Ben conscio del fatto che le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione sono una peculiarità dei prodotti ottenuti prevalentemente dal fondo devono avere una propria disciplina, il legislatore con decreto (da ultimo, il d.m. 13.2.2015) individua i beni che sono oggetto delle “attività connesse” di cui all’art. 32, comma 2, lett. c), del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, prevedendo, altresì, al successivo art. 56-bis la determinazione forfetaria del reddito (applicando uno specifico coefficiente di redditività all’ammontare dei corrispettivi rilevanti ai fini dell’IVA) per le altre attività correlate a prodotti diversi.
Se l’attività travalica i suddetti limiti, cioè se prescinde dallo sviluppo di un ciclo produttivo o di una fase necessaria dello stesso, si è in presenza di un reddito d’impresa, avendo rilevanza a differenza tra i ricavi e i costi contabilizzati.
Un dubbio operativo sussiste sempre, soprattutto quando l’attività si pone sul confine tra il reddito agrario e il reddito d’impresa. Tuttavia, un aiuto sovviene con la lettura della risposta all’interpello n. 228 del 28.7.2020 dell’Agenzia delle entrate, assai utile poiché affronta le tematiche in materia di IVA e di imposte sui redditi.
La produzione di vino e di aceto
L’utilizzazione esclusiva di uve proprie per la produzione e la commercializzazione di vino e di aceto rientra nell’ambito tipico dell’attività agricola, che è caratterizzata dalla coltivazione del fondo e dall’esercizio delle attività connesse.
Ai fini dell’IVA, il vino e l’aceto sono prodotti agricoli essendo indicati espressamente nella Tabella A, parte I, allegata al d.p.r. 26.10.1972, n. 633, rispettivamente al n 36) e al n. 38). Pertanto, il produttore agricolo:
- al momento della vendita, applica l’aliquota ordinaria dell’imposta;
- al momento della liquidazione periodica (nonché di compilazione della dichiarazione annuale) esercita la detrazione dell’importo corrispondente alla “percentuale di compensazione forfetaria” conteggiata sull’ammontare delle vendite di tali prodotti.
Il reddito è determinato applicando le tariffe catastali di reddito agrario.
La produzione di olio
La produzione di olio derivante dall’utilizzazione di olive proprie in maniera esclusiva è un’attività squisitamente agricola per cui l’operatore segue le regole indiate in precedenza per il vino e l’aceto.
L’olio è un prodotto agricolo indicato al n. 33) della citata Tabella A, parte I.
La produzione di marmellate
La produzione di marmellate effettuata utilizzando esclusivamente frutta di propria coltivazione ha un duplice trattamento poiché:
- ai fini dell’IVA vanno osservate le regole ordinarie di applicazione dell’imposta con assoggettamento dei corrispettivi all’aliquota del 10%, prevista dal n. 73) della Tabella A, parte III, citata e di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti inerenti alla produzione in quanto la fattispecie non è indicata nella prima parte della Tabella A;
- ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 32, comma 2, lett. c), citato in quanto la fattispecie è finalizzata alla manipolazione dei prodotti ottenuti prevalentemente (nel caso specifico, esclusivamente) dalla coltivazione del proprio fondo.
Il problema è risolto dalla lettura della tabella allegata al d.m. 13.2.2015 la quale considera le attività di manipolazione dei “prodotti agricoli” tra i quali sono compresi quelli richiamati nella Tabella ATECO 2007 cioè la coltivazione di uva, di agrumi, di pomacee e frutta a nocciolo e di alberi da frutta, frutta di bosco e frutta in guscio di cui alle voci 01.21, o1.23, 01.24 e 01.25.
Confezionamento e commercializzazione cesti regalo
L’attività di confezionamento e commercializzazione di cesti regalo può essere esercitata relativamente ai beni di propria produzione (ad es. bottiglie di vino e di olio, vasetti di marmellata e miele, ecc.) e a quelli che sono acquistati presso terzi (ad es. dolciumi, cioccolatini, ecc.), in via occasionale o sistematica.
Preliminarmente, va osservato che la commercializzazione di beni di propria produzione rappresenta il momento finale del ciclo produttivo, mentre la commercializzazione di prodotti altrui si colloca al di fuori dell’esercizio dell’attività agricola, anche in assenza del criterio di prevalenza dei prodotti ottenuti dai propri fondi.
Ai fini dell’IVA, va applicata la disposizione contenuta al quinto comma dell’art. 34 del d.p.r. 26.10.1972, n. 633: al momento della vendita dei cesti regalo, se avvenuta in via occasionale ed accessoria, sulle cessioni dei beni di propria produzione la detrazione va operata considerando le percentuali di compensazione forfetaria mentre su quelle di beni che sono stati acquistati presso terzi la detrazione va operata considerando la regola ordinaria, cioè computando l’IVA che è stata addebitata dal fornitore.
Inoltre, va considerato anche il contenuto della risoluzione 3.5.2017, n. 56/E: se la confezione contiene prodotti soggetti ad aliquote diverse, l’intero cesto regalo va assoggettato all’aliquota ordinaria del 22%.
Ai fini delle imposte sui redditi, le attività di manipolazione, commercializzazione e valorizzazione dei propri prodotti rientrano nell’ambito rurale. Ben diverso è il trattamento riservato ai beni che sono stati acquistati da altri operatori se mancano le suddette fasi produttive: si è in presenza di un reddito d’impresa senza che possa essere applicata la forfetizzazione del reddito ai sensi dell’art. 56-bis del d.p.r. 22.12.1986, n. 917. Se tale fattispecie si manifesta in via occasionale, si ravvisa un “reddito diverso” di cui al successivo art. 71, comma 2-bis, beneficiando della forfetizzazione del reddito nella misura del 15% sui corrispettivi realizzati, senza rilevanza ai fini dell’IRAP essendo assente il requisito dell’abitualità.
Le visite alla cantina
L’attività occasionale di visite della cantina e dell’azienda agricola con eventuale degustazione dei prodotti è attratta nell’ambito dell’enoturismo, per cui trova applicazione tale normativa cioè l’art. 5 della l. 30.12.1991, n. 413. Va precisato che l’art. 2, comma 3, lett. c), della l. 20.2.2006, n. 96, specifica che la fattispecie include anche l’”organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini”.
Il reddito è determinato applicando il coefficiente del 25% all’ammontare dei corrispettivi, fatta eccezione per i soggetti indicati all’art. 73, lett. a) e b), del d.p.r. 22.12.1986, n. 917. La detrazione dell’IVA ella misura del 50% può essere applicata soltanto dai produttori agricoli indicati agli artt. 295 e seguenti della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28.11.2006.
Se l’attività di enoturismo (ovvero di agriturismo) e l’attività agricola sono gestire in regime speciale o soltanto una delle due ne è interessata, l’operatore deve osservare gli obblighi di separazione delle attività e di fatturazione dei passaggi dei beni e dei servizi dal settore agricolo all’altro.
La “fattoria didattica”
La “fattoria didattica” effettua prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù” e “didattiche di ogni genere” che vengono attratte nell’ambito dell’esenzione dall’IVA ai sensi dell’art. 10, n. 20, del d.p.r. 26.10.1972, n. 633. Tale regola ha come presupposto l’esercizio di un’attività che sia riconosciuta da programmi statali o regionali. Secondo la risoluzione 15.3.2007, n. 53/E, l’offerta formativa in ambito regionale deve essere suffragata dall’iscrizione all’apposito albo regionale delle fattorie didattiche e dal risultato positivo di un’apposita ispezione che ne conferma i requisiti a scopo educativo e didattico.
Le operazioni afferenti tali attività devono essere tenute distinte dalle altre esercitate dal produttore agricolo tenendo presente che sussiste l’indetraibilità dell’IVA assolta a monte per gli acquisti di beni e servizi nonché di quella relativa ai passaggi di beni dall’ambito agricolo vero e proprio.
Siccome l’agriturismo si estende anche alle attività ricreative, culturali e didattiche (art. 2, comma 3, lett. c), della l. 20.2.2006, n. 96), il reddito imponibile è determinato forfetariamente applicando il coefficiente del 25% all’ammontare dei corrispettivi. Il beneficio non può essere usufruito dai soggetti passivi IRES già indicati nonché da chi esercita l’opzione per osservare la regola di operare la differenza tra i ricavi e i costi dell’attività agrituristica.
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