Le spese che si sostengono per l’istruzione sono detraibili nella dichiarazione dei redditi. Nello specifico, l’articolo 15, comma 1, lett. e), Tuir prevede la possibilità di detrarre dall’imposta lorda il 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitari presso università statali e non statali, distinguendo le spese per la frequenza di Università statali, le quali sono interamente detraibili, e le spese per la frequenza di Università non statali italiane che possono essere portate in detrazione per un importo non superiore a quello stabilite annualmente con Decreto del Ministero dell’Istruzione (MIUR), tenendo conto degli importi medi delle somme e contributi dovuti da università statali.
Lo scorso 11 febbraio 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del MIUR del 19 dicembre 2019 che ha previsto gli importi massimi previsti per la detrazione delle spese sostenute per Università non statali.
In generale la detrazione spetta nella misura del 19%, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.
La detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza di:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione;
- corsi di perfezionamento;
- master universitari;
- corsi di dottorato di ricerca;
- istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
- corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.
Non sono detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.
Spese universitarie 2020: cosa si può detrarre
La detrazione è ammessa per le spese sostenute per:
- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea;
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010.
La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2019, anche se riferite a più anni.
Spese universitarie 2020: quando non si possono detrarre
La detrazione non è prevista per:
- i contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero, la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria”;
- le spese relative all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola.
Spese universitarie 2020: limiti alle detrazioni
La detrazione del 19%, si calcola sull’intera intera spesa sostenuta se l’università è statale. Nel caso invece delle università non statali, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del MIUR, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche.
Il DM del 19 dicembre 2019, ha individuato l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile per l’anno 2019. Gli importi sono distinti per area disciplinare, e in base alle zone in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, come risulta dalla seguente tabella:
Area disciplinare | Nord | Centro | Sud e Isole |
Area Medica | 3.700 euro | 2.900 euro | 1.800 euro |
Area sanitaria | 2.600 euro | 2.200 euro | 1.600 euro |
Scientifico-Tecnologica | 3.500 euro | 2.400 euro | 1.600 euro |
Umanistico-sociale | 2.800 euro | 2.300 euro | 1.500 euro |
Relativamente alle spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea (dottorato, di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello), secondo quanto riportato nel decreto l’importo massimo che dà diritto alla detrazione:
- per il nord è di 3.700 euro;
- per il centro è di 2.900 euro;
- per il sud e le isole è di 1.800 euro.
Per i master privati di I e II livello, è richiesta solo la verifica della circostanza che gli stessi siano attivati da istituti universitari, non è necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogate da università statali.
Il limite individuato dal decreto del MIUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione. Nel caso di sostenimento di più test, in università non statali situate in aree geografiche diverse o di sostenimento di più prove per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente si iscriva o meno ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test. In caso di iscrizione, le spese sostenute per i test di ammissione rientreranno nel limite del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere.
Se sono stati sostenuti più test di ammissione ad università non statali, senza poi iscriversi ad alcun corso, per la detraibilità si deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.
Detrazioni per altri corsi universitari
Per le spese per frequenza di corsi universitari all’estero, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale. Per i corsi post laurea all’estero, bisogna invece far riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.
Per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie e di laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose, ai fini della detrazione si dovrà fare riferimento alla misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – sociale”.
Per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche, le spese possono essere detratte al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per individuare l’area geografica, si fa riferimento alla regione in cui ha sede legale l’università.
Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’università ha la sede legale, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso.
Detrazione spese universitarie 2020: come indicarle in Dichiarazione
Relativamente all’indicazione delle spese di istruzione per le quali è prevista la detrazione del 19%, con riferimento al modello 730/2020 il quadro da considerare è il Quadro E “Oneri e Spese”. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere.
Nel caso specifico, le spese di istruzione universitaria saranno indicate nei righi da E8 a E10 del Quadro E inserendo il codice 13. L’importo da indicare, deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.
Detrazione spese universitarie 2020: i documenti necessari
Per quanto concerne la documentazione, i documenti da controllare e da conservare, consistono nelle ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2019. Per le spese relative ai corsi di specializzazione in psicoterapia, è necessaria l’attestazione della scuola da cui risulti l’accreditamento al MIUR.
Detrazione spese 2020: gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
Si ricorda infine che la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo di pagare con strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, carte prepagate, bonifici bancari o postali), salvo poche eccezioni, le spese che danno diritto alle detrazioni Irpef del 19%.Tra queste spese vi sono le spese per l’istruzione universitaria. L’obbligo è scattato dal 1° gennaio 2020, e dunque non riguarda la dichiarazione di quest’anno, inoltre lo slittamento al 1°aprile 2020 previsto nel decreto milleproroghe, di recente convertito in legge, non è andato in porto.
Potrebbe esserti utile il volume:
Guida ai rimborsi da dichiarazione dei redditi
Nel nostro ordinamento tributario, la tensione tra Fisco e contribuente raggiunge livelli particolarmente elevati quando si tratta di procedure di rimborso, soprattutto nel caso di quelle relative al rimborso da dichiarazione dei redditi.Nel volume i complessi e, talvolta, controversi risvolti applicativi della disciplina normativa sono puntualmente analizzati privilegiando tutti quegli aspetti che presentano maggiore criticità. I temi trattati sono supportati anche dai contributi resi dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi di settore, per offrire un quadro completo dell’argomento, utile a chi desideri approfondire maggiormente la materia. Le tante fasi operative delle procedure di rimborso sono sintetizzate nei vari passaggi temporali di esecuzione, secondo l’iter dettagliatamente descritto anche nel sito web dell’Agenzia delle entrate.ARGOMENTI TRATTATI- Legittimazione del diritto al rimborso – Il rimborso nell’obbligazione tributaria – I rimborsi derivanti dalla dichiarazione dei redditi – Modalità di trattazione dei rimborsi- I rimborsi automatizzati – I rimborsi semi-automatizzati – Casistica pratica- Riferimenti normativi, di prassi e di giurisprudenzaANTONINA GIORDANO Giornalista e tributarista. Direttore tributario presso il MEF ha ricoperto prestigiosi incarichi presso l’Agenzia delle entrate dove, tra l’altro, per anni ha scritto moltissimi articoli, risposto ai quesiti dei contribuenti nella redazione della rivista Fiscooggi e tenuto interviste per programmi RAI. È autrice di oltre 1.500 articoli e di 17 libri in materia economico-tributaria, pubblicati dalle maggiori editrici di settore (ex multis: Centro Ricerca Documentazione economica e finanziaria del MEF, Ente editoriale della Guardia di Finanza, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, MAGGIOLI, IPSOA, Wolter&Kluver, CESI multimedia, ARACNE, LA TRIBUNA, Tombolini, RATIO , GIURETA).
Antonina Giordano | 2019 Maggioli Editore
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento