La disposizione la troviamo nell’articolo 24 del decreto, rubricato “Disposizioni in materia di versamento dell’Irap”, e fa parte degli interventi sulla liquidità alle imprese cercando di sostenerle in questo particolare e difficile momento economico.
E’ previsto l’annullamento del versamento del saldo dell’Irap relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo d’imposta, inoltre non è dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, quindi il 2020.
L’intervento è sicuramente di ristoro per la liquidità delle imprese, ma è stato oggetto di alcune critiche specialmente per come era stato impostato nelle bozze che sono circolate all’inizio.
È stato osservato in particolare, che in caso di invarianza della base imponibile tra le annualità d’imposta 2019 e 2018, i contribuenti avranno probabilmente già versato quanto dovuto a titolo di saldo 2020, con gli acconti versati nel 2019, quindi con un beneficio minimo in termini di liquidità.
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Decreto Rilancio: chi beneficia del taglio dell’Irap
I beneficiari del taglio dell’imposta regionale sulle attività produttive, sono le imprese e i professionisti, con un volume di ricavi o di compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
La norma non è rivolta alle banche e gli altri enti e società finanziarie, nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli Enti pubblici.
Il beneficio si concretizzerà per coloro che hanno incrementato la propria base imponibile Irap, ovvero il valore della produzione netta, nel periodo d’imposta 2019 rispetto al 2018.
Lo scopo è dunque quello di non sottrarre liquidità alle imprese, in particolare nell’attuale fase di ripartenza anche graduale delle attività economiche.
Sarà determinate per avere un effettivo “ristoro” della liquidità, non avere una imposta a saldo assorbita dagli acconti già versati, o che si sarebbero dovuti versare, nel 2019.
Decreto Rilancio: disposizione per l’acconto Irap
Relativamente all’acconto, la norma, prevede che si verserà solo la seconda rata, e non anche quanto non versato a titolo di prima rata, nel qual caso si sarebbe parlato di un mero differimento del versamento del primo acconto nel più ampio termine del secondo.
La disposizione assume una logica legata alla circostanza che i ricavi di quest’anno, che si dichiareranno l’anno prossimo, saranno nella maggior parte dei casi, più contenuti rispetto a quelli conseguiti nel 2019, e di conseguenza le basi imponibili Irap saranno ridimensionate e cosi, l’imposta dovuta a saldo.
L’acconto è ordinariamente pari al 100% delle imposte dovute, con una deroga per i soggetti che applicano gli Isa per i quali, lo scorso anno, la misura è stata ridotta al 90%.
Rimane la regola del versamento degli acconti su base storica, assumendo cioè come riferimento le imposte dovute dell’anno precedente. In questo contesto, si devono valutare gli effetti del taglio del saldo 2019 tenendo presente, nel contempo, l’obbligo di corrispondere gli acconti per lo stesso anno.
Il risparmio maggiore si produrrà per i soggetti che hanno notevolmente aumentato la base imponibile Irap 2019 rispetto al 2018.
Costoro infatti, hanno versato un acconto Irap 2019 basato sullo storico 2018 e quindi inferiore rispetto all’Irap effettivamente dovuta. Tale differenza avrebbe dovuto essere conguagliata con il saldo che però viene eliminato.
Chi invece, ha visto un valore della produzione netta del 2019 in calo rispetto al 2018, non sconterà i benefici se ha versato l’acconto su base storica, in quanto, avendo corrisposto acconti Irap maggiori rispetto al dovuto, si troverà fisiologicamente un credito che non potrà essere utilizzato.
Chi invece non ha utilizzato il metodo storico, e si è orientato verso il metodo previsionale, ha abbandonato lo storico verso il previsionale, e ha ridotto eccessivamente gli acconti versati per il 2019, stando alla lettera della disposizione si vedrà nella necessità di “rialimentare” gli acconti 2019 non versati fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
Coordinamento con la disposizione del decreto “Liquidità”
Il tema dell’acconto Irap per l’anno d’imposta 2020, deve essere coordinato con l’art. 20 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), in quanto la norma prevede la possibilità, con riferimento agli acconti Irpef, Ires e Irap per il 2020, di calcolare l’imposta dovuta con il metodo previsionale e non con quello storico.
La novità risiede nella disapplicazione delle sanzioni, garantita a condizione che il versamento effettuato sulla base della previsione non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.
Nella Circolare n. 9 del 13 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate, ha specificato che l’art. 20 trova applicazione anche per gli acconti successivi a quelli di giugno 2020. E’ specificato che la norma riguarda entrambe le rate dovute per l’anno d’imposta 2020, aspetto confermato dalla relazione illustrativa.
Dunque occorrerà valutare in sede di calcolo del secondo acconto Irap che scade a novembre prossimo, la convenienza tra il metodo storico e il metodo previsionale.
Il recente chiarimento del Mef
Inizialmente la norma era stata vista, in particolare dai dottori commercialisti come un semplice differimento del versamento, nel più lungo termine di novembre senza dunque un reale beneficio.
In merito il Ministero dell’economia e delle finanze, ha chiarito affermando che non si tratta di un abbuono provvisorio del primo acconto Irap 2020, ma di uno sconto definitivo pari al 40% dell’imposta dovuta per la corrente annualità d’imposta.
Con riferimento a tale argomentazione, nell’ultima parte del comma 1 del articolo 24 del decreto è previsto che l’importo del primo acconto 2020 “è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta”.
Bisognerà capire come operare in sede di calcolo del saldo Irap 2020, ovvero se si deve tenere conto, oltre che dell’acconto effettivamente versato, anche di quello figurativo (non pagato), nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta. Tale aspetto dovrebbe essere oggetto di chiarimenti.
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