Congedo COVID-19 esteso a 30 giorni: regole, novità e istruzioni Inps

Paolo Ballanti 15/07/20
Il Decreto Rilancio (D.l. n. 34/2020) ha esteso il periodo di fruizione del congedo Covid-19 (congedo parentale straordinario) introdotto dal “Cura Italia” portandolo a 30 giorni rispetto ai precedenti 15.

Il periodo di assenza, retribuito a carico dell’INPS, può interessare le giornate lavorative dal 5 marzo al 31 luglio 2020.

Il congedo, alternativo al bonus per servizi di baby-sitting o l’iscrizione ai centri estivi, è fruibile da parte di:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori iscritti alla Gestione separata;
  • autonomi iscritti all’INPS.

La misura è estesa anche ai dipendenti pubblici, per i quali tuttavia la gestione e l’erogazione delle spettanze per i periodi di assenza è interamente a carico dell’amministrazione di appartenenza.

Vediamo nel dettaglio novità e caratteristiche del congedo alla luce anche delle recenti istruzioni fornite dall’Inps con circolare n. 81 dell’8 luglio scorso.

Congedo Covid-19: giorni di assenza

Come anticipato, il Decreto “Rilancio” ha esteso i giorni di assenza per congedo straordinario a 30 rispetto ai precedenti 15 previsti dal Decreto “Cura Italia”. Le assenze devono collocarsi temporalmente nel periodo 5 marzo – 31 luglio 2020. E’ ammessa la richiesta di giorni precedenti la data di inoltro della domanda purché non anteriori al 5 marzo.

Nel caso in cui entrambi i genitori fruiscano del congedo, il limite si calcola con riferimento alle giornate complessive, con la conseguenza che se il genitore Tizio si assenta per 20 giorni, alla moglie Tiziana residuano 10 giorni da richiedere all’INPS.

Identico criterio si applica in presenza di più figli, per i quali si applica il limite complessivo di 30 giornate. Di conseguenza i nuclei con due figli non avranno diritto a 60 giornate bensì a 30.

Si precisa che eventuali periodi di congedo parentale richiesti all’INPS prima del 29 marzo (per i dipendenti privati) e dal 17 marzo al 28 marzo (per iscritti alla Gestione separata ed autonomi) e riguardanti il periodo 5 marzo – 31 luglio 2020 saranno convertite d’ufficio in congedo straordinario COVID-19 fino ad un massimo di 30 giornate.

Al contrario, per convertire le richieste di congedo ordinario (presentate al di fuori dei periodi sopra citati) in assenza per COVID-19, sarà necessario:

Annullare la domanda di congedo parentale;

– Presentare domanda di congedo straordinario COVID-19;

– Informare il proprio datore di lavoro.

I lavoratori iscritti alla Gestione separata dovranno altresì annullare la richiesta di congedo parentale e inoltrare domanda di assenza straordinaria COVID-19.

A chi spetta il nuovo Congedo parentale straordinario

Il congedo straordinario COVID-19 spetta ai genitori di figli di età non superiore a 12 anni che siano:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps;
  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  • dipendenti pubblici.

Con esclusivo riferimento ai genitori di figli con handicap grave la fruizione del congedo è prevista senza alcun limite di età.

I dipendenti del settore privato possono altresì ottenere un periodo di congedo non retribuito per i figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni.

Il congedo viene esteso anche ai genitori adottivi, affidatari o che hanno minori in collocamento temporaneo.

Congedo Covid-19: condizioni per richiederlo

Possono fruire del congedo, alternativamente, i genitori di figli minori di 12 anni a patto che:

– Nel nucleo familiare non sia presente altro genitore destinatario di strumenti di sostegno al reddito, tali si intendono tutte le tipologie di ammortizzatori sociali;

– L’altro genitore non sia disoccupato o non lavoratore;

– L’altro genitore non fruisca contemporaneamente del congedo COVID-19;

– Non sia stata fatta richiesta per il bonus servizi di baby-sitting o iscrizione ai centri estivi.

Le giornate di congedo possono essere godute solo per intero e non frazionate ad ore.

Congedo Covid-19: retribuzione

Eccezion fatta per le ore di assenza non retribuite, riguardanti i dipendenti privati genitori di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, i periodi di congedo straordinario COVID-19 sono retribuiti a carico dell’INPS.

Le spettanze vengono erogate:

– Per i dipendenti privati, dal datore di lavoro il quale anticipa le spettanze per conto dell’Istituto, salvo recupero successivo in F24 sui contributi da versare all’INPS (eccezion fatta per i lavoratori ai quali si applica comunque il pagamento diretto dell’Istituto);

– Per gli altri destinatari il pagamento avviene direttamente dall’INPS.

Fanno eccezione i dipendenti pubblici cui il congedo è retribuito dall’amministrazione di appartenenza.

Congedo Covid-19: come fare domanda

Le domande di congedo devono essere trasmesse sul portale INPS, se in possesso delle credenziali PIN, SPID, CIE, CNS. In alternativa è possibile chiamare il Contact center dell’Istituto (necessarie comunque le credenziali di accesso) ai numeri 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06 164.164 (da mobile).

Per coloro che sono sprovvisti di credenziali è possibile rivolgersi ai patronati.

I lavoratori dipendenti privati sono tenuti ad informare l’azienda sui periodi di congedo, accompagnando la comunicazione con copia della domanda inoltrata all’INPS.

Congedo e bonus baby sitter

Sul rapporto tra congedo e bonus baby-sitter l’INPS (circolare n. 81) precisa che:

  • n assenza di una domanda di bonus è possibile chiedere il congedo fino ad un massimo di 30 giorni;
  • in presenza di una o più domande di bonus per un importo pari o inferiore a 600 euro, è possibile ottenere il congedo nel rispetto del tetto di 15 giorni;
  • se è stato richiesto il bonus per un importo superiore a 600 euro non è possibile ottenere il congedo COVID-19.

E’ opportuno ricordare che il Decreto “Rilancio” ha aumentato il tetto massimo del bonus da 600 a 1.200 euro (per i dipendenti pubblici il contributo passa da 1.000 a 2.000), estendendo altresì le richieste di contributo anche per il rimborso delle quote di iscrizione dei figli ai centri estivi ovvero ad altri servizi per l’infanzia.

Decreto rilancio: novità con la conversione in legge

Alla Camera è attualmente in discussione la conversione in legge del Decreto “Rilancio”. Tra le novità, si segnala l’approvazione in Commissione Bilancio all’emendamento sulla proroga del periodo di fruizione del congedo COVID-19 fino al 31 agosto 2020, oltre alla possibilità di godere dell’assenza in modalità oraria oltre a quella giornaliera.

Potrebbero interessarti questi volumi:

Quadro sinottico Decreti Covid-19 – eBook

Decreti “Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio”, questi i nomi con cui sono stati battezzati i tre provvedimenti principali, tralasciando i vari Dpcm, assunti dal Governo, nel periodo dell’emergenza epidemiologica Covid-19.In realtà, nonostante le diverse terminologie, tutti i tre decreti contengono misure dirette a fronteggiare l’emergenza, con disposizioni per il sostegno di imprese, lavoratori e famiglie, ma giudicate insufficienti a contrastare gli effetti economici, non solo immediati, dell’epidemia;  l’appunto viene rivolto soprattutto, in una visione strutturale e strategica, al decreto Rilancio. I decreti sono inoltre accomunati:- dall’incertezza del percorso di conversione in legge: fin dai giorni successivi alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si è prodotto un flusso di emendamenti che ha dato un senso di provvisorietà alle disposizioni appena emanate. Alla data di stampa del presente ebook è in corso di conversione il decreto di Rilancio con previsione di rilevati modifiche;- dall’inefficacia di molte misure in assenza dei relativi provvedimenti attuativi. Sono 165 i decreti attuativi previsti e ad oggi ne risultano emanati circa il 20%;- dalla tecnica redazionale che rende la lettura un percorso ad ostacoli tra incroci, rimandi, eccezioni, esclusioni, richiami a catena a normative nazionali ed europee, con termini non sempre coerenti e provvedimenti che si sovrappongono; – dal moltiplicarsi di circolari, comunicati e messaggi di Agenzia entrate, Inps e associazioni di riferimento (ABI, Confindustria, ecc.), spesso necessarie, ma che hanno richiesto un’incessante attenzione.In questo contesto, studio verna ha ritenuto utile produrre delle tabelle di sintesi che potessero essere d’ausilio per avere un quadro d’insieme, semplificare la comprensione delle diverse misure ed individuare, da parte dei vari operatori, i provvedimenti di specifico interesse, pur essendo il percorso legislativo, attuativo ed interpretativo, ancora ancora tutt’altro che concluso.In questa seconda edizione, sono evidenziate in rosso le modifiche intervenute per effetto principalmente della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto Rilancio, nonché dei diversi provvedimenti attuativi e della prassi ufficiale.Studio Verna Società ProfessionaleLo Studio Verna Società Professionale, costituitasi nel 1973, è la più antica società semplice professionale ed offre consulenza ed assistenza economico-giuridica a Milano, con studi anche a Roma e Busto Arsizio. Persegue una politica di qualità fondata su etica, competenza e specializzazione. I suoi soci hanno pubblicato oltre un centinaio di libri ed articoli in materia contabile, societaria, concorsuale e tributaria, oltre un manuale di gestione della qualità per studi professionali.

Studio Verna Società Professionale | 2020 Maggioli Editore

16.90 €  14.37 €

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento