Questa situazione viene meglio definita come invalidità civile, e dipende dalla gravità dell’invalidità sessa, misurata in percentuale: infatti, si parla di percentuale di gravità per stabilire se un soggetto invalido può accedere a una prestazione economica o meno. Tale percentuale è valutata direttamente dai medici, più in particolare dalla Commissione medica INPS.
Le agevolazioni concesse possono essere di vario tipo: non si parla solamente di aiuti economici, ma anche di agevolazioni più generali, come la maggiorazione contributiva per invalidità, il collocamento mirato in azienda oppure ancora l’esenzione del ticket sanitario.
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Invalidità civile: come si accerta
Come appena affermato, per ottenere una delle agevolazioni riconosciute dalla legge, occorre seguire principalmente due passaggi:
- innanzitutto, bisogna ottenere la certificazione medica introduttiva rilasciata dal proprio medico curante;
- successivamente, è necessario sottoporsi a visita presso la Commissione medica INPS che valuterà lo stato di invalidità e assegnerà una determinata percentuale, che influirà poi sulle agevolazioni alle quali si ha diritto.
Tuttavia, la valutazione da parte della Commissione non vale per sempre, in quanto se quest’ultima ritiene che le minorazioni possano essere suscettibili di modificazioni nel tempo, indica nel verbale il termine alla scadenza del quale l’invalido dovrà essere sottoposto ad una nuova visita di revisione.
Ma quali sono le patologie di invalidità civile Inps che non sono sottoposte a revisione Inps? Ecco uno sguardo d’insieme.
Come affermato in premessa, un soggetto è considerato invalido qualora riporti una riduzione della capacità lavorativa, derivante da un’infermità o da una menomazione. Dunque, la situazione lavorativa viene compromessa proprio in relazione all’impossibilità di poter prestare la propria attività lavorativa come in origine stabilito sul contratto di lavoro.
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Iter di riconocimenti dell’invalidità civile
Ma come si attesta l’invalidità civile? Il processo di riconoscimento dell’invalidità civile si compone in due fasi:
- fase sanitaria;
- fase amministrativa.
La prima è diretta ad accertare il grado di Invalidità civile, Cecità civile, Sordità, Disabilità ed Handicap in base alle minorazioni di cui è affetto il soggetto richiedente.
La seconda è diretta, previa verifica dei requisiti amministrativi stabiliti dalla normativa vigente, alla concessione dei benefici che la legge riserva ai cittadini, in relazione allo stato invalidante riconosciuto.
Per le prestazioni economiche di competenza dell’Inps, si ricorda, è richiesto un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%. Mentre il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) di riduzione permanente della capacità lavorativa.
Da notare che non rientrano tra gli invalidi civili:
- gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate);
Invalidità civile Inps: il certificato medico
Per dare avvio al processo di accertamento dello stato di invalidità civile l’interessato deve anzitutto recarsi da un medico certificatore (anche il medico di base) e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo. Il certificato deve indicare, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale e la tessera sanitaria, l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.
Il certificato viene redatto in forma digitale dal medico, che provvede poi ad inoltrarlo telematicamente all’Inps utilizzando l’apposita funzione presente sul sito internet.
Dopo la trasmissione del certificato, la procedura consente la stampa di una ricevuta contenente il codice identificativo della procedura attivata. La ricevuta viene consegnata dal medico all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita medica.
Il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni ai fini della presentazione della domanda d’invalidità civile.
Invalidità civile Inps: come fare domanda
Una volta ottenuto il certificato medico, l’interessato può presentare la domanda indicando obbligatoriamente anche il codice identificativo del certificato medico. La domanda va presentata esclusivamente per via telematica:
- tramite il Patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS);
- direttamente dall’interessato, utilizzando il codice PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto.
Invalidità civile Inps: visita medica e verbale di visita
Dopo la presentazione della domanda, il cittadino riceverà comunicazione della data della visita medica di accertamento, secondo il calendario di appuntamento della Asl corrispondente al CAP di residenza dell’interessato.
Se l’invalido è affetto da patologia oncologica, la visita viene fissata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In caso di non trasportabilità dell’interessato, il medico deve compilare ed inviare telematicamente il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, che deve pervenire almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
Invalidità civile Inps: iter di revisione e aggravamento
Se la Commissione medica ritiene che le minorazioni possano essere suscettibili di modificazioni nel tempo, indica nel verbale il termine alla scadenza del quale l’invalido dovrà essere sottoposto ad una nuova visita di revisione. Le visite di revisione sono finalizzate ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari per continuare a fruire dei benefici concessi.
I procedimenti di revisione possono essere disposti quando la persona riconosciuta invalida sia in età evolutiva o quando vi sia una diagnosi provvisoria, cioè quando la commissione medica abbia ritenuto che la patologia o menomazione riscontrata in sede di accertamento sanitario sia suscettibile di modificazione nel tempo (fatte salve le patologie progressive); in questi casi viene indicata la data di scadenza sul verbale.
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Invalidità civile: patologie esenti dalla revisione Inps
Con D.M. 2 agosto 2007, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute hanno individuato le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo e revisione da parte della commissione medica Inpa.
L’elenco delle patologie include:
- insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica;
- insufficienza cardiaca refrattaria a terapie specifiche;
- perdita della funzione del rene con trattamento dialitico (non trapiantabile);
- perdita anatomica o funzionale degli arti superiori o inferiori;
- menomazioni dell’apparato osteo-articolare che non possono essere recuperate;
- patologie del fegato con compromissione del sistema nervoso centrale o periferico (non curabili);
- patologia oncologica con compromissione di organi o apparati;
- patologie o sindromi neurologiche (es. atrofia muscolare, lesioni dei nervi, etc) che comportano gravi deficit (es. sordità, cecità, difficoltà di deglutizione, etc);
- patologie genetiche o cromosomiche congenite;
- patologie psichiche dell’età evolutiva con deficit neuropsichici o nella vita di relazione;
- cecità;
- sordità.
Le persone a cui viene accertata una di queste patologie quindi non dovranno essere convocati per le visite Inps di revisione. Una volta riconoscita la relativa percentuale di invalidità, questa resterà loro in modo permanente.
Se ciò non accade e si viene convocati comunque per la revisione i soggetti che rientrano nell’elenco approvato dal Ministero possono opporsi, appellandosi al decreto, producendo eventuale documentazione sanitaria utile.
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