Si tratta in particolare della sospensione dei termini per la comunicazione della variazione reddito, nucleo familiare e patrimonio. Slittamento a cui si aggiunge anche il Reddito di inclusione.
In particolare le comunicazioni di variazione Isee sono sospese fino al 1° giugno 2020.
Vediamo in dettaglio tutti i chiarimenti forniti da Inps in merito alla sospensione degli obblighi connessi a Pensione e reddito di cittadinanza.
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Prestazioni previdenziali Inps: sospese fino al 1° giugno
Il decreto Cura Italia ha previsto la sospensione dei termini di decadenza per le prestazioni previdenziali e assistenziali Inps e per quelle assicurative Inail.
Come specificato da Inps nel messaggio: “l’articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone che: “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.”
Anche Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza sono interessati da questo slittamento delle scadenze.
Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza: quali obblighi
Il decreto Reddito di Cittadinanza, ha previsto una serie di obblighi di carattere comunicativo entro termini perentori, a carico dei soggetti beneficiari di Rdc/Pdc. In particolare il beneficiario deve comunicare all’Inps avvenute variazioni di reddito, patrimonio e nucleo familiare.
Reddito e pensione di cittadinanza: variazione nucleo familiare sospesa
In particolare in caso di variazione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei stessi sono ordinariamente tenuti a presentare una DSU aggiornata, entro 2 mesi dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.
Ecco quindi che, in base all’articolo 34 del Cura Italia, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno i termini previsti per la comunicazione della variazione del nucleo.
Quindi, qualora la variazione del nucleo, nei termini sopra descritti, intervenga nel corso del periodo di sospensione, il termine di decadenza inizierà a decorrere al termine della sospensione stessa.
Laddove, invece, la variazione sia intervenuta prima del 23 febbraio 2020, il termine decadenziale deve intendersi sospeso e riprenderà a decorrere dal 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe.
Reddito di cittadinanza: variazione attività lavorativa sospesa
Nel caso di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, che sia iniziata in corso di erogazione della prestazione l’avvio dell’attività e i redditi che ne derivano, devono essere comunicati all’INPS mediante il modello “Rdc/Pdc-Com Esteso” (modulo “SR181”), pena la decadenza dal beneficio.
Anche in questo caso, secondo quanto specificato nel messaggio Inps, l’obbligo di comunicazione è sospeso a partire dal 23 febbraio 2020:
- sia per le attività di lavoro autonomo,
- sia per le attività di lavoro subordinato.
Reddito di cittadinanza: variazione patrimonio sospesa
La variazione di patrimonio all’interno del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza deve essere comunicata entro 15 giorni, pena decadenza del sussidio. E lo si deve fare mediante modello “Rdc/Pdc – Com esteso.
Ad esempio l’acquisto di una seconda casa va comunicato utilizzando questo modello. Ma anche in questo caso vale la sospensione Covid-19.
Infatti il termine dei 15 giorni previsto dalla legge è sospeso dal 23 febbraio fino al 1° giugno 2020, salvo eventuali proroghe.
Analogamente, per quanto concerne il patrimonio mobiliare, è sospeso dal 23 febbraio 2020 il termine di 15 giorni entro cui devono essere comunicate le variazioni dello stesso derivanti da donazioni o vincite.
In entrambi i casi, laddove, invece, le variazioni richiamate sono intervenute nei 15 giorni precedenti il 23 febbraio 2020, il termine riprenderà a decorrere al termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, salvo ulteriori proroghe.
Fonte Inps
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