Mediante la procedura della notificazione un atto viene portato a conoscenza di un determinato soggetto, confermandogli di adottare le eventuali misure a tutela delle proprie ragioni ovvero di disporre della pubblicità legale di un provvedimento.
La norma, per essere operativa, richiede ancora la pubblicazione del d.m. di attuazione, ma, ormai, è definita la cornice operativa con la precisazione di importanti misure poste a tutela del destinatario quali la notificazione che non è andata a buon fine, la procedura della notificazione da eseguire nei confronti di chi non è titolare del domicilio digitale e le regole sul perfezionamento della notifica.
Al domicilio digitale, secondo questa importante innovazione, è attribuito valore legale ad ogni effetto di legge, essendo riconosciuto il medesimo effetto prodotto da una raccomandata con avviso di ricevimento che raggiunge il domicilio del destinatario consentendogli di avvalersi di termini di impugnazione dell’atto ovvero di non incorrere in decadenza o di invocare la prescrizione.
Imprese e professionisti iscritti in albi o elenchi già sono obbligati per legge ad avere il proprio domicilio digitale per cui le comunicazioni e le notificazioni avvengono mediante la posta elettronica. Diverso, invece, è il caso delle persone fisiche: è possibile eleggere il proprio domicilio digitale, ma, in caso contrario, verrà notificato, in formato cartaceo, l’avviso di avvenuta ricezione contenente le modalità di accesso con l’identificativo univoco della notificazione (INU) mediante il quale sarà possibile, accedendo al sistema, ottenere la copia cartacea dell’atto oggetto della notificazione.
L’innovazione normativa
A causa della delicatezza del problema, il procedimento di notificazione è disciplinato dagli artt. 137 e seguenti del codice civile attribuendo a ruolo primario la consegna di copia conforme dell’atto, da parte dell’ufficiale giudiziario, direttamente nelle mani del destinatario. Se ciò non è possibile, sono previste le garanzie previste dai successivi articoli nei casi di irreperibilità relativa e di irreperibilità assoluta,
A. dall’art. 60 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, che per la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti fa riferimento:
- come regola generale all’art. 137 e seguenti c.p.c., sia pure con le modifiche specifiche;
- come regola speciale, alla posta elettronica certificata, ai sensi del d.p.r. 11.2.2005, n. 68, nei confronti delle imprese individuali o costituite in forma societaria e dei professionisti iscritti in albi o elenchi costituti per leggE
B. dall’art. 26 del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, che per la notifica della cartella di pagamento e degli atti dell’agente della riscossione fa riferimento:
- come regola generale agli ufficiali della riscossione e agli altri soggetti abilitati e, previa convenzione con il comune, ai messi comunali e agli agenti della polizia municipale;
- come regola speciale alla posta elettronica certificata considerata secondo quanto è previsto dall’art. 60 citato, compresi i casi indicati all’art. 140 c.p.c.
In alternativa alle suddette modalità, l’innovazione normativa, il d.l. 16.7.2020, n. 76, dispone, anche in materia tributaria che le amministrazioni “possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma digitale, come previsto dall’art. 1, comma 402, della l. 27.12.2019, n. 160, i corrispondenti documenti informatici” nel rispetto del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, e delle linee guida adottate in attuazione del medesimo d.lgs.
Nell’attestazione di conformità agli atti analogici originali delle copie informatiche, i dipendenti incaricati sono pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 citato.
Di particolare significatività sono le regole sulla notificazione prevedendo la formalizzazione:
- dell’”avviso di avvenuta ricezione”, cioè l’atto che è formato dal gestore della piattaforma con il quale il destinatario riceve le informazioni sulle modalità che devono essere osservate per procedere all’acquisizione del documento informatico che è oggetto della notificazione;
- dell’”avviso di mancato recapito”, cioè l’atto che è formato dal gestore della piattaforma con il quale è data notizia al destinatario sulle ragioni della mancata consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alle modalità da seguire per procedere all’acquisizione del documento elettronico che è oggetto della notificazione.
La procedura di notificazione telematica è strettamente collegata al fatto che il destinatario del documento deve essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato che sia, in alternativa:
- inserito in uno degli elenchi di cui agli artt. 6-bis (imprese e professionisti), 6-ter pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici esercizi) e 6-quater (soggetti non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, ma che hanno segnalato il domicilio digitale eletto) del d.lgs. 7.3.2005, n. 82;
- eletto, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies, del citato d.lgs. o da altre disposizioni di legge, come da domicilio speciale per determinati atti o affari, se a questi è riferita la notificazione;
- eletto al fine di ricevere le notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate utilizzando la piattaforma.
La notificazione non andata a buon fine
Se la casella PEC o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultano saturi, in conformità al comma 6 deve essere osservata la seguente procedura:
- il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna dopo che sono decorsi almeno sette giorni dal primo invio;
- se a seguito del secondo invio la casella PEC o il servizio di recapito risultano saturi o se l’indirizzo del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore:
- rende disponibile in area riservata, per ciascun destinatario delle operazioni di notificazione, l’avviso del mancato recapito del messaggio (secondo le modalità previste dal d.m. previsto dal comma 15 dell’art. 26, da adottare entro 120 giorni decorrenti dal 16 luglio 2020);
- dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata, (senza che l norma preveda anche l’avviso di ricevimento) ma senza dover osservare ulteriori adempimenti.
La notificazione ai soggetti non obbligati al domicilio digitale
Se il destinatario non è titolate di indirizzo PEC o di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, il gestore della piattaforma, senza ritardo, deve notificare l’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo a mezzo posta con le modalità previste dagli artt. 7, 8. e 9 della l. 20.11.1982, n. 890.
L’avviso deve indicare le modalità che il destinatario deve seguire per accedere alla piattaforma e l’identificativo univoco della notificazione (IUN) mediante il quale il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti che sono oggetto della notificazione.
Se il destinatario ha comunicato un indirizzo e-mail non certificato o un numero di telefono o un recapito digitale diverso da quelli certificati ai sensi del comma 5 dell’art. 26, il gestore è tenuto ad inviare un avviso di cortesia in modalità informatica, contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione. L’avviso di cortesia, altresì, è reso disponibile tramite il punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 64-bis del d.lgs. 7.3.2005, n. 82.
Per effettuare l’accesso è necessario procedere all’autenticazione tramite il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) al precedente art. 64 ovvero tramite la carta di identità elettronica (CIE) di cui all’art. 66. E’ possibile conferire la delega all’accesso a uno o più delegati.
Il perfezionamento della notifica
Il comma 9 indica le regole che devono essere osservate per verificare il momento in cui si perfeziona la notifica, considerando il principio di scissione secondo la seguente articolazione:
- per l’amministrazione notificante rileva la data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;
- per il destinatario:
- il 7° giorno successivo alla data di consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, quale risulta dalla ricevuta che il gestore della casella PEC o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma; nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, la notifica si perfezione il 15° giorno successivo alla data del deposito dell’avviso di mancato recapito. Se il destinatario riceve l’avviso di avvenuta ricezione dopo le ore 21.00, il termine di 7 giorni inizia a decorrere dal giorno successivo;
- il 10° giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
- in ogni caso, se è anteriore, il giorno in cui il destinatario o un suo delegato, tramite la piattaforma, ha accesso al documento informatico che è oggetto della notificazione.
Va tenuto presente che per gli atti diversi da quelli formati dalle pubbliche amministrazioni permane la regola ordinaria dell’art. 6 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82, per il notificante la notificazione è perfezionata nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione, e per il destinatario nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. La stessa regola è individuata all’art. 5 del d.m. 23.12.2013, n. 163, in materia di processo telematico.
La decadenza e la prescrizione
Con la messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma è impedita qualsiasi attività di decadenza dell’amministrazione ed è interrotto il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell’atto, del provvedimento, dell’avviso o della comunicazione.
Il gestore della piattaforma deve rendere disponibili le attestazioni opponibili ai terzi che hanno per oggetto:
- la data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte dell’amministrazione;
- l’indirizzo del destinatario, quale risulta alla data di invio dell’avviso di avvenuta ricezione, dell’indirizzo del domicilio digitale eletto;
- la data di invio e di consegna al destinatario dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; nel caso di casella satura, non valida o non attiva, va indicata la data di ricezione del messaggio di mancato recapito;
- la data in cui l’avviso di mancato recapito del messaggio è stato reso disponibile dal gestore;
- la data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico che è oggetto della notificazione;
- il periodo di malfunzionamento della piattaforma che è attestato dal gestore;
- la data di ripristino della funzionalità della piattaforma.
Se la notificazione è fatta ai sensi della l. 20.11.1982, n. 890, il gestore è obbligato a rendere disponibile la copia informatica degli atti e dell’avviso di avvenuta ricezione cartaceo attestandone la conformità agli originali.
Gli effetti del malfunzionamento della piattaforma
Il gestore deve attestare il caso di malfunzionamento della piattaforma e il ripristino della sua funzionalità.
Verificandosi l’impossibilità di effettuare l’inoltro telematico dei documenti informatici da notificare da parte dell’amministrazione, nonché per il destinatario, o il suo delegato, di effettuare l’accesso, il reperimento, la consultazione e l’acquisizione dei documenti informatici, si producono importanti conseguenze. Più in particolare, se per gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni che sono oggetto della notificazione il termine che scade nel periodo di malfunzionamento, è stabilito che:
- il termine di prescrizione dei diritti dell’amministrazione che sono correlati è sospeso sino al 7° giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino della funzionalità della piattaforma;
- il termine di decadenza dei diritti, dei poteri o delle facoltà dell’amministrazione o del destinatario è prorogato sino al 7° giorno successivo al ripristino della funzionalità della piattaforma.
Sergio Mogorovich
Dottore commercialista in Gorizia
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