La misura, valida fino al 31 dicembre 2020, inizialmente prevista dal Decreto “Agosto” in sede di conversione in legge, viene ampliata dal D.l. n. 137 includendo anche i genitori di figli per i quali viene sospesa l’attività didattica in presenza.
La misura risponde alla chiara esigenza di agevolare i dipendenti in questa difficile fase di riapertura degli istituti scolastici, accompagnata dal rischio di contagio dei figli non solo a scuola ma altresì nello svolgimento di attività sportive, lezioni musicali o linguistiche.
In alternativa al lavoro agile, è riconosciuta ai lavoratori la possibilità di assentarsi con retribuzione a carico dell’INPS. Misura, anche quest’ultima, ritoccata dal Decreto “Ristori”.
Analizziamo la disciplina nel dettaglio.
Smart working: regole nel Decreto Agosto
L’articolo 21-bis del D.l. n. 104 del 14 agosto 2020 (cosiddetto Decreto “Agosto”) convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 prevede in favore dei genitori lavoratori dipendenti la possibilità di svolgere la prestazione in regime di lavoro agile, per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio convivente fino a quattordici anni di età, disposto dall’ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Sono altresì compresi nella misura i casi di contatto dovuti a:
- Svolgimento di attività sportive di base;
- Attività motorie in strutture come palestre, piscine, circoli sportivi pubblici e privati;
- Partecipazione a lezioni musicali o linguistiche.
Congedo quarantena figli retribuito
Sempre il D.l. n. 104, in alternativa allo smart working e nei casi in cui la prestazione non possa essere svolta da remoto, riconosce un congedo per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio convivente fino a quattordici anni, disposto dall’ASL a seguito di contatto verificatosi nel plesso scolastico.
I giorni di assenza, fruibili dai genitori in alternativa tra loro, sono retribuiti dall’INPS in misura pari al 50% della retribuzione, calcolata con le stesse modalità previste per i congedi di maternità. Peraltro i giorni di assenza sono coperti a livello pensionistico.
Smart working e congedi: alternanza dei genitori
Il comma 5 dell’articolo 21-bis del decreto Agosto stabilisce che nelle stesse giornate in cui un genitore:
- Svolge l’attività in regime di smart working a seguito della quarantena del figlio;
- Presta, al di fuori del caso di cui al punto precedente, l’attività in regime di smart working;
- Non svolge alcuna attività lavorativa;
- Si assenta dal lavoro usufruendo del congedo alternativo al 50%.
l’altro genitore non può accedere allo smart working per la quarantena del figlio o al congedo, salvo che non abbia figli di età inferiore a quattordici anni, avuti da altri soggetti che non stiano sfruttando le misure in parola.
Smart working e congedi Dl Agosto fino 31 dicembre
Le novità previste dal decreto Agosto possono interessare periodi compresi fino al 31 dicembre 2020. Di conseguenza, il lavoro agile a seguito di quarantena del figlio o il congedo devono necessariamente collocarsi in giornate non successive alla fine dell’anno.
Smart working e congedi: regole Decreto Ristori
Il Decreto legge “Ristori” (D.l. n. 137 del 28 ottobre 2020) all’articolo 22 estende il ricorso allo smart working, a copertura dei periodi di quarantena del figlio convivente di età inferiore a sedici anni (rispetto ai quattordici previsti dal D.l. “Agosto”) disposti dall’ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito di:
- Attività sportive di base;
- Attività motoria in palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi sia pubblici che privati.
Il D.l. “Ristori” aggiunge, ai fini dell’accesso al lavoro agile, anche gli eventi di sospensione della didattica in presenza del figlio convivente minore di sedici anni.
Decreto Ristori: nuovo congedo retribuito
Il Decreto Ristori interviene anche sul congedo retribuito, alternativo allo smart working, ampliandone il campo di applicazione.
Si prevede infatti (comma 3 articolo 22) che i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi di età inferiore a quattordici anni possano assentarsi con retribuzione a carico dell’INPS, in misura pari al 50%, in caso di:
- Quarantena disposta dall’ASL a seguito di contatto del figlio avvenuto nel plesso scolastico;
- Sospensione della didattica in presenza (novità del D.l. “Ristori”).
In presenza di figli di età compresa tra i quattordici e i sedici anni i genitori possono assentarsi dal lavoro senza retribuzione ma con diritto alla conservazione del posto.
Smart working e congedi estesi: le scadenze
Il Decreto Ristori non interviene sulla data del 31 dicembre 2020, prevista come termine ultimo entro cui possono essere fruite le giornate di smart working per i periodi di quarantena del figlio o il congedo alternativo.
Smart working e congedi: novità Decreto Ristori Bis
Con l’entrata in vigore del Decreto Ristori Bis il 9 novembre, è stato nuovamente raccomandato di utilizzare il più possibile il lavoro agile (smart working), normando anche all’articolo 13 l’utilizzo dei congedi straordinari in caso di sospensione dell’attività didattica.
Nello specifico si conferma che, nelle zone d’Italia con” scenario di massima gravità e rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministero della salute, in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”.
Questo congedo alternativo allo smart working è retribuito con un‘indennità pari al 50
per cento della retribuzione.
Il beneficio di cui al presente articolo e’ riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità. in situazione di gravità.
Smart working: le regole
Il lavoro svolto in regime di smart working è a tutti gli effetti equiparato a quello ordinario prestato in sede. Pertanto il dipendente non può subire alcuna riduzione di compenso per le giornate rese da remoto.
Al tempo stesso, l’interessato, nonostante sia in smart working, è soggetto alle norme disciplinari ed organizzative introdotte dal datore di lavoro.
Eventuali comportamenti contrari al codice disciplinare sono sanzionabili sino ad arrivare, nei casi limite, al licenziamento per giusta causa.
Le aziende sono libere di adottare un regolamento ad hoc che disciplini lo svolgimento del lavoro da remoto.
Al tempo stesso, per introdurre condizioni di maggior favore rispetto a quanto previsto dalla legge, i datori di lavoro possono concedere il lavoro agile anche al di fuori dei periodi di quarantena del figlio convivente.
Figli con disabilità: le regole
Oltre allo smart working per i periodi di quarantena del figlio, il Decreto “Agosto” all’articolo 21-ter prevede fino al 30 giugno 2021 il diritto di svolgere lavoro agile per i lavoratori dipendenti genitori di almeno un figlio con handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992.
Tale diritto spetta a patto che:
- L’altro genitore non sia non lavoratore;
- La mansione svolta dall’interessato non richieda necessariamente la presenza in sede.
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