Per effetto delle recenti misure adottate dal governo per limitare al massimo la diffusione del Coronavirus, noto anche come COVID-19, molte imprese sono state costrette a interrompere temporaneamente la propria attività lavorativa. Ciò ha portato alla naturale conseguenza per le imprese di chiedere la cassa integrazione guadagni in favore dei propri dipendenti, diminuendo le ore di lavoro o interrompendo momentaneamente il rapporto di lavoro.
Chiaramente una situazione di contingenza economica così grave ha indotto lo Stato a intervenire in maniera massiccia principalmente con due interventi (D.L. n. 9/2020, inizialmente limitato all’ex “zona rossa”, e D.L. n. 18/2020, che riguarda l’intero territorio nazionale). Con quest’ultimo provvedimento, in particolare, sono stati stanziati ben 25 miliardi di euro, di cui una gran parte sono destinati a sopperire i cassa integrati, ossia a quei lavoratori che sono costretti a rimanere a casa poiché l’attività svolta non rientra tra i cd. “beni o servizi di prima necessità”.
La cassa integrazione, ovviamente, non garantisce il 100% della retribuzione percepita dal lavoratore, poiché la legge prevede un’integrazione pari all’80% dello stipendio stesso.
Una contrazione non di poco conto specie per le famiglie. E sono proprio queste ultime che si chiedono se il datore di lavoro garantisce comunque gli oneri accessori alla retribuzione, ossia quegli emolumenti differenti dalla retribuzione fissa (minimo tabella, contingenza e scatti di anzianità) come ad esempio l’assegno per il nucleo familiare.
Quindi, durante la cassa integrazione si riceve lo stesso l’ANF? In caso negativo, quali sono le variazioni per il beneficiario? Ecco cosa c’è da sapere.
Come funziona la Cassa Integrazione
Assegni familiari in Cassa Integrazione: quanto spetta al dipendente
Per comprendere se l’assegno per il nucleo familiare spetta anche durante la cassa integrazione, occorre rifarsi innanzitutto alla disciplina generale degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. La materia è stata completamente rivista per effetto di uno dei decreti delega del cd. Jobs Act (L. n. 183/2014), ossia il D.Lgs. n. 148/2015.
Tale decreto legislativo, nel riordinare l’intero sistema degli ammortizzatori sociali sia ordinario che straordinario, dettando anche la disciplina dei cd. Fondi di solidarietà, bilaterali e alternativi, nonché la cassa integrazione in deroga, indica dettagliatamente la misura massima spettante al lavoratore.
Ebbene, la norma prevede espressamente che il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. Al riguardo, il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga.
Questa è la regola generale. Tuttavia, esistono anche casi differenti. Ad esempio:
- nel caso in cui la riduzione dell’orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell’orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l’integrazione è dovuta sulla base della durata media settimanale dell’orario nel periodo ultrasettimanale considerato;
- ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l’integrazione è dovuta entro i limiti dell’80% della retribuzione, ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all’orario normalmente praticato;
- per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili, l’integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l’integrazione è dovuta.
Assegni familiari in Cassa Integrazione: a chi spettano
Un discorso a parte merita di essere effettuato per quanto concerne le indennità accessorie alla retribuzione base. Trattasi di tutte quelle voci retributive che non sono fisse in busta paga e che variano in funzione di determinati fattori personale del dipendente stesso. Una su tutte l’assegno nucleo familiare, in breve ANF.
Tale prestazione sociale, infatti, è richiedibile solamente da alcuni lavoratori e varia in base alla composizione del nucleo familiare del lavoratore e del reddito annuale percepito.
Sul punto, il legislatore ha specificato che le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le indennità stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle indennità in rapporto a un orario di 8 ore.
Nello specifico, all’art. 4, co. 9 del D.Lgs. n. 148/2015 è espressamente specificato che ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni in L. n. 153/1988 e successive modificazioni.
Quindi, gli assegni familiari spettano:
- in misura intera per i periodi di paga con sospensione CIG a zero ore;
- per ciascuna settimana nella misura intera settimanale, con esclusione dei giorni di assenza ingiustificata, per i periodi di paga con riduzione di orario.
Assegni familiari in Cassa Integrazione: novità Decreto Cura Italia
Come affermato finora, gli assegni familiari sono prestazioni sociali che rimangono garantite al lavoratore durante la cassa integrazione. Ma questa disciplina è stata mantenuta anche durante l’integrazione salariale straordinaria dettata dal Coronavirus?
A tale domanda ha risposto l’Inps con la Circolare n. 47 del 28 marzo 2020, riepilogando nel dettaglio l’operatività di tutte le casse integrazioni. In particolare, per quanto concerne la CIG in deroga, il documento di prassi specifica che ai beneficiari è garantita la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti. Dunque, nulla è stato innovato in relazione alla spettanza dell’assegno per il nucleo familiare.
Per i lavoratori agricoli, tra l’altro, la CIG in deroga è equiparata a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Attenzione però alla tipologia di integrazione salariale adottata: se si ricorre a quella prevista per le aziende aderenti ai FIS (Fondo di integrazione salariale), l’erogazione degli assegni al nucleo familiare non è prevista. Si ricorda, al riguardo, che la Circolare n. 130/2017 afferma che “durante il periodo di percezione sia dell’assegno di solidarietà che dell’assegno ordinario il Fondo non eroga la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare e del Tfr, in quanto prestazioni non previste dal D.I. n. 94343/2016”.
Questa esclusione marca una profonda differenza tra i dipendenti percettori di CIGO, in quanto il D.Lgs. n. 148/2015 garantisce a questi, anche durante il periodo di sospensione dal lavoro, l’ANF.
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