L’obbligo di corrispondere la somma è previsto dai singoli contratti collettivi applicati dalle aziende che ne disciplinano importo e scadenza di pagamento.
Beneficiari della quattordicesima sono i soli lavoratori dipendenti con esclusione di stagisti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi.
La particolarità delle mensilità aggiuntive risiede nella loro erogazione in un’unica soluzione secondo la scadenza prevista dal CCNL applicato, ad eccezione dei dipendenti che interrompono in anticipo il rapporto (per qualsiasi motivo). In questo caso con la busta paga relativa all’ultimo di mese di contratto vengono erogati gli importi di quattordicesima e tredicesima maturati oltre a ferie e permessi. Il TFR invece viene corrisposto con la busta paga successiva.
Vediamo nel dettaglio a quanto ammonta e come si calcola la quattordicesima mensilità.
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Quattordicesima: chi la percepisce
L’erogazione della quattordicesima è disciplinata dai singoli contratti collettivi che ne stabiliscono importo e scadenza di pagamento.
Esistono CCNL che non prevedono l’erogazione della quattordicesima. È il caso ad esempio del contratto Metalmeccanici – industria con il riconoscimento della sola tredicesima in occasione delle festività natalizie.
Tuttavia, nulla vieta alle aziende che non hanno l’obbligo contrattuale di prevedere comunque la mensilità aggiuntiva. In tal caso la quattordicesima sarà regolata da un contratto aziendale.
Tra i principali CCNL quelli che prevedono la quattordicesima sono:
- CCNL Alimentari – industria;
- CCNL Logistica trasporto merci e spedizione;
- CCNL Pulizia;
- CCNL Commercio e terziario – Confcommercio;
- CCNL Turismo – Confcommerci
Quattordicesima: importo
Il singolo contratto collettivo stabilisce anche l’importo della quattordicesima di norma pari ad una mensilità di retribuzione. La quattordicesima, come la tredicesima, vengono definite “mensilità aggiuntive” perché addizionali rispetto alle dodici mensilità ordinarie.
Le mensilità aggiuntive vengono erogate non nei singoli mesi dell’anno ma in un’unica soluzione alle scadenze previste dal CCNL.
Ad esempio, il contratto collettivo Terziario e commercio – Confcommercio prevede l’erogazione della quattordicesima (pari ad una mensilità di retribuzione) il 1º luglio di ogni anno.
Quattordicesima: maturazione e periodi di assenza
La quattordicesima è una somma aggiuntiva che matura mensilmente la cui erogazione è posticipata alla scadenza prevista dal CCNL. Questo significa che per ogni mese di lavoro il dipendente “accantona” un pezzo di quattordicesima (in gergo “rateo”). I singoli ratei si sommano e danno diritto, alla scadenza, alla liquidazione della mensilità aggiuntiva. In pratica, per ogni mese di lavoro si matura un dodicesimo dell’importo totale.
Di norma la maturazione decorre dal 1º luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
Per la maturazione della quattordicesima si tiene conto dei mesi lavorati, eccezion fatta per alcune assenze equiparate ai giorni di effettiva presenza al lavoro ai soli fini della mensilità aggiuntiva:
- Ferie e permessi;
- Malattia;
- Infortunio sul lavoro;
- Maternità obbligatoria;
- Permessi Legge 104/1992;
- Donazione sangue;
- Festività.
Esistono invece una serie di assenze che non danno diritto alla maturazione dei ratei, ad esempio aspettativa non retribuita, permessi non retribuiti, assenze ingiustificate o non retribuite.
Prendiamo il caso di Tizio assunto in data 1º gennaio 2015. Il periodo di maturazione della quattordicesima 2020 sarà 1º luglio – 30 giugno 2020.
Nel mese di Aprile 2020 Tizio si è assentato dal lavoro per aspettativa non retribuita. Di conseguenza in sede di liquidazione della quattordicesima l’interessato non avrà diritto a dodici ratei bensì a undici.
Come comportarsi nei mesi in cui si verificano sia periodi di lavoro che assenze per le quali non matura la quattordicesima? Se il CCNL non prevede nulla si applica la regola per cui la mensilità aggiuntiva non matura se l’assenza è superiore ai quindici giorni.
Riprendendo l’esempio di Tizio (ipotizzando un orario su cinque giorni settimanali) nel mese di Aprile 2020 avrebbe maturato il rateo di quattordicesima se fosse stato:
- 17 giorni al lavoro;
- 4 giorni in assenza non retribuita;
- 1 giorno festivo (13 aprile).
Quattordicesima: Assunzione o cessazione
Per i dipendenti assunti o cessati nel periodo di maturazione, la quattordicesima sarà pari a tanti ratei quanti sono stati i mesi di lavoro, applicando (se non previsto diversamente dal CCNL) il criterio dei periodi in forza presso l’azienda pari o superiori a quindici giornate.
Facciamo l’esempio di Caio assunto il 13 luglio 2019 a tempo indeterminato. Ai fini della quattordicesima 2020 Caio avrà maturato dodici ratei. Al contrario, in caso di assunzione avvenuta il 20 luglio 2019 Caio non maturerà il rateo di luglio 2019.
Identico discorso per i casi di cessazione. Si considerano sempre i periodi in forza superiori a quindici giornate.
In sintesi, Caio assunto il 20 luglio 2019 e dimessosi il 14 maggio 2020 (ultimo giorno di contratto) maturerà i ratei da Agosto 2019 ad Aprile 2020.
Quattordicesima: erogazione
La somma a titolo di quattordicesima viene corrisposta in busta paga prendendo a riferimento la retribuzione in vigore nel mese di erogazione. Questo significa che se il dipendente full-time riceve la quattordicesima con la busta paga di Giugno 2020 pagata alla fine dello stesso mese, l’ammontare della mensilità aggiuntiva avrà un importo pari alla retribuzione mensile di Giugno (ad esempio euro 1.890,00).
Lo stesso dipendente che a Maggio 2020 ha una retribuzione mensile lorda di euro 1.890,00 mentre a Giugno 2020, in virtù di un passaggio di livello, l’ammontare passa ad euro 2.100,00 questo sarà il valore lordo della quattordicesima 2020.
Discorso diverso per i dipendenti che nel corso del periodo di maturazione hanno subito variazioni di orario, ad esempio passaggio da full-time a part-time o viceversa. In questi casi si dovrà calcolare il rateo per i mesi ad orario ridotto e sommarlo a quello delle mensilità a tempo pieno.
Quattordicesima: calcolo
Il rateo di quattordicesima si calcola dividendo l’importo della retribuzione lorda del singolo mese per dodici. Il dipendente full-time con retribuzione mensile pari ad euro 1.850,00 che ha lavorato nel mese di Maggio 2020 maturerà un rateo pari a 1.850,00 / 12 = 154,17 euro.
Lo stesso dipendente con orario part-time pari a 30 ore su un totale di 40 settimanali (75%) avrebbe maturato un rateo di [(1.850,00 * 75%) / 12] = 115,63 euro.
Quattordicesima: contributi e tasse
Le somme erogate a titolo di quattordicesima sono soggette alle trattenute a carico dipendente per contributi INPS e tassazione IRPEF.
Per approfondire:
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