Disoccupati per Coronavirus: tutti gli aiuti economici di sostegno al reddito

Paolo Ballanti 22/04/20
L’emergenza COVID-19 sta mettendo in serio pericolo il tessuto produttivo ed economico del paese. Molti sono i lavoratori dipendenti o gli autonomi che rischiano di perdere (o hanno già perso) il lavoro e sono disoccupati.

Il Governo ha messo in campo una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni di crisi di tanti italiani. Lo ha fatto con il Decreto “Cura Italia” che ha introdotto un’indennità di 600 euro a beneficio di talune categorie di lavoratori dipendenti e partite IVA.

Al di là delle misure messe in campo dal Governo, il nostro ordinamento ha una serie di strumenti in grado di sostenere il reddito di chi si trova improvvisamente senza lavoro.

Vediamo nel dettaglio come muoversi.

Decreto Aprile: tutte le novità in arrivo

Disoccupati da Coronavirus: Indennità 600 euro

In considerazione dell’emergenza COVID-19 il Decreto “Cura Italia” ha introdotto un’indennità una tantum di 600 euro netti per autonomi ed altre categorie iscritte all’INPS.

L’indennità, per la quale è già attivo da settimane il canale di richiesta online sul portale dell’Istituto, spetta a:

  • Autonomi titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti all’INPS;
  • Collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata al 23 febbraio 2020;
  • Artigiani, commercianti, coloni, mezzadri e coltivatori diretti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
  • Lavoratori stagionali impiegati nel turismo o negli stabilimenti termali che abbiano perso involontariamente il lavoro dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020;
  • Operai agricoli a tempo determinato, piccoli coloni e compartecipanti familiari che abbiano lavorato almeno 50 giornate nel 2019;
  • Lavoratori dello spettacolo che non siano né lavoratori dipendenti né pensionati al 17 marzo 2020.

Per le categorie citate che hanno diritto all’indennità di disoccupazione NASPI o alla DIS-COLL, l’INPS ha chiarito che le prestazioni sono compatibili con l’assegno di 600 euro.

Prendiamo ad esempio il caso di un collaboratore iscritto alla Gestione separata al 23 febbraio 2020 ma che successivamente ha perso involontariamente l’occupazione. Questi può comunque richiedere la DIS-COLL e percepire anche i 600 euro.

Anche gli autonomi iscritti all’INPS e rimasti senza lavoro possono accedere ai 600 euro.

Infine, è stata prevista sempre dal Decreto “Cura Italia” (ma con alcuni limiti reddituali) l’indennità di 600 euro anche per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alle Casse di previdenza dei singoli ordini professionali.

Disoccupati da Coronavirus: requisiti per accedere alla NASPI

Chi è lavoratore dipendente ed ha perso involontariamente il lavoro a causa della crisi produttiva ed economica per COVID-19 può accedere all’indennità di disoccupazione NASPI.

Sono esclusi dalla NASPI coloro che interrompono il rapporto per dimissioni, eccezion fatta per:

  • Dimissioni per giusta causa (ad esempio per mancato pagamento delle retribuzioni, molestie sessuali);
  • Dimissioni presentate durante il periodo tutelato di maternità corrispondente a 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al primo anno di età del bambino.

E’ importante precisare che anche la cessazione del rapporto per scadenza del termine rientra nei casi di ipotetica spettanza della NASPI.

Oltre alla cessazione involontaria del rapporto, esistono due requisiti contributivi:

  • 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
  • 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi antecedenti la cessazione del rapporto.

La NASPI viene erogata direttamente dall’INPS ogni mese, per un numero di settimane pari alla metà di quelle coperte da contributi negli ultimi 4 anni, nel rispetto comunque del tetto massimo di 24 mesi.

L’importo dell’indennità è calcolata in base alla retribuzione imponibile ai fini INPS degli ultimi 4 anni (comprese le mensilità aggiuntive) divisa per il totale delle settimane di contribuzione. Il risultato viene poi moltiplicato per 4,33.

Se la retribuzione mensile ottenuta è:

  • Pari o inferiore a 1.227,55 euro l’importo della NASPI sarà pari al 75% della predetta retribuzione;
  • Se è superiore a 1.227,55 euro l’importo della NASPI sarà pari al 75% di 1.227,55 euro + il 25% della differenza tra retribuzione mensile ed euro 1.227,55.

In ogni caso, la NASPI non potrà eccedere i 1.335,40 euro lordi mensili.

Disoccupati da Coronavirus: requisiti per accedere alla DIS-COLL

I collaboratori coordinati e continuativi iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS (che non abbiano quindi un contemporaneo rapporto di lavoro dipendente ovvero non siano pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria), che abbiano perduto involontariamente il lavoro possono beneficiare dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

La prestazione spetta a patto che:

  • Il collaboratore si trovi in stato di disoccupazione al momento della domanda;
  • Il collaboratore abbia totalizzato almeno 1 mese di contribuzione alla Gestione separata dal 1° gennaio dell’anno precedente l’interruzione del rapporto fino alla cessazione stessa.

La DIS-COLL spetta per un numero di mesi pari alla metà di quelli coperti da contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione del rapporto e la data stessa di interruzione.

La prestazione non potrà comunque superare la durata massima di 6 mesi.

Termini di presentazione delle domande di disoccupazione

Come previsto dal Decreto “Cura Italia” le domande di disoccupazione NASPI e DIS-COLL possono essere presentate entro 128 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, rispetto agli ordinari 68 giorni.

L’estensione si applica alle cessazioni verificatesi tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Erogazione dell’indennità di disoccupazione

Per coloro che presentano la domanda oltre i 68 giorni ma comunque entro i 128, l’indennità di disoccupazione decorrerà dal 68° giorno successivo la data di cessazione.

In caso contrario, si ritiene che una domanda presentata in regime di proroga “Cura Italia” entro i 68 giorni decorrerà dall’8° giorno successivo l’interruzione del rapporto.

Disoccupati da Coronavirus: incentivi all’assunzione

L’ordinamento italiano prevede una serie di agevolazioni per le aziende che assumono soggetti in condizioni di difficoltà o appartenenti a fasce deboli della popolazione. L’emergenza COVID-19 non ha posto il freno a queste agevolazioni che sono quindi tuttora operanti e applicabili.

Ci riferiamo in particolare alle agevolazioni per:

  • Assunzione a tempo pieno e indeterminato di percettori di indennità di disoccupazione NASPI;
  • Assunzione a tempo pieno e indeterminato di percettori di Reddito di cittadinanza;
  • Assunzione a tempo indeterminato o a termine di ultracinquantenni disoccupati da oltre 12 mesi;
  • Assunzione di donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in una professione con un’elevata disparità uomo – donna;
  • Assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • Assunzione di disoccupati tra i 16 e i 24 anni di età o con almeno 25 anni di età ma privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • Assunzione a tempo indeterminato in Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna di soggetti di età compresa tra i 16 e i 34 anni ovvero con almeno 35 anni di età ma privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Disoccupati da Coronavirus: Reddito di cittadinanza

Chi ha perso il lavoro a seguito dell’impatto del COVID-19 può inoltrare richiesta per il Reddito di cittadinanza, a patto che dimostri di possedere un ISEE non superiore a 9.360 euro annui oltre a:

  • Patrimonio immobiliare (esclusa la prima casa) non eccedente i 30.000 euro;
  • Risparmi fino a 6.000 euro;
  • Reddito familiare inferiore a 6.000 euro.

Quelli citati sono naturalmente valori – base da riproporzionare in caso di nuclei familiari con coniuge e uno o più figli.

Sospensioni e attività ridotta di CAF e patronati

I disoccupati dovranno fare i conti anche con quanto ha previsto il Decreto “Cura Italia” all’articolo 40: sospensione per due mesi, a partire dal 17 marzo 2020, dei termini per le convocazioni da parte dei Centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento a beneficio di disoccupati e percettori del Reddito di cittadinanza. I momenti di confronto con gli operatori dei Centri per l’impiego rappresentano un aiuto e un sostegno a chi si trova senza lavoro e incapace di cercare i canali giusti per la rioccupazione.

Da non sottovalutare anche lo stato di attività ridotta in cui attualmente si trovano CAF e patronati. Non si escludono tempi di gestione delle pratiche maggiori rispetto a quelli ante COVID-19.

Paolo Ballanti

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