Come noto, gli italiani dal 2020 possono andare in pensione di vecchiaia a 67 anni. Oltre all’età anagrafica è necessario che l’interessato abbia maturato anche una contribuzione minima di 20 anni. Combinando questi due requisiti, il lavoratore può decidere di salutare i colleghi e andare in pensione. Si tratta della modalità ordinaria di pensionamento.
Infatti, il sistema previdenziale – nel corso degli anni – ha ampliato lo spettro della flessibilità in uscita dal mondo del lavoro. Quindi, in alcuni casi specifici, non è assolutamente necessario che il lavoratore aspetti il raggiungimento dei 67 anni: è il caso della pensione anticipata.
La “pensione anticipata”, o prepensionamento, permette al lavoratore di andare in pensione in deroga alla pensione di vecchiaia. Infatti, al solo raggiungimento di una determinata longevità contributiva, a prescindere quindi dall’età, l’interessato può decidere di andare in pensione. Ma chi può richiedere il prepensionamento 2020? Quanti contributi occorre maturare? Come funziona il prepensionamento? E ancora, come fare domanda e quali sono i tempi?
Ecco tutto quello che devi sapere sul prepensionamento 2020.
Prepensionamento 2020: come funziona e chi può richiederlo
La pensione anticipata, a differenza della pensione di vecchiaia, può essere raggiunta al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall’età anagrafica del beneficiario. Si tratta di una prestazione economica a domanda, erogata nei confronti dei lavoratori iscritti:
- all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago);
- alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa;
- presso la Gestione separata dell’INPS.
Prepensionamento 2020: i requisiti contributivi
Per l’anno 2020, la pensione anticipata può essere chiesta solamente al raggiungimento dei seguenti requisiti:
- 42 anni e 10 mesi per gli uomini (2227 settimane contributive);
- 41 anni e 10 mesi per le donne (2132 settimane).
Tali requisiti valgono, sia nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè nei confronti dei lavoratori che rientrano nel cd. “sistema misto”) sia nei confronti dei lavoratori il cui primo contributo versato è successivo al 31 dicembre 1995 (e che, quindi, hanno diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico interamente con il sistema contributivo).
Si ricorda, al riguardo, che il “Decretone” ha introdotto diverse novità. Innanzitutto, è stata cancellato – fino al 31 dicembre 2026 – l’”adeguamento alla speranza di vita”. Si tratta di un meccanismo che adegua i requisiti da maturare, ogni due anni, in relazione della vita media degli italiani. Se questa accresce, automaticamente anche i requisiti (in questo caso i contributi) si allungano. Pertanto, grazie al “Decretone”, l’adeguamento rimane di stand-by fino alla predetta data. Si ricorda, solo per dovizia d’informazione, che l’anno scorso il requisito contributivo si sarebbe dovuto allungare di 5 mesi. Quindi, l’incremento dei requisiti riprenderà solamente dal 1° gennaio 2027.
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Prepensionamento 2020: valutazione dei contributi
In merito alla valutazione della contribuzione versata, occorre tenere presente alcuni accorgimenti. Innanzitutto, per il raggiungimento del predetto requisito contributivo è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata. Inoltre, per i lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione prima del 1° gennaio 1996, alcune gestioni a carico delle quali è liquidato il trattamento pensionistico prevedono che almeno 35 anni di contribuzione siano al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. Infine, per i lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996, non è valutabile la contribuzione derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.
Prepensionamento 2020: come fare domanda
Per conseguire la pensione anticipata è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Prepensionamento 2020: la decorrenza
Fino al 31 dicembre 2018, la pensione anticipata aveva decorrenza immediatamente dopo il perfezionamento del requisito contributivo. A partire dal 1° gennaio 2019, però, il “Decretone” ha reintrodotto una finestra mobile trimestrale.
Cosa significa? Ebbene, per compensare il congelamento dell’adeguamento della speranza di vita, è ora necessario attendere ulteriori 3 mesi dopo la maturazione dei contributi richiesti.
Prepensionamento 2020: sistema contributivo puro
I lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996, possono chiedere la pensione anticipata al compimento del requisito anagrafico di 64 anni di età. A tal fine è necessario condizione che risultino soddisfatti i seguenti ulteriori requisiti:
- almeno 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione, pertanto, della contribuzione figurativa);
- ammontare della prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (c.d. importo soglia annualmente rivalutato). Per il 2020 tale importo è di 1.287,52 euro (459,83 x 2,8).
Prepensionamento 2020: i lavoratori precoci e lavoratori impiegati in attività gravose ed usuranti
Rientrano nell’ambito dei prepensionamenti anche:
- i lavoratori precoci;
- i lavoratori impiegati in attività gravose ed usuranti.
Per i primi, a decorrere dal 1° maggio 2017, l’articolo 1, co. 199 della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha introdotto una riduzione del requisito contributivo a 41 anni (sempre a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore) sia per gli uomini che per le donne.
A tal fine, occorre che questi ultimi:
- abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età;
- si trovino in alcuni specifici profili meritevoli di una particolare tutela (disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento degli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, invalidi civili con una invalidità non inferiore al 74%, soggetti che assistono disabili, addetti a lavori usuranti o a lavori gravosi).
Anche per i lavoratori precoci è prevista la “finestra mobile” di 3 tre mesi.
Per quanto concerne, invece, i lavori gravosi ed usuranti il Decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contiene l’elenco aggiornato e dettagliato delle attività gravose che, a partire dal 1° gennaio 2018, hanno diritto di ritirarsi con la pensione anticipata al raggiungimento di 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica.
(Foto Pixabay)
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