La normativa fiscale ha da sempre tenuto in considerazione le persone affette da disabilità, istituendo una serie di agevolazioni – detrazioni e deduzioni – di cui beneficiare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi 2020, quindi nel modello 730 e nel modello Redditi PF.
Le persone con disabilità sono coloro che hanno una minorazione fisica, psichica o sensoriale, con difficoltà di apprendimento, relazione, od integrazione lavorativa, che determina un processo di svantaggio sociale. Tali soggetti hanno ottenuto il riconoscimento da una commissione medica, prevista dalla Legge 104, o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
Anche i grandi invalidi di guerra e le persone ad essi equiparate, sono considerate persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica, in quanto è sufficiente la documentazione rilasciata dai ministeri competenti, quando sono stati concessi i benefici pensionistici.
E’ possibile attestare la condizione di disabile anche con una autocertificazione (dichiarazione sostitutiva, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore).
>> Legge 104: tutte le agevolazioni previste
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale:
- i soggetti non vedenti, ovvero persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione.
- i soggetti sordi ovvero persone minorate sensoriali dell’udito affette da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva;
- i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma che non sono contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.
Con riferimento alle spese sanitarie, dobbiamo considerare le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili.
Le spese di assistenza specifica, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fisicamente a carico. Le spese mediche “generiche” sono invece le prestazioni rese da un medico generico, e comprendono anche l’acquisto di medicinali.
Facendo nel proseguo riferimento al modello 730, il quadro preposto a far valere le detrazioni o deduzioni, è il quadro E, e relativamente alla detrazione, i righi da considerare sono il rigo E3 “Spese sanitarie per persone con disabilità”, e il rigo E4 “Spese veicoli per persone con disabilità”.
Dichiarazione redditi 2020: detrazione spese sanitarie disabili
Nel rigo E3 si dovrà indicare l’importo delle spese sanitarie sostenute per le persone con disabilità alle quali spetta la detrazione del 19%. Le spese per le quali la detrazione spetta sull’intero importo, fanno riferimento ai mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento, e per i sussidi tecnici ed informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione.
L’importo da indicare nel rigo E3 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice 3.
Dichiarazione dei redditi 2020: detrazione spese acquisto veicoli per persone disabili
Le spese relative all’acquisto di veicoli per i soggetti con disabilità, dovranno essere indicate al rigo E4, e fanno riferimento a:
- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.
Il limite per la detrazione è di 18.075,99 euro, con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), che deve essere utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona disabile.
Come funziona la detrazione sull’acquisto veicoli
Molte sono le agevolazioni per l’acquisto veicoli. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico (PRA).
In caso di furto, e il veicolo non è stato ritrovato, dal limite di spesa, va detratto l’eventuale rimborso ottenuto dall’assicurazione.
Se invece il veicolo viene trasferito (a titolo oneroso) prima dei due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un cambiamento dell’handicap che comporta la necessità di acquistare un altro veicolo con nuovi adattamenti.
Si può scegliere di ripartire la detrazione in quattro quote annue di pari importo, in questo caso nel rigo E4, si dovrà indicare l’intero importo della spesa sostenuta, e nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.
Per la spesa sostenuta nel 2016, 2017 o 2018, beneficiando della rateazione, si dovrà sempre indicare l’intero importo originariamente sostenuto, e il numero della rata che si utilizza per il 2019 (4, 3 o 2).
La detrazione vale anche per le spese di riparazione che non devono rientrare nell’ordinaria manutenzione. (Sono esclusi i costi relativi all’assicurazione, al carburante e in generale ai costi di esercizio).
Le spese di riparazione devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.
Se vengono compilati due righi E4, uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione straordinaria, la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria.
Gli adattamenti che si possono effettuare al veicolo, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, devono risultare dalla carta di circolazione. I lavori di adattamento possono fare riferimento:
- alla pedana sollevatrice ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;
- allo scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;
- al braccio sollevatore ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;
- al paranco ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;
- al sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso nell’abitacolo della persona con disabilità;
- al sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- allo sportello scorrevole.
Può essere portato in detrazione anche l’acquisto di autoveicoli, non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.
Si ricorda che nell’importo da indicare nel rigo E4, deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice 4.
Dichiarazione dei redditi 2020: detrazione spese per acquisto di cani guida
Altra spesa che può essere portata in detrazione nel quadro E, è quella relativa all’acquisto dei cani guida per i non vedenti. L’importo si deve indicare nel rigo E5, e la detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto, con riferimento all’acquisto di un solo cane, e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. Anche in questo caso la detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire, e l’intero importo della spesa sostenuta.
L’importo da indicare nel rigo E5, deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice 5.
Con riferimento ai cani guida, è prevista anche la detrazione (forfettaria di 1.000 euro) delle spese di mantenimento degli stessi, che dovranno essere indicate nel rigo E81. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente.
Dichiarazione dei redditi 2020: detrazione spese mediche e di assistenza specifica
Passando agli oneri deducibili dal reddito complessivo, nel quadro E si segnala il rigo E25 dove si andranno ad indicare le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone con disabilità, indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative:
- all’assistenza infermieristica e riabilitativa;
- al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- al personale con la qualifica di educatore professionale;
- al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese dalle suddette figure professionali, sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, tuttavia dal documento che attesta la spesa deve risultare la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.
Le spese indicate in questo rigo, sono deducibili anche se sostenute per alcuni familiari, che non sono fiscalmente a carico come coniuge, generi, nuore, figli, (anche adottivi), suoceri e suocere, discendenti dei figli, fratelli e sorelle (anche unilaterali), genitori (compresi quelli adottivi), nonni e nonne.
Dichiarazione dei redditi: detrazione spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Nell’ambito delle agevolazioni che sono rivolte ai soggetti disabili, va tenuta in considerazione anche la detrazione relativa all’eliminazione delle barriere architettoniche. L’articolo 16-bis del TUIR disciplina la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici prevedendo la detrazione Irpef pari al 36% (elevato al 50% dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020) delle spese sostenute, fino ad un massimo di euro 48.000 (elevato a 96.000 euro dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020). L’articolo prevede che la detrazione spetta anche sulle spese sostenute per gli interventi, finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, e alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
Nel modello 730/2020 tali spese dovranno essere indicate nei righi da E41 a E53, e sono relative ad esempio ad interventi che prevedono:
- la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
- la sostituzione di gradini con rampe, conformi alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
- la realizzazione di strumenti siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, (Tale detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile).
Detrazione premi assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave
Sempre nel quadro E nei righi da E8 a E10, si possono indicare “altre spese” per le quali è prevista la detrazione del 19%. Per le persone disabili è stato istituito il codice 38 (da inserire nei suddetti righi) che va ad indicare i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.
L’importo dei premi, non deve superare complessivamente 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente, e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38, tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice 36.
(Foto copertina: istock/batuhan toker)
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