
  • 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido;
  • di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

L’ aliquota ridotta si applica anche:

  • all’acquisto contestuale di optional;
  • alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile;
  • alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.

L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (al posto del 22%) per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

Applicazione dell’Iva a seguito dell’emergenza sanitaria

Alcuni interventi sull’applicazione dell’Iva, sono stati stabiliti con l’emergenza sanitaria, in particolare è stata prevista la sua disapplicazione fino a fine anno sulla cessione di numerosi beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Gli stessi beni dall’anno prossimo sconteranno invece a regime l’aliquota Iva ridotta del 5%.

L’aliquota al 5% è stata introdotta dalla Legge n. 208/2015, e si applica per i beni e servizi elencati nella parte II-bis della Tabella A del D.P.R. n. 633/1972 (es. prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi, prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare).

Il decreto Rilancio (D.L. 34/2020) all’art. 124, ha previsto una modifica alla Tabella A, Parte II-bis allegata al D.P.R. n. 633/1972 secondo cui sono soggette all’aliquota Iva del 5% le cessioni dei beni “anti-Covid” previsti dall’art. 124, comma 1, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. E’ stato individuato un elenco tassativo dei beni che possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da Iva e con applicazione dell’aliquota del 5% dal 1° gennaio 2021.

Nell’elenco sono previsti:

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e sub intensiva, monitor multiparametrico anche da trasporto, pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale, tubi endotracheali, caschi per ventilazione a pressione positiva continua, maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione, umidificatori, laringoscopi, aspiratori elettrici, strumentazione per accesso vascolare;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • tomografo computerizzato;
  • mascherine chirurgiche e mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti, soluzione idroalcolica in litri, perossido al 3% in litri;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per Covid-19, tamponi per analisi cliniche, provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Nella definizione di termometri, sono compresi tutti i dispositivi per la misurazione della temperatura corporea, e quindi anche i termoscanner che sono in regime agevolato. Per le mascherine oltre a quelle chirurgiche e a quelle Ffp2 e Ffp3, beneficiano dell’Iva agevolata anche le cessioni delle mascherine “ricaricabili” dotate di filtro intercambiabile, anch’esso agevolato singolarmente.

Beneficiano dell’agevolazione anche le piantane per dispenser dotate di sistemi di fissaggio, al pari dei “dispenser a muro per disinfettanti”, essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro. Rientrano nell’agevolazione Iva anche i saturimetri come strumenti per la per diagnostica per il Covid-19.

Consegna di cibo per asporto o consegna a domicilio

Per la somministrazione di alimenti e bevande da parte dei ristoranti, è prevista l’applicazione dell’Iva al 10%, ma di recente ci si è chiesto quale aliquota potesse essere applicata in caso di consegna di cibo per asporto o consegna a domicilio da parte degli stessi ristoranti, in quanto la stessa non può rientrare nella somministrazione, con conseguente applicazione dell’aliquota ordinaria.

E’ stato chiarito che ai sensi del numero 121 della tabella A, parte tre, allegata al D.P.R. 633/1972 scontano l’Iva al 10% le somministrazioni di alimenti e bevande (anche effettuate mediante distributori automatici). Tale disposizione recepisce una indicazione della Direttiva C.E. (2006-112) che consente agli Stati membri di assoggettare ad aliquote ridotte i servizi di ristorazione e catering (cessione di prodotti alimentari). I vari decreti emanati per l’emergenza sanitaria hanno come noto limitato le aperture al pubblico di ristoranti, bar, pub, pasticcerie e gelaterie, consentendo le attività di ristorazione con consegna a domicilio. Le varie ipotesi, di somministrazione in loco di alimenti e bevande, vendita da asporto e consegna a domicilio possono rientrare nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 10%.

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