Gli interventi previsti possono essere richiesti dal 23 febbraio 2020 per un massimo di nove settimane. Parliamo di:
- Cassa integrazione ordinaria (CIGO);
- Assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) o dai fondi di solidarietà alternativi (artigianato e agenzie di somministrazione) per le aziende che non rientrano nell’area di intervento della Cassa integrazione;
- Cassa integrazione in deroga per aziende che non hanno diritto a CIG o fondi di solidarietà.
Per CIGO e assegno ordinario sono già attive sul sito dell’INPS le funzionalità per l’invio delle domande. Il termine è fissato alla fine del quarto mese successivo quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività.
L’attivazione della Cassa integrazione in deroga è invece subordinata ad appositi accordi delle regioni e province autonome con le rappresentanze sindacali.
Vediamo nel dettaglio i passaggi da rispettare per l’invio delle domande sul sito INPS.
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Richiesta Cassa Integrazione Ordinaria: accesso al portale INPS
Per richiedere la CIGO è sufficiente collegarsi al sito INPS sezione “Servizi per aziende e consulenti”. Per accedere è necessario essere in possesso delle credenziali PIN, SPID, CIE, CNS. Una volta entrati dal menù si seleziona l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà”.
A questo punto si dovrà selezionare, a seconda dei casi, il servizio dedicato alla Cassa integrazione ovvero quello denominato “Fondi di solidarietà” se si vuole fare richiesta dell’assegni ordinario.
Cassa Integrazione: dati preliminari
I primi dati da inserire saranno:
- Matricola INPS, per intenderci il codice numerico che identifica l’azienda nei suoi rapporti con l’Istituto;
- Data di inizio e fine della sospensione / riduzione del lavoro (ricordarsi del limite massimo di nove settimane);
- Inserire la causale dal menù a tendina, è stata creata (e anche evidenziata) la causale “COVID-19 nazionale”;
- Se l’azienda opta per il pagamento diretto ai dipendenti della Cassa integrazione da parte dell’INPS o se intende anticipare in busta paga gli importi.
Cassa Integrazione: compilare la domanda
Come ha chiarito l’INPS con il messaggio n. 1321 del 23 marzo scorso, gli ammortizzatori richiesti per COVID-19 sono esonerati dalla compilazione della scheda causale, necessaria per i casi ordinari di Cassa integrazione / Fondo solidarietà.
Per intenderci, ogni motivo che giustifica la domanda (ad esempio crisi aziendale o maltempo) ha la sua scheda specifica da completare e allegare alla richiesta.
Di conseguenza, gli unici documenti da allegare sono l’elenco dei lavoratori in excel formato .csv e il testo dell’accordo sindacale. Ma andiamo con ordine.
Nella parte alta della domanda sono presenti i dati aziendali come denominazione sociale, codice fiscale e partita IVA. Necessario scegliere dal menù a tendina l’unità produttiva coinvolta dall’ammortizzatore.
Successivamente si dovrà allegare l’elenco dei lavoratori beneficiari. Questo dovrà essere in excel formato .csv e compilato con i dati richiesti dall’Istituto tra i quali:
- Codice fiscale;
- Indirizzo e comune di domicilio (identificato con il codice catastale);
- Numero di cellulare;
- Indirizzo mail;
- Mansione;
- Qualifica INPS;
- Se a tempo indeterminato o determinato;
- Se coinvolto o meno nell’ammortizzatore (sufficiente indicare “S” o “N”).
Si ricorda che possono accedere agli ammortizzatori COVID-19 solo i dipendenti in forza presso l’azienda al 23 febbraio 2020.
Un esempio del prospetto da inviare all’Istituto è riportato nella modulistica presente nella sezione dedicata alla CIGO o all’assegno ordinario.
Una volta compilato e salvato, il tracciato sarà allegato alla domanda.
Per effettuare una stima dell’intervento, la procedura INPS richiede anche il totale dei dipendenti coinvolti distinti in base alla qualifica INPS (operai, impiegati, apprendisti), oltre al numero dei giorni di sospensione / riduzione e all’orario contrattuale.
Ultimo passaggio è quello di allegare l’accordo sindacale. Come chiarito dall’INPS con il messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020, per le aziende che accedono all’assegno ordinario previsto dal Fondo di solidarietà, nel caso in cui la richiesta sia subordinata ad una fase di confronto con i sindacati, con obbligo di raggiungere un accordo aziendale, per l’accoglimento della domanda sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla richiesta.
Una volta allegato l’accordo si potrà procedere alla verifica della domanda che darà evidenza o meno di errori nella compilazione dei campi o negli allegati.
In assenza di anomalie si potrà inviare la domanda all’INPS.
Cassa integrazione in deroga: come richiederla
La procedura appena citata non si applica alla Cassa integrazione in deroga. Per le regioni e province autonome che stipulano accordi con le rappresentanze sindacali per l’attivazione dello strumento, le domande di accesso dovranno essere inoltrate attraverso i singoli portali regionali.
È opportuno mantenersi informati sugli sviluppi delle trattative e nel frattempo accreditarsi al portale interessato, in modo tale da essere pronti per la trasmissione della domanda una volta attivo il servizio.
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