Parliamo in particolare di retribuzione, ferie, permessi e mensilità aggiuntive. Naturalmente, questi elementi sono legati all’orario di lavoro svolto che, nel caso dei part-time è ridotto rispetto a quello “pieno”. Di conseguenza l’importo della retribuzione lorda mensile non sarà lo stesso di un lavoratore con contratto 40 ore settimanali.
Identiche conseguenze anche per ferie, permessi, tredicesima ed eventuale quattordicesima.
Analizziamo la questione nel dettaglio.
Part-time 30 ore settimanali: lo stipendio
La retribuzione lorda spettante al dipendente part-time è legata al contratto collettivo applicato ed agli accordi intercorsi tra azienda e lavoratore.
In particolare, il datore è tenuto a garantire la retribuzione prevista dal CCNL applicato, senza possibilità di deroghe peggiorative.
Di norma, i contratti collettivi definiscono la retribuzione dividendola tra più componenti, di cui i più frequenti sono:
- Minimo di paga base;
- Contingenza;
- EDR;
- 3º elemento.
Gli elementi citati (eccezion fatta per EDR e 3º elemento) variano in funzione del livello assegnato al dipendente, in considerazione delle mansioni svolte, delle competenze e del background lavorativo.
ESEMPIO
Prendiamo a riferimento il CCNL Commercio e terziario – Confcommercio. Per un dipendente assunto a Milano inquadrato al 3º livello, gli elementi sono:
- Minimo 1.263,14 euro;
- Contingenza 527,90 euro;
- 3º elemento (variabile in base alla provincia di lavoro) nel caso di Milano 11,36 euro.
Totale euro 1.802,40.
Nel caso di un dipendente part-time 30 ore settimanali, la retribuzione lorda mensile non sarà 1.802,40 euro bensì:
(1.802,40 * 30 ore part-time settimanali) / 40 ore settimanali per un dipendente a tempo pieno cui si applica lo stesso CCNL = 1.351,80.
Lo stesso risultato si ottiene in questo modo:
30 ore part-time / 40 orario a tempo pieno = 0,75.
A questo punto si moltiplica 1.802,40 * 0,75 = 1.351,80 euro.
Di conseguenza, il dipendente avrà ogni mese (in caso di retribuzione fissa) un compenso lordo di 1.351,80 euro cui si aggiungeranno elementi variabili legati alle presenze effettive o alle mansioni svolte, ad esempio lavoro supplementare, lavoro straordinario, maggiorazioni (ad esempio per lavoro notturno o festivo), particolari indennità (indennità di cassa e maneggio denaro).
Per ottenere il valore che sarà corrisposto al dipendente (cosiddetto “netto da pagare” o “netto in busta”), si dovrà semplicemente sottrarre alle competenze lorde (retribuzione, indennità, lavoro supplementare) le trattenute per contributi INPS a carico del lavoratore e tassazione IRPEF, quest’ultima di norma distinta in:
- IRPEF netta;
- Addizionale regionale;
- Addizionale comunale;
- Acconto addizionale comunale.
Part-time 30 ore settimanali: le ferie
Tutti i dipendenti, compresi quelli part-time, maturano per ogni anno in forza presso la medesima azienda, un ammontare minimo di ferie pari a quattro settimane. I CCNL possono intervenire ma solo con condizioni di maggior favore, ad esempio riconoscendo ore / giorni aggiuntivi rispetto a quelli di legge.
L’ammontare delle ferie maturate in un anno viene per comodità definito in giorni od ore. Ipotizzando che quattro settimane equivalgano ad un mese, il numero di ferie viene convenzionalmente determinato in:
- 26 giorni;
- Monte ore convenzionale mensile stabilito dal CCNL, ad esempio per il contratto Terziario 173 ore in caso di dipendente con tempo pieno pari a 40 ore settimanali.
Naturalmente, un lavoratore a tempo pieno in forza presso l’azienda per un anno intero maturerà 26 giorni o 173 ore di ferie. Discorso diverso per il part-time 30 ore settimanale. Quest’ultimo ha comunque diritto a 4 settimane di ferie ma trattasi di settimane in regime di part-time non tempo pieno. Di conseguenza si dovrà riproporzionare l’ammontare annuo per la percentuale di part-time:
- Coefficiente del part-time, 30 (ore settimanali) / 40 (orario a tempo pieno) = 0,75;
- Monte ore annuo di ferie 173 * 0,75 = 129,75 (ore di ferie che il dipendente part-time matura per un anno di lavoro);
- In alternativa, in caso di calcolo delle ferie ”a giorni” si dovrà moltiplicare 26 * 0,75 = 19,5.
In caso di rapporti inferiori all’anno è necessario riproporzionare il valore complessivo per i mesi in forza presso l’azienda. Teniamo come numero di riferimento 129,75 ore.
Il dipendente part-time è stato assunto il 1º febbraio 2020. Di conseguenza nel suddetto anno maturerà:
(129,75 ore di ferie maturabili per un anno intero di lavoro / 12) * 11 (mesi in forza presso l’azienda) = 118,94.
Part-time 30 ore settimanali: i permessi
Quanto descritto per le ferie si applica anche per le ore di permessi e permessi Rol eventualmente previste dal CCNL applicato.
Di norma i contratti riconoscono:
- Permessi ex-festività, in sostituzione delle festività abolite per legge;
- Riduzione dell’orario di lavoro (cosiddetti ROL).
A differenza delle ferie, per i permessi la legge non fissa un ammontare minimo, l’intera disciplina viene lasciata ai CCNL.
>> Busta paga: come leggere permessi, assenze pagate e non pagate
Tornando al contratto Commercio e terziario – Confcommercio questo prevede 72 ore annue di permessi per riduzione dell’orario a beneficio dei dipendenti di aziende con più di 15 dipendenti.
Il lavoratore part-time 30 ore settimanali avrà diritto, per un anno intero in forza presso la medesima azienda a:
72 ore annue di ROL * 0,75 (parametro ottenuto dividendo 30 ore settimanali per 40 ore a tempo pieno) = 54 ore che il dipendente in forza per l’intero 2020 maturerà a titolo di permessi ROL.
Identico calcolo fatto per le ferie nei casi di rapporti di lavoro inferiori all’anno.
>> Permessi Rol non goduti al 31 dicembre: cosa succede, scadenze
Part-time 30 ore: tredicesima e quattordicesima
Le mensilità aggiuntive – Tredicesima ed eventuale Quattordicesima se prevista dal CCNL applicato – sono pari ad un mese di retribuzione lorda, nel caso di un dipendente in forza presso l’azienda per l’intero periodo di maturazione.
Tredicesima e quattordicesima sono importi che maturano mensilmente con liquidazione differita ad un determinato periodo dell’anno, in un’unica soluzione.
>> Tredicesima statali: quando arriva, pagamento, importi e tassazione
Ad esempio, la tredicesima matura di norma da Gennaio a Dicembre di ogni anno, con liquidazione (a seconda di quanto previsto dal contratto collettivo) in coincidenza con le festività natalizie.
Al contrario, la Quattordicesima matura da Luglio a Giugno dell’anno successivo, con erogazione nel mese di Luglio.
Riprendendo il dipendente a tempo pieno, 3º livello CCNL Commercio, con retribuzione lorda mensile pari a 1.802,40 euro, assunto il 1º gennaio 2015, avrà diritto nel 2020-2021:
- 802,40 euro a titolo di tredicesima 2020 erogati a Dicembre 2020;
- 802,40 euro a titolo di quattordicesima 2020 erogati a Luglio 2021.
Il suo omologo part-time 30 ore settimanali avrà invece diritto a:
- Tredicesima mensilità 2020 (1802,40 * 0,75 coefficiente del part-time calcolato poc’anzi) = 1.351,80;
- Quattordicesima mensilità erogata a Luglio 2021 euro 1.351,80.
Se il dipendente part-time non è stato in forza presso l’azienda per l’intero periodo di maturazione si dovrà dividere la retribuzione per 12 e moltiplicarla per i mesi in forza:
Tredicesima 2020 determinata in (1.351,80 / 12) * 10 (mesi in forza del dipendente part-time assunto il 1º marzo 2020) = 1.126,50 euro.
>> Quattordicesima statali 2020: chi ne ha diritto, pagamento e tassazione
Possono interessarti questi volumi:
CCNL COMMERCIO 2015 – 2018
Il CCNL per i dipendenti delle aziende del Commercio Distribuzione e servizi – rinnovato il 30 marzo 2015 tra Fisascat Cisl, Filcams Cgil, Uiltucs e Confcommercio e in vigore fino al 31/12/2017 – è stato oggetto di ulteriori Accordi di rinnovo sul trattamento economico del 24 ottobre 2016 e del 26 settembre 2017, di cui si dà conto in questa seconda edizione.Il testo segue l’articolato del CCNL evidenziando con grafiche diverse le ultime novità del recente rinnovo,rispetto ai precedenti, in modo da avere una chiara stratificazione normativa. Ciascun articolo viene commentato dagli Autori, per spiegarne le motivazioni e la ratio della disciplina concordata fra le parti.STERN ZANIN & AVVOCATI ASSOCIATI offre servizi professionali specialistici e personalizzati alle imprese, agli standard più elevati, nelle seguenti aree: Lavoro e Amministrazione delle Risorse Umane, Fiscale e Contabile, Aziendale e Legale. Dal 1994 svolge attività giudiziale e stragiudiziale nel campo del diritto civile, commerciale, del lavoro e del diritto penale d’impresa, fornendo consulenze su mi- sura in diversi ambiti, dalla privacy alla contrattualisti- ca sino al D. Lgs 231/01.
Stern Zanin & Avvocati Associati | 2017 Maggioli Editore
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento