Potrebbe capitare di non dover ricevere il rimborso, e in tal caso il contribuente può recarsi presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate del luogo di residenza, e farne richiesta allegando una certificazione con cui il datore di lavoro o l’ente pensionistico attesti di non aver eseguito il conguaglio e di non aver, eseguito il rimborso.
Si ricorda che nel caso in cui si presenta il modello Redditi, il contribuente può indicare nel quadro RX di voler ricevere il rimborso del credito, che in questo caso viene effettuato, anche se molto meno velocemente dall’Agenzia delle Entrate.
Alternativamente si può scegliere di riportare il credito all’anno successivo, o compensare il suddetto credito con altre imposte nel modello F24.
Dichiarazione Redditi 2020: mappa completa delle detrazioni, delle deduzioni e delle agevolazioni
Modello 730/2020: erogazione dei rimborsi
Normalmente era previsto che a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuasse (se dovuti) i rimborsi che risultavano dal prospetto di liquidazione della dichiarazione dei redditi.
Per gli importi uguali o inferiori a 12 euro, non viene previsto alcun rimborso del credito, o l’eventuale versamento del debito.
Per i pensionati queste operazioni venivano effettuate dagli enti di previdenza, a partire dal mese di agosto o di settembre. Tali disposizioni sono state modificate dal decreto fiscale 124/2019 che ha disposto il riordino dei termini dell’assistenza fiscale.
Se il modello 730 viene presentato in assenza di sostituto d’imposta, e dalla dichiarazione emerge un credito, quindi da rimborsare, questo viene eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
Il contribuente potrà fornire all’Agenzia delle Entrate le coordinate bancarie o postali (codice IBAN), e il rimborso viene accreditato sul conto.
La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (per chi è già registrato attraverso i servizi telematici fisconline), oppure presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Se non vengono fornite le coordinate bancarie, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere:
- per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti;
- per importi pari o superiori a 1.000 euro, il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.
Modello 730/2020: controlli preventivi dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sul modello 730 presentato. Con il Provvedimento del 5 giugno 2020, sono stati definiti i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 (precompilato) con esito a rimborso finalizzati ai controlli preventivi secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 3-bis, del D. Lgs n. 175 del 2014.
Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente, o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Amministrazione finanziaria può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o tramite verifica della documentazione.
I controlli possono essere effettuai entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (30 settembre 2020), ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
Modello 730/2020: elementi di incoerenza
Il provvedimento del 5 giugno scorso, stabilisce che gli elementi di incoerenza per il controllo preventivo sono individuati:
- nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
Viene anche considerato elemento di incoerenza, la presenza di situazioni di rischio individuate sulla base delle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
Modello 730/2020: tempi di attesa per il rimborso
Da quest’anno vi sono una serie di novità sulla tempistica per il rimborso per chi ha presentato o presenterà il modello 730.
A seguito dell’emergenza sanitaria per il coronavirus è stata in particolare anticipata di un anno l’entrata in vigore del nuovo calendario per la presentazione del modello con la conseguenza che cambiano anche le tempistiche per il rimborso.
In particolare i tempi per ottenere l’accredito in busta paga o nella pensione sono legati alla presentazione del modello, che quest’anno può essere effettuata entro il 30 settembre.
Cambiano dunque i tempi di attesa per ricevere il rimborso, chi trasmetterà la dichiarazione a ridosso della scadenza, potrà ottenere le somme solo a partire dal mese ottobre, chi lo farà prima potrà ottenerlo sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.
Nello specifico a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dell’assistenza fiscale da parte del decreto 124/2019, (art. 16-bis), viene previsto che le somme risultanti a credito, sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile, e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.
Nel caso in cui anche l’ammontare complessivo delle ritenute risulti insufficiente a consentire il rimborso delle somme risultanti a credito, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d’acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d’imposta.
Si segnala inoltre che il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) all’articolo 159, prevede la possibilità alternativa per richiedere le somme che emergono dal conguaglio fiscale direttamente all’Agenzia delle Entrate, anche nel caso in cui contribuente abbia un datore di lavoro.
Tale disposizione è stata prevista solo con riferimento al periodo d’imposta 2019 per superare le difficoltà che potrebbero esserci nelle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per l’insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d’imposta.
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