Si ricorda che le fasce di reddito sono soggette a rivalutazione annuale in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall’ISTAT e pari allo 0,5% tra il 2018 e il 2019.
Vediamo nel dettaglio come cambieranno gli importi degli ANF dal 1º luglio in base a quanto comunicato dall’INPS.
>> Scarica qui la Circolare Inps rivalutazione Assegni familiari
Assegni familiari 2020: calcolo dell’importo
L’importo dell’ANF per i lavoratori dipendenti è legato a due elementi:
- Numero e caratteristiche dei componenti il nucleo familiare;
- Reddito complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare.
Per stabilire quanto ogni nucleo familiare debba percepire, Inps deve infatti conoscere queste due variabili: numero dei componenti e reddito complessivo. Il calcolo avviene quindi sulla base di tabelle specifiche. Chiaramente, più si guadagna minore sarà l’importo dell’Assegno al nucleo familiare percepito.
Assegni familiari 2020: numero dei familiari
Il nucleo familiare ai fini della richiesta degli ANF è composto dal soggetto richiedente e dai seguenti familiari:
- Coniuge o parte dell’unione civile;
- Figli non coniugati;
- Nipoti non coniugati;
- Fratelli o sorelle non coniugati.
Il diritto agli ANF per alcuni dei soggetti citati non è automatico ma subordinato ad una specifica autorizzazione dell’INPS. Ci riferiamo a:
- Fratelli e nipoti;
- Figli di genitori divorziati o separati legalmente (propri o del coniuge), legalmente riconosciuti dall’altro genitore ovvero figli dell’altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
- Figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni in caso di nucleo familiare “numeroso” (presenze di più di tre figli di età inferiore ai 26 anni);
- Nipoti minorenni a carico del nonno o della nonna;
- Familiari maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro e minorenni in permanente difficoltà nello svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (in mancanza della documentazione medica attestante la situazione di disagio);
- Familiari residenti in Stati dell’Unione Europea o convenzionati.
Assegni familiari 2020: Reddito familiare
Il reddito che rileva ai fini dell’ammontare degli ANF è quello di tutti i componenti il nucleo familiare, maturato nell’anno solare precedente il 1º luglio 2020. Questo significa che ai fini dell’importo dell’assegno familiare decorrente dal 1º luglio 2020 si dovrà assumere il reddito di tutti i familiari relativo al periodo d’imposta 2019.
L’importo da prendere in considerazione è il reddito complessivo ai fini fiscali, quello per intenderci su cui vengono calcolate le imposte IRPEF e addizionali regionali e comunali. Possono essere conteggiati anche i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva purché di ammontare superiore ad euro 1.032,91 annui.
Il reddito del 2019 assumerà rilevanza fino al 30 giugno 2021.
Questo significa che la richiesta di ANF decorrente dal 1º febbraio 2021 dovrà comunque tenere in considerazione il reddito 2019 di tutti i familiari.
Per aver diritto agli ANF il reddito complessivo dev’essere costituito per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilati.
Non vengono considerate tra le altre nel calcolo del reddito familiare, le seguenti somme:
- Assegni familiari;
- TFR o anticipi TFR;
- Rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
- Indennità di accompagnamento;
- Indennità di frequenza.
Ipotizziamo il caso del nucleo familiare composto da:
- Tizio reddito da lavoro dipendente nel 2019 euro 20.000;
- Coniuge reddito da collaborazione coordinata e continuativa (assimilato al reddito da lavoro dipendente) euro 10.000;
- Figlio reddito euro 0.
Il reddito familiare ai fini dell’importo degli ANF per il periodo 1º luglio 2020 – 30 giugno 2021 sarà pari ad euro 30.000,00.
Il reddito sarebbe stato comunque pari ad euro 30.000 anche se Tizio nel 2019 avesse percepito un importo a titolo di Trattamento di fine rapporto.
Assegni familiari 2020: le nuove tabelle ANF
Gli importi degli ANF in vigore dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2021 sono divisi in tabelle a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare. Si va dalla tabella 11 relativa ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non sono presenti componenti inabili, fino alla tabella 21D dedicata ai nuclei monoparentali (in cui il richiedente è inabile) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote.
ESEMPIO.
Ipotizziamo il caso di un nucleo familiare formato dal soggetto richiedente e due figli minori non inabili. In questo caso la tabella applicabile è la 12. A questo è sufficiente assumere l’importo individuato nella colonna corrispondente al numero dei componenti il nucleo (3) e alla riga in cui è compreso il reddito complessivo (25.000 mila euro nel 2019).
L’importo in questione sarà quello indicato nella riga 100 (redditi tra 24.940,29 e 25.058,98) e alla colonna G pari ad euro 164,08 mensili.
Naturalmente la somma in questione rappresenta il tetto massimo mensile dell’assegno familiare, spettante se il richiedente ha lavorato nel mese almeno 104 ore se operaio o 130 se impiegato. In caso contrario l’ammontare mensile dev’essere diviso per 26 e moltiplicato per:
- 6, se il dipendente ha lavorato 24 ore in una settimana se operaio o 30 se impiegato;
- 12, se il dipendente nell’arco di 14 giorni ha lavorato 48 ore se operaio o 60 se impiegato;
- 13, se il dipendente nell’arco di 15 giorni ha lavorato 52 ore se operaio o 65 se impiegato.
Nel conteggio delle ore vengono equiparati ai periodi di lavoro quelli di assenza per ferie, permessi, malattia, infortunio, maternità, permessi 104, congedo matrimoniale, donazione sangue, sospensione o riduzione di orario con intervento degli ammortizzatori sociali.
Assegni familiari 2020: il pagamento
Le somme a titolo di ANF vengono anticipate dall’azienda in busta paga e da questa successivamente recuperate sugli importi da versare all’INPS con modello F24.
Fanno eccezione i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS ad esempio a beneficio di dipendenti di aziende cessate, fallite o coinvolte in ammortizzatori sociali pagati direttamente dall’Istituto.
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