In generale si deve presentare la dichiarazione dei redditi, se nell’anno precedente all’anno di presentazione della dichiarazione, sono stati conseguiti redditi, e non si rientri nelle ipotesi di esonero previste dalla legge. Si deve anche verificare, se è possibile presentare il modello 730/2020, o si deve presentare il modello Redditi PF.
Con riferimento al modello 730, la dichiarazione dovrà essere presentata se le addizionali all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quelle dovute. Dovrà anche essere presentata se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.
In presenza di cause di esonero, la dichiarazione può essere presentata per dichiarare eventuali spese sostenute e fruire di detrazioni, o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati.
In generale, non deve presentare la dichiarazione dei redditi, il contribuente (non obbligato alla tenuta delle scritture contabili) che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore a 10,33 euro, determinata quale differenza tra l’imposta lorda e le detrazioni per carichi di famiglia o per redditi di lavoro dipendente, pensioni e/o altri redditi, e le ritenute.
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Dichiarazione Redditi: quando presentarla
A seguito dell’emergenza sanitaria in corso, il Governo ha fatto slittare le date di presentazione del Modello 730/2020, si avrà quindi più tempo per trasmettere la dichiarazione, e per effettuare le eventuali verifiche relative all’obbligo o meno della trasmissione.
E’ stato modificato il calendario dell’assistenza fiscale e l’avvio della stagione dei dichiarativi che parte con la precompilata, rinviata ai primi di maggio invece che dal 15 aprile. La trasmissione del modello 730/2020 è stata prorogata al 30 settembre.
Dichiarazione redditi: chi può presentarla
Il modello 730/2020 (precompilato o ordinario) può essere utilizzato dai contribuenti che nel 2020 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti;
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente;
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive;
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Tali soggetti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle Entrate, oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2020 o ad un Caf o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2020 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
- lavoratori che posseggono solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2020 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.
I contribuenti possono presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nell’anno precedente (2019) hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nel quadro D alla sezione 2.
Dichiarazione redditi: condizioni di esonero
La normativa fiscale, individua i casi in cui il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, e nello specifico del modello 730.
In particolare non si è tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nelle ipotesi in cui si è esclusivamente in possesso di redditi relativi a:
- abitazione principale e relative pertinenze e altri fabbricati non locati, purché tali fabbricati non siano situati nello stesso comune dell’abitazione principale;
- lavoro dipendente o di pensione, corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto, o corrisposti da più sostituti, purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i lavori a progetto, escluse le collaborazioni di carattere amministrativo/gestionale di natura non professionale rese alle società e associazioni sportive dilettantistiche;
- redditi esenti, quali le rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte a militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani (affetti da lebbra) e pensioni sociali;
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva (esclusi quelli soggetti a cedolare secca) come gli interessi sui BOT o sugli altri titoli di debito pubblico;
- redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, come i redditi derivanti da lavori socialmente utili.
Dichiarazione redditi: esonero e limiti di reddito
Altri casi di esonero, fanno riferimento a limiti e tipologie di reddito in possesso del contribuente e a determinate condizioni. Tali limiti e condizioni sono le seguenti:
- 500 euro di redditi relativi a terreni e/o fabbricati, compresa l’abitazione principale e le pertinenze;
- 000 euro di redditi di lavoro dipendente o assimilato, e altre tipologie di reddito ad esclusione dell’abitazione principale e delle pertinenze, purché il periodo di lavoro o di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
- 000 euro di redditi di pensione, e altre tipologie di reddito, ad esclusione dell’abitazione principale e pertinenze, purché il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
- 500 euro di redditi di pensione, (maggiorati di 185,92 euro di reddito relativo a terreni) e da reddito dell’abitazione principale e pertinenze, purché il periodo di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
- 000 euro di assegno periodico corrisposto dal coniuge e altre tipologie di redditi ad esclusione dell’abitazione principale e delle pertinenze;
- 800 euro di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro;
- 658,28 euro di compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche.
L’esonero, determinato in base ai limiti indicati, non si applica se il contribuente deve restituire, anche parzialmente, il bonus Irpef.
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