Ma chi sono i datori di lavoro che possono accedere alla “decontribuzione Sud”? Quali sono le condizioni e i requisiti da rispettare? E ancora, l’esonero è compatibile con la normativa in materia di aiuti di Stato? Andiamo in ordine e vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla “decontribuzione Sud”.
Decontribuzione Sud: le nuove regole
Lo sgravio contributivo deriva essenzialmente dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020). L’agevolazione è stata introdotta per far fronte agli effetti negativi determinati dall’epidemia da COVID-19 soprattutto in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico. L’obiettivo, quindi, è quello di garantire la tutela dei livelli occupazionali.
A tal fine, il Governo ha pensato di introdurre per le aziende operanti in tali aree un esonero dal versamento dei contributi per un importo pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi. Restano esclusi i premi ed i contributi spettanti all’INAIL.
Decontribuzione Sud: durata e requisiti
L’agevolazione è riconosciuta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.
A tal fine è necessario che la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite:
- inferiore al 75% della media EU27;
- compreso tra il 75% e il 90%;
e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
Tuttavia, si ricorda, che l’operatività dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Decontribuzione Sud: a chi è rivolta
L’agevolazione è concessa ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori. Restano esclusi:
- il settore agricolo;
- i datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico.
Inoltre, la decontribuzione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni:
- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia
Per sede di lavoro, si ricorda, si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.
Decontribuzione Sud: sede legale diversa dalle regioni ammesse
Requisito essenziale affinché la decontribuzione possa essere genuinamente fruita è lo svolgimento della prestazione lavorativa in una delle regioni summenzionate. Laddove il datore di lavoro abbia:
- sede legale in una regione diversa;
- in corso rapporti di lavoro per prestazioni lavorative da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni;
è necessario che l’INPS competente, dietro richiesta da parte del datore di lavoro, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”.
Tale codice, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.
Decontribuzione Sud: importi agevolazione
Come anticipato in premessa, l’importo dell’agevolazione è del 30% della contribuzione datoriale. E il fattore che rende tale sgravio differente dagli altri è che non ci sono limiti e tetti massimi mensili da rispettare.
Decontribuzione Sud: contributi esclusi dall’incentivo
Attenzione però. Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33, co. 4, del medesimo decreto legislativo;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016;
- il contributo previsto dall’art. 25, co. 4, della L. n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della L. n. 388/2000.
Decontribuzione Sud: a quali condizioni
La “decontribuzione Sud” spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico. Naturalmente bisogna rispettare il requisito geografico della prestazione lavorativa.
In quest’ottica, l’agevolazione in commento non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
Diversamente, l’agevolazione è subordinata al possesso del Durc, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Decontribuzione Sud: compatibilità e cumulabilità
La decontribuzione, infine, risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione:
- sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi o esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani);
- sia con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI).
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