Non pare azzardato affermare che queste misure (la cui natura è da alcuni qualificata come meramente cautelare e da altri come strumentale all’espropriazione forzata) non di rado siano adottate in maniera illegittima.
Se possono dirsi ormai scomparse le iscrizioni d’ipoteca a garanzia di crediti inferiori ad € 8.000,00 (diffusissime fino a poco più di un anno fa), non altrettanto può dirsi di altri vizi che spesso inficiano la validità di tali misure.
In particolare, in giurisprudenza si dibatte sulla necessità che l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 dpr 602/73 venga adottata solo a seguito della notifica dell’atto di intimazione ad adempiere.
L’art. 50 dpr 602/73 prevede che il concessionario possa procedere ad esecuzione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e che, se è trascorso oltre un anno dalla detta notifica, possa procedervi solo dopo avere notificato un avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a 5 giorni.
Secondo il Giudice Tributario (cfr., ex multis, Commissione Tributaria Reg. di Firenze sent. n. 26/2010; Commissione Tributaria Prov. di Milano n. 156/2010) la mancata notifica dell’avviso ex art. 50 dpr 602/73 (laddove sia trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella esattoriale) rende radicalmente nulla l’iscrizione ipotecaria eseguita in suo difetto, ed incombe sull’Agente della Riscossione l’onere di provare di avervi piuttosto provveduto.
Secondo il Giudice Ordinario (cfr. sentenza Tribunale di Roma n. 5216 del 10/03/2011), invece, “…ai fini dell’iscrizione di ipoteca è sufficiente rispettare il termine dilatorio di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento restando, a tal fine, irrilevante la previsione di cui all’art. 50 comma 2…”.
In realtà, il contrasto giurisprudenziale sopra segnalato affonda le sue radici nella qualificazione giuridica da attribuire all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 dpr 602/73.
Se si accede alla tesi (fermamente ancorata sulla pronuncia delle SS.UU. sent. n. 2053/2006) secondo cui essa non costituisce una mera misura cautelare ma un atto strumentale e preordinato alla successiva espropriazione, non può che concordarsi sull’ulteriore tesi secondo cui, una volta cessata l’efficacia esecutiva del titolo (la cartella esattoriale, trascorso il termine di un anno dalla sua notifica) non può procedersi alla detta iscrizione.
Del resto, appare assai strano che per poter procedere all’iscrizione del fermo amministrativo (misura altrettanto lesiva ma certamente meno “afflittiva”) l’Agente della riscossione debba notificare il relativo preavviso e non debba fare altrettanto prima di procedere ad una iscrizione ipotecaria.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento