Il motore di ricerca non è responsabile per diffamazione

Ius On line 21/12/11
High Court Queen’s Bench Division (Inghilterra), 16 luglio 2009

Parti: Metropolitan International Schools Limited v. Google

FATTO

L’attrice, la Metropolitan International Schools Limited (MIS), è un ente che gestisce corsi di formazione a distanza.

La MIS rilevava che, all’interno del sito Digital Trends, erano postati dei commenti diffamatori. Chiedeva, quindi, che fosse affermata la responsabilità di Google, dal momento che i risultati della ricerca, così come gli snippets, consentivano la visualizzazione di tali commenti.

La MIS chiedeva altresì che fosse accordata un’ingiunzione, al fine di impedire la visualizzazione dei risultati della ricerca connessi con il reato di truffa, senza la necessità di fornire in futuro a Google l’URL del contenuto illecito.

DECISIONE

A giudizio della High Court Google non sarebbe responsabile per i commenti diffamatori pubblicati da soggetti terzi.

La corte enfatizza il ruolo di mero intermediario tecnico della rete: “Sarebbe impossibile per Google cercare tutte le pagine disponibili sul web in tempo reale e poi fornire un risultato in tempi accettabili per gli utenti. Quello che succede è che Google compila un indice di pagine web ed è questo indice che viene esaminato durante il processo di ricerca. Anche se è ben noto, è necessario sottolineare che l’indicizzazione dei risultati è ottenuta e aggiornata in maniera puramente automatica (cioè senza alcun intervento umano). Il processo è generalmente indicato come “crawling” o “web crawl”. […] Ovviamente Google non ha alcun controllo sui termini di ricerca inseriti dagli utenti del motore di ricerca o del materiale che si trova sul web dai suoi utenti”.

La decisione prosegue osservando anche che “Quando una ricerca viene effettuata da un utente sul motore di ricerca Google è chiaro, da quello che ho già detto sulla sua funzione, che non c’è nessun input umano del terzo convenuto (ossia di Google, n.d.t.). Nessuno dei suoi funzionari o dipendenti prende parte alla ricerca. Essa è eseguita automaticamente in conformità con i software utilizzati”.

Il ruolo di Google, quindi, sarebbe unicamente quello di un intermediario “facilitatore” (tale è la definizione adottata nella sentenza), diverso rispetto ad un editore, dal momento che non opererebbe alcuna scelta sui contenuti.

La posizione dei motori di ricerca, però, differirebbe profondamente anche rispetto a quella degli altri intermediari della rete: “Un motore di ricerca, tuttavia, è un diverso tipo di intermediario di Internet. Non è possibile tracciare una completa analogia con un fornitore di hosting. Non è sufficiente premere un pulsante per assicurare che le parole offensive non riappariranno in una ricerca di Google: non vi è alcun controllo sui termini di ricerca che potranno essere digitati in futuro dagli utenti. Se le parole vengono suggerite in risposta ad una ricerca futura, non può ritenersi che il terzo convenuto abbia autorizzato o accettato questo processo”.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui.

Ius On line

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