Dal momento che costituiscono una retribuzione aggiuntiva a quella in denaro, molti fringe benefit sono soggetti a tasse e contributi, secondo regole particolari che, in base alla tipologia di cui stiamo parlando, possono prevedere delle quote esenti da qualsiasi prelievo.
In generale, a prescindere dalla tipologia di benefit, sono esenti i beni e servizi il cui valore complessivamente non supera nel periodo d’imposta euro 258,23. In caso di superamento del tetto l’intero ammontare sarà soggetto a tassazione.
Nei paragrafi che seguono vedremo le principali tipologie di benefit e il regime di tasse e contributi a loro applicabile nel 2020.
Fringe benefit 2020: mensa e ticket restaurant
I fringe benefit possono consistere nel riconoscimento da parte dell’azienda di un servizio mensa o nell’erogazione di indennità sostitutive dello stesso.
Non è soggetta a tassazione la somministrazione del vitto da parte del datore di lavoro, ad esempio i pasti di cuochi o camerieri nei ristoranti.
Allo stesso modo, non è soggetta ad alcun onere fiscale / contributivo, la mensa aziendale, gestita direttamente dal datore di lavoro o tramite soggetti terzi in appalto. Rientrano in questa casistica anche i pasti consumati in ristoranti convenzionati, eventualmente anche grazie all’utilizzo di badge elettronici.
Una terza ipotesi è rappresentata dall’erogazione di prestazioni sostitutive del vitto / mensa. Queste possono avvenire con il riconoscimento dei cosiddetti “ticket restaurant”: documenti cartacei o elettronici che danno il diritto a consumare cibi e bevande in esercizi convenzionati, fino al valore indicato in ognuno di essi.
A seguito delle modifiche intervenute con la Manovra 2020, dal 1° gennaio scorso i ticket restaurant sono esenti da tasse e contributi:
- Fino a 4 euro al giorno se cartacei (nel 2019 la soglia era 5,29 euro);
- Fino a 8 euro al giorno se in formato elettronico (nel 2019 il valore era fissato a 7 euro).
L’eventuale eccedenza è soggetta a tassazione.
Sono prestazioni sostitutive della mensa anche le indennità riconosciute in busta paga. Queste sono esenti fino ad un massimo di 5,29 euro al giorno se erogate ai dipendenti addetti in cantieri edili o altri luoghi a carattere temporaneo, privi di strutture di ristorazione. Nello specifico, lavoratori interessati devono:
- Avere un orario che contempli la pausa pranzo;
- Svolgere la propria attività in un’unità produttiva determinata (non è ammessa l’esenzione per chi non è stabilmente assegnato ad una sede di lavoro);
- Il tempo necessario per recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, in un luogo di ristorazione, dev’essere superiore a quello concesso per la pausa pranzo.
Fringe benefit 2020: regole per le auto aziendali
Il datore di lavoro può assegnare al dipendente un’autovettura aziendale. L’utilizzo del mezzo può avvenire:
- esclusivamente per motivi aziendali;
- per motivi personali ed aziendali (uso promiscuo);
- motivi esclusivamente personali.
Eccezion fatta per la prima casistica, nelle altre due ipotesi l’attribuzione dell’autovettura comporta il pagamento di contributi e tasse.
In caso di assegnazione per motivi esclusivamente personali, IRPEF e INPS si calcolano in base al valore normale del bene.
Tassazione 2020 auto aziendali per uso promiscuo
L’uso promiscuo invece è tassato secondo un valore convenzionale, oggetto di modifiche da parte della recente Manovra 2020. Nulla cambia rispetto agli anni passati fino al 30 giugno 2020: il valore convenzionale è pari al 30% della spesa corrispondente ad una percorrenza di 15 mila km calcolato in base alle tabelle aggiornate annualmente dall’ACI.
Dal 1° luglio 2020 il valore convenzionale sarà calcolato sull’importo corrispondente ad una percorrenza di 15 mila km, in base a percentuali differenziate a seconda delle emissioni di Co2:
- Se le emissioni non superano i 60 grammi per km il valore convenzionale sarà pari al 25% del costo per 15 mila km;
- Tra 61 e 161 grammi per km la percentuale salirà al 30%;
- Le emissioni comprese tra 161 e 190 grammi per km comporteranno una percentuale pari al 40% (dal 2021 passerà al 50%);
- Per le autovetture che emettono Co2 dal 191 grammi per km in poi, il valore da assumere per il calcolo di tasse e contributi è pari al 50% (60% dal 2021) del costo per 15 mila km.
Nel caso in cui l’assegnazione dell’autovettura avvenga o abbia termine in corso d’anno, il valore annuale da assoggettare a tassazione dev’essere diviso per 365 e moltiplicato per i giorni di attribuzione.
Fringe benefit 2020: case e fabbricati
L’azienda può concedere in locazione, uso o comodato ai dipendenti degli immobili di sua proprietà. In questo caso il valore su cui si calcolano tasse e contributi è pari alla differenza tra la rendita catastale dell’immobile e quanto erogato dal beneficiario per il godimento dello stabile stesso.
Nel caso di attribuzione dello stesso immobile a più dipendenti, la somma da assoggettare a IRPEF e INPS (come sopra determinata) dev’essere imputata proporzionalmente a ciascun beneficiario in base alla parte di fabbricato assegnatale.
Discorso particolare per i custodi aziende con l’obbligo di dimora: si assume il 30% della differenza tra rendita catastale e oneri sostenuti dal dipendente.
Fringe benefit 2020: i prestiti
I prestiti concessi dall’azienda ai propri dipendenti sono soggetti a tasse e contributi in misura pari al 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato in base al tasso ufficiale di riferimento vigente alla fine dell’anno e l’importo degli interessi in base al tasso applicato dall’azienda.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai prestiti concessi da soggetti terzi che abbiano stipulato accordi o convenzioni con l’azienda.
Erogazione fringe benefit tramite voucher
I fringe benefit possono essere erogati anche sotto forma di voucher, in formato cartaceo o elettronico, a patto che abbiano determinati requisiti:
- Devono essere utilizzati solo dal titolare, senza poterli monetizzare o cederli ad altri;
- Devono rappresentare somme di denaro;
- Il loro utilizzo consente l’accesso ad un solo servizio / prestazione per l’intero valore nominale, senza necessità di alcun onere in capo al titolare;
- Devono essere intestati al lavoratore beneficiario;
- La prestazione erogata tramite voucher può anche essere ripetuta nel tempo (ad esempio l’abbonamento in palestra).
Un’eccezione alle regole citate sono i beni e servizi il cui valore, complessivamente, non supera (nel singolo anno d’imposta) i 258,23 euro. In questo caso le prestazioni possono essere cumulativamente indicate in un unico voucher.
Attenzione, se il valore supera la franchigia di 258,23 euro l’intero valore dei beni è soggetto a tassazione.
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