In sostanza, come specificato dal governo, per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dell’ultimo DPCM viene esteso quanto previsto dal primo decreto Ristori, prevedendo un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Nel primo Decreto Ristori era stato prorogato per alcune partite IVA fino al mese di dicembre 2020.
Chi può accedervi? Quali sono i requisiti per fruire del credito d’imposta? A quanto ammonta il bonus? Cosa bisogna fare per godere del bonus affitto negozi. Facciamo il punto su beneficiari ed istruzioni per l’utilizzo.
Il bonus affitto negozi è un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazione in L. n. 77/2020) e riguarda imprese e professionisti. L’incentivo altro non è che un credito d’imposta, pari:
- al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo,
- e al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.
In sede di conversione in legge del “Decreto Rilancio” è stato esteso l’ambito applicativo del bonus affitti. Ora, infatti, possono accedere all’agevolazione anche le attività produttive avviate nel 2019, senza il vincolo della diminuzione di fatturato o corrispettivi del 50%. Inoltre sono ammessi al bonus anche le imprese del commercio al dettaglio con ricavi superiori ai 5 milioni di euro.
Inizialmente, il “Decreto Rilancio” ha riconosciuto il bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Successivamente, il Governo è intervenuto, dapprima con il “Decreto Agosto”, e successivamente con il “Decreto Ristori”, modificandone l’ambito di applicazione. Quest’ultimo decreto, infatti, ha esteso il bonus anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, ma esclusivamente per le partite IVA colpite dalle nuove restrizioni. Al riguardo, Il “Decreto Ristori” fornisce un’apposta tabella di codici ATECO interessati dalla proroga.
Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul “Decreto Ristori”, alla luce anche degli ultimi decreti introdotti.
Bonus affitto negozi 2020: come funziona
A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, e per venire incontro ai commercianti, che si sono visti abbassare le serrande del proprio negozio nei mesi di lockdown, il “Decreto Rilancio” ha introdotto un credito d’imposta del 60% del canone di locazione, per immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di:
- attività industriale,
- commerciale,
- artigianale,
- agricola,
- attività di interesse turistico
- esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito d’imposta si abbassa al 50% per le strutture turistico ricettive e al 30% per la generalità delle partite IVA.
Bonus affitto negozi 2020: i requisiti
Ciò detto, il bonus non fruibile indistintamente da tutti i possibili beneficiari, in quanto occorre soddisfare alcuni requisiti:
- limite relativo a ricavi o compensi, non superiori a 5 milioni di europer il 2019;
- diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il limite dei ricavi o compensi, come vedremo in seguito, non si applica ai beneficiari del bonus affitto come previsto dal “Decreto Ristori”.
Bonus affitto negozi: fruibile in compensazione
Il bonus affitti negozi deve essere utilizzato in compensazione nel mod. F24 con le imposte dovute all’Erario. Nello specifico, per i locali C1 il codice tributo è:
- “6920”, denominato: “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Il tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito, nel formato “AAAA”.
Bonus affitto negozi 2020: novità Decreto Ristori
Come anticipato in premessa, il bonus affitto negozi è stato oggetto di diverse modifiche nel corso dei mesi. Nello specifico, il “Decreto Agosto” ha esteso per un’ulteriore mensilità il bonus sugli affitti delle partite IVA. Per le imprese del turismo, inoltre, il bonus affitto è già riconosciuto fino al mese di dicembre 2020.
In seguito, l’art. 8 del “Decreto Ristori” – come anticipato in premessa – ha esteso il credito d’imposta sugli affitti commerciali anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Per sapere se si rientra nella predetta proroga, occorre consultare la tabella dei codici ATECO allegata al Dpcm del 24 ottobre 2020.
Per questi ultimi, non vale più il limite dei 5 milioni di ricavi. Tuttavia, l’accesso resta legato al requisito del calo di fatturato o corrispettivi che, per il mese di riferimento, dovrà essere pari almeno al 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Attenzione però: il vincolo della riduzione non è richiesto per le attività avviate nel 2019 e per le partite IVA con sede in uno dei comuni con stato d’emergenza in atto al 31 gennaio 2020.
Bonus affitto negozi 2020: l’intervento dell’Agenzia delle Entrate
In merito al bonus affitto negozi l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/2020, ha specificato i soggetti che possono accedervi alla luce delle recenti modifiche. Nello specifico, la platea riguarda:
- gli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- gli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
- le persone fisiche e delle associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.
Ma non solo: sono compresi anche le strutture alberghiere e agrituristiche. Queste ultime possono accedervi indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’Amministrazione Finanziaria non esclude il bonus per i soggetti in regime forfettario e gli imprenditori e le imprese agricole.
Restano esclusi, invece, coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.
Bonus affitto negozi 2020: cessione del canone
Infine, interessante novità introdotta dal “Decreto Ristori” è la “cessione del credito d’imposta”. Cosa significa? In pratica, il beneficiario del bonus può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al conducente, in cambio di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.
Bonus affitto negozi 2020: novità Decreto Ristori Bis
Con l’ultimo Dpcm novembre, che ha trasformato l’Italia in una mega Stato diviso in zone rosse, arancioni e gialle, il governo ha deciso di ampliare la portata del credito d’imposta per gli affitti commerciali. Lo ha fatto con l’approvazione del Decreto Ristori Bis, in vigore dal 9 novembre.
Sarà l’allegato 2 al decreto Ristori bis a definire quali sono le partite IVA beneficiarie del bonus. Si prevede però che le attività operanti nelle zone rosse d’Italia saranno sicuramente le prime a beneficiarne.
Nel comunicato stampa pubblicato sul sito del governo è stato chiaramente annunciato che “Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate ai sensi dell’ultimo DPCM viene esteso quanto previsto dal primo decreto Ristori, prevedendo un credito d’imposta cedibile al proprietario dell’immobile locato pari al 60% dell’affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre”.
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