L’emergenza epidemiologica che sta investendo il nostro Paese, sta assumendo contorni sempre più gravi per le imprese che sono costrette a ridurre l’attività produttiva o, nella maggior parte dei casi, a sospenderne temporaneamente l’attività.
Dunque, per venire incontro agli imprenditori, nonché ai lavoratori, il governo ha varato nel Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020 il cd. “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020. In particolare, al Titolo II “Misure a sostegno del lavoro”, Capo I “Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale”, sono stabilite una serie di interventi per facilitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni, che si aggiungono alle norme già adottate nel D.L. n. 9/2020 emanate sempre in conseguenza del propagarsi del Coronavirus (COVID-19).
Le disposizioni, che riguardano questa volta l’intero territorio nazionale, interessano non solo la cassa integrazione ordinaria ma anche quella straordinaria e in deroga.
Inoltre, specifiche norme sono previste per il trattamento ordinario di integrazione salariale di aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria. Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio come funziona la cassa integrazione 2020, a chi spetta, a quanto ammonta la retribuzione e quali sono le novità del decreto 17 marzo 2020.
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Cassa Integrazione ordinaria e assegno ordinario 2020: le ultime novità del “Decreto Cura Italia”
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Tali aziende sono dispensate:
- dall’obbligo della preventiva consultazione sindacale;
- dall’osservanza dei termini d’invio della domanda.
Restano ferme, invece, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Da notare, inoltre, che i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi dal “Decreto Cura Italia”, non devono essere conteggiati ai fini dei limiti di durata generalmente previsti per la cassa integrazione.
Limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
Cassa Integrazione Ordinaria per aziende già in CIGS: la domanda di trasformazione
Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso la CIGS, possono presentare domanda di concessione della CIGO per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario:
- sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso;
- può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.
Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, le aziende sono esonerate:
- dal versamento del contributo addizionale;
- dall’obbligo della consultazione sindacale;
- dall’obbligo di rispettare la procedura amministrativa.
Sempre in merito alla domanda di trasformazione degli ammortizzatori sociali, il legislatore ha previsto altresì che i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso.
Cassa Integrazione in deroga 2020: novità decreto 17 marzo
Con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, privi degli ammortizzatori sociali previsti in costanza di rapporto di lavoro, le Regioni e Province autonome riconoscono la cassa integrazione in deroga fino a nove settimane. La norma include tra i beneficiari anche quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi, estendendo la tutela del reddito al personale dei datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, tranne quelli del lavoro domestico.
A tal fine, il governo ha messo a disposizione 3,2 miliardi di euro: le risorse saranno ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
L’accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga è garantito previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Sono esonerati dal predetto accordo i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
Quanto ai trattamenti salariali, essi sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Successivamente, le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni.
Si specifica, infine, che le domande sono presentate alla regione e alle province autonome che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Cassa integrazione 2020: importo delle retribuzioni
L’importo che riceverà il lavoratore per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali stabiliti annualmente.
Per quest’anno, i limiti reddituali sono pari a:
- 993,21 euro lordi (935,21 euro netti), per le retribuzioni inferiori o uguali a 2.148,74 euro;
- 193,75 euro lordi (1.124,04 euro netti), per le retribuzioni superiori a 2.148,74 euro.
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Nella presente circolare una sintesi delle novità del cd. Decreto 18/2020, chiamato anche “Cura Italia” che riguardano imprese e privati in seguito alla diffusione nel territorio italiano del Coronavirus, nonchè le principali misure fiscali.
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