La retribuzione per le ore / giorni di assenza è a carico dell’INPS, con pagamento anticipato da parte dell’azienda in busta o, in rari casi, accredito delle somme da parte dell’Istituto direttamente al beneficiario.
Previa domanda e autorizzazione dell’INPS i seguenti soggetti hanno diritto a tre giorni mensili (continuativi o frazionati) di permessi Legge n. 104/1992:
- Coniuge (o parte dell’unione civile);
- Convivente;
- Parenti e affini entro il 2° grado.
La possibilità di godere dei permessi fino a che permane l’autorizzazione INPS (in alcuni casi concessa a tempo indeterminato) e la copertura retributiva, espone questo tipo di assenze a possibili abusi da parte dei dipendenti.
>> Legge 104: tutte le agevolazioni e chi può richiederle
Le conseguenze, tuttavia, per i familiari che in maniera reiterata sfruttano volontariamente i permessi per finalità completamente diverse da quelle assistenziali sono pesanti. Si va dal licenziamento per giusta causa sino al reato di indebita percezione di indennità statali, punito nei casi limite con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Analizziamo i principali casi di utilizzo improprio e cosa rischia il lavoratore.
Permessi 104 utilizzati come ferie
È improprio l’uso dei permessi per assentarsi dal lavoro con lo scopo di non utilizzare le ore di ferie. In questi casi il dipendente non presta in alcun modo assistenza al familiare dedicandosi esclusivamente ai propri interessi e bisogni personali
Ricordiamo che la possibilità per il dipendente di godere delle ferie non è illimitata, dal momento che i singoli contratti collettivi prevedono un tetto massimo di ore / giorni che il lavoratore matura per ogni mese in forza all’azienda.
Coloro che fruiscono di un numero di ferie superiore rispetto a quelle maturate vanno incontro, in caso di cessazione del rapporto, al recupero delle ore / giorni fruite in eccedenza, attraverso una trattenuta in busta paga.
Permessi 104 utilizzati per altre attività lavorative
Il dipendente che utilizza i permessi per finalità diverse dall’assistenza al familiare e si dedica esclusivamente allo svolgimento di un’altra attività lavorativa incorre in conseguenze disciplinari o addirittura penali.
Peraltro, nei confronti dell’azienda, il dipendente lede il vincolo fiduciario sia sfruttando i permessi 104 per finalità diverse da quelle per cui sono previsti, che svolgendo attività per un altro soggetto mentre avrebbe dovuto essere normalmente al lavoro.
Permessi 104 utilizzati per vacanze o sport
Trattasi probabilmente del caso per antonomasia di utilizzo improprio dei permessi 104: il dipendente che disinteressandosi completamente dell’assistenza al familiare, sfrutta i giorni di assenza per recarsi fuori città in Italia o all’estero.
Identico destino per coloro che utilizzano le giornate di permessi 104 per fare attività sportiva lontano dalla propria residenza / domicilio o comunque ad una distanza dal familiare tale da rendere improbabile un’assistenza quotidiana, sia pure per alcune ore.
>> Speciale Legge 104 <<
Permessi 104: perché e quando vengono concessi
La Corte di Cassazione (sentenza n. 54712 del 23 dicembre 2016) ha affermato che i permessi vengono previsti con una duplice finalità:
- dare la possibilità ai lavoratori di assistere i familiari con maggiore continuità;
- dare la possibilità ai lavoratori che già assistono con regolarità i familiari di ritagliarsi tempo per i propri bisogni ed esigenze personali.
Inoltre, continua, la Suprema Corte, l’assistenza non deve necessariamente coincidere con le ore in cui il dipendente avrebbe dovuto svolgere l’attività lavorativa.
>> Permessi 104: ok ad attività extra-assistenza personale. Ecco quando
Può ad esempio accadere che Tizio assista il padre per due ore dopo lavoro, dal lunedì al venerdì. Lo stesso si assenta dal lavoro martedì 21 luglio, usufruendo dei permessi 104.
Nella stessa giornata Tizio potrà dedicare le consuete due ore al padre e le restanti ai propri bisogni ed esigenze personali, in parte penalizzate dalla costante assistenza al padre anche nei giorni di lavoro.
I permessi, afferma la Suprema Corte nella sentenza n. 54712, servono al beneficiario per svolgere “un minimo di vita sociale, e cioè praticare quelle attività che non sono possibili (o comunque difficili) quando l’intera giornata è dedicata prima al lavoro e, poi, all’assistenza”.
I controlli investigativi sui Permessi 104
Per accertare il comportamento del dipendente, l’azienda può ricorrere anche ad agenzie investigative, a patto che il controllo non sia diretto esclusivamente ad accertare lo svolgimento della prestazione lavorativa, prerogativa, quest’ultima, riservata a datore di lavoro e superiori gerarchici.
Come ha avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione in numerose sentenze (da ultimo la n. 4670 del 18 febbraio 2019) l’attività degli investigatori è ammessa se diretta ad accertare comportamenti del lavoratore penalmente rilevanti o che nascondano un intento fraudolento, lesivo per il datore di lavoro.
Sempre la Suprema Corte, nella sentenza n. 4670, ha precisato che l’intervento delle agenzie è giustificato non solo in presenza del compimento di un illecito ma allorché vi sia il semplice sospetto che condotte vietate siano in corso di esecuzione.
Peraltro, il controllo investigativo è legittimamente ammesso nei periodi di sospensione dell’attività lavorativa, al fine di consentire all’azienda di accertare comportamenti del dipendente che, pur se resi al di fuori dell’orario di lavoro, sono indicativi, afferma sempre la sentenza n. 4670, del “corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, che permane nonostante la sospensione”.
Uso improprio dei Permessi 104: le sanzioni
Il dipendente che utilizza in maniera impropria i permessi Legge 104 rischia il licenziamento per giusta causa dal momento che viene meno il vincolo fiduciario tra azienda e lavoratore.
La Cassazione (sentenza n. 4670/2019) ha infatti affermato che l’utilizzo improprio dei permessi, per finalità estranee all’assistenza familiare, è lesivo della buona fede dell’azienda, privata ingiustamente della prestazione lavorativa dell’interessato.
>> Licenziamento senza preavviso: quando è possibile
Naturalmente, per poter intimare il licenziamento, è necessario rispettare la procedura prevista dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/70) in materia di procedimenti disciplinari:
- Predisposizione di un regolamento disciplinare da portare a conoscenza di tutti i dipendenti;
- Verificare se la condotta del dipendente rientra in una delle ipotesi punite con il licenziamento;
- Trasmettere al dipendente (con raccomandata postale o a mani) una comunicazione scritta in cui si contesta il fatto commesso da quest’ultimo;
- Concedere al lavoratore cinque giorni di tempo per presentare eventuali giustificazioni;
- Trascorsi cinque giorni l’azienda è tenuta ad adottare con tempestività un provvedimento disciplinare ovvero rinunciarvi in virtù delle giustificazioni o meno del dipendente.
Nelle ipotesi di licenziamento per giusta causa, il rapporto di lavoro si interrompe immediatamente senza che l’azienda sia obbligata a rispettare il periodo di preavviso disciplinato dai contratti collettivi per i lavoratori a tempo indeterminato, da intendersi come il periodo di tempo intercorrente tra la data della comunicazione di licenziamento e l’ultimo giorno di lavoro.
Da ultimo è opportuno precisare che l’azienda è libera di irrogare sanzioni minori, da valutare caso per caso in base a molteplici elementi, primo fra tutti la reiterazione della condotta nel tempo.
Uso improprio Permessi 104: sanzioni penali
L’utilizzo improprio dei permessi 104 espone il lavoratore a possibili responsabilità penali, previste dall’articolo 316 ter del Codice penale, punibili d’ufficio senza una preventiva denuncia.
Incorre infatti nel reato di indebita percezione di indennità statali chi, si legge nel testo della norma, attraverso “l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici”.
In questi casi è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni o, al contrario, una sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro.
Ad ogni modo, la sanzione non potrà superare il triplo del beneficio conseguito.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento