Si tratta di quelle attività specificatamente inquadrate all’art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999, al D.Lgs. n. 66/2003 e al D.Lgs. n. 67/2011. In particolare, stiamo parlando di:
- addetti ai lavori usuranti;
- lavoratori usuranti notturni;
- lavorazioni svolte da addetti alla cd. “linea catena”;
- lavoratori usuranti autisti.
Ma quali sono i mestieri usuranti che fanno andare in pensione prima? Nelle seguenti righe si indicano dettagliatamente tutti i lavori che possono chiedere all’INPS l’accesso anticipato alla pensione, nonché i requisiti sia anagrafici che previdenziali da possedere per fare domanda.
Lavori usuranti e gravosi: quali sono
Possono accedere alla pensione anticipata tutti i soggetti addetti ai lavori usuranti di cui all’art. 2 del Decreto 19 maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di seguito specificati:
- lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature;
- lavorazione del vetro cavo;
- lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell’amianto.
Lavori notturni
Il “lavoratore notturno”, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 66/2003, è chi svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il “periodo notturno”, cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Secondo lo stesso decreto legislativo, in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno (in caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproporzionato). Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”) o se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno tre ore).
Lavori della “linea catena”
Ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett c) del D.Lgs. n. 67/2011, fanno parte delle lavorazioni svolte da addetti alla cd. “linea a catena”:
- i prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- la lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti;
- le macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
- la costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
- gli apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
- gli elettrodomestici;
- altri strumenti e apparecchi;
- la confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori;
- la confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.
Autisti
Infine, rientrano tra i lavori usuranti anche i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Lavori usuranti e gravosi: requisiti pensionistici
Il prepensionamento permette ai lavoratori in esame di poter andare in pensione con il “sistema delle quote”, alle seguenti condizioni:
- anzianità contributiva: 35 anni;
- età anagrafica: 61 anni e 7 mesi.
Un anno di contributi in più è richiesto per i lavoratori autonomi.
Per quanto riguarda la categoria dei lavoratori a turni, bisogna distinguere fra:
- occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 giorni all’anno;
- occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno;
- occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno.
Nel primo caso, sono richiesti gli stessi requisiti pensionistici appena illustrati.
Per coloro che svolgono, invece, un numero di giorni lavorativi che va da 64 a 71 (annui), occorre maturare i seguenti requisiti:
- anzianità contributiva: 35 anni;
- età anagrafica: 63 anni e 7 mesi.
Anche in questo caso è richiesto un anno di contributi in più per i lavoratori autonomi.
Infine, per gli occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno, bisogna maturare i seguenti requisiti:
- anzianità contributiva: 35 anni;
- età anagrafica: 62 anni e 7 mesi.
È richiesto un anno di contributi in più per i lavoratori autonomi.
Lavori usuranti e gravosi: condizioni
La Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016) ha introdotto importanti modifiche nel corpus normativo del D.Lgs. n. 67/2011 in merito alla disciplina del pensionamento anticipato. Innanzitutto, viene stabilito che il diritto al prepensionamento è ora esercitabile dai lavoratori che abbiano svolto una o più delle attività lavorative su menzionate, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:
- ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, ovvero;
- ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Lavori usuranti e gravosi: domanda di pensionamento
Alla luce delle suddette novità per richiedere i trattamenti pensionistici anticipati, per i soggetti interessati che maturano i requisiti il prossimo anno, occorre presentare, entro il 1° maggio 2020, la relativa domanda alla competente struttura territoriale dell’INPS (la modulistica è disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione “moduli”). A tal fine, è necessario che l’istanza sia corredata da copia o estratti della documentazione necessaria, nonché degli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento.
Qualora la domanda venisse presentata oltre il 1° maggio 2020, il trattamento pensionistico verrà differito:
- di 1 mese, per un ritardo della presentazione massimo di un mese;
- di 2 mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a 3 mesi;
- di 3 mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a 3 mesi.
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