La questione è stata posta in giudizio da alcuni consiglieri di Stato, che sono entrati nel corrispondente ruolo, provenendo da quello dei magistrati T.A.R.
In forza di quanto disposto dall’art. 23, 3° comma, l. n. 186/1982, l’anzianità maturata da loro nel ruolo di provenienza è stata azzerata al momento di essere inseriti in quello di consiglieri di Stato.
Essi, pertanto, si trovano perennemente indietro nel ruolo, rispetto agli altri consiglieri di Stato.
Tale azzeramento non è valso sempre per tutti: infatti il citato art. 23, 3° comma, l. n. 186/1982 ha stabilito che chi era consigliere di T.A.R. alla data di entrata in vigore della stessa legge, “portava” con sé l’anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Il T.A.R. Lazio, con diverse ordinanze del dicembre 2010, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del citato art. 23, 3° comma, perché:
1. discrimina tra consiglieri di T.A.R. in servizio alla data di entrata in vigore della l. n. 186/1982 e quelli entrati in servizio successivamente;
2. equipara irragionevolmente i magistrati provenienti dai TT.AA.RR. rispetto a quelli di nomina governativa: entrambe le categorie hanno zero anzianità nel ruolo, ma i primi hanno certamente svolto funzioni giurisdizionali ed i secondi non necessariamente;
3. pone una differenziazione nella carriera secondo l’ufficio nel quale si è svolta, a differenza che nella magistratura ordinaria e contabile, dove appunto la carriera si svolge indipendentemente dall’avere svolto funzioni, rispettivamente presso la Corte di Cassazione o le Sezioni centrali.
La questione sottoposta alla Corte era scabrosa, perché doveva arbitrare tra l’intenso spirito di corpo che ha sempre animato il Consiglio di Stato, e le rivendicazioni dei magistrati dei TT.AA.RR.
I componenti del primo sono stati sempre consapevoli di appartenere ad un’elite intellettuale e culturale e, di conseguenza, hanno ritenuto ovvio che la dimensione di tale consesso dovesse rimanere giocoforza ridotta, altrimenti il carattere elitario si sarebbe perduto.
Viceversa, i magistrati dei TT.AA.RR. si sentono portatori di un’esperienza di tutela dei cittadini vissuta in prima battuta, e quindi in modo più vivo e vicino alla domanda di giustizia nell’amministrazione.
La citata l. n. 186/1982 ha unificato i ruoli dei magistrati amministrativi, ha ampliato da un quarto alla metà la quota dei posti di consigliere di Stato riservata ai magistrati dei TT.AA.RR. ma, appunto, ha azzerato l’anzianità maturata da questi: rimane così ferma la distanza nei ruoli.
Sulla prima questione la Corte ha affermato che il privilegio per i magistrati TT.AA.RR. più anziani serviva a tutelare la loro maggiore aspettativa di carriera, perché appunto nel previgente regime dell’art. 17 l. n. 1034/71 essi mantenevano l’anzianità maturata.
Si è trattato – ha concluso la Corte – di una norma transitoria, destinata ad esaurire i suoi effetti nel tempo.
In effetti l’esigenza di tutela, affermata dalla Corte, non si poneva con evidenza.
Infatti è vero che, con la riforma del 1982, i magistrati più anziani avrebbero perso la possibilità di fare valere l’anzianità, ma è anche vero che – in compenso – avevano visto raddoppiate le chanches di diventare consiglieri di Stato, in proporzione all’incremento della quota riservata ai magistrati TT.AA.RR.
Il presunto pregiudizio, pertanto, sarebbe stato compensato da un vantaggio.
Sulla seconda questione la Corte afferma che la funzione di consigliere di Stato comprende l’attività consultiva, non svolta dai magistrati TT.AA.RR., la quale è di “elevato rilievo istituzionale”.
In considerazione di ciò, il passaggio da una funzione all’altra – conclude la Corte – segna uno “spartiacque nella carriera della magistratura amministrativa”, sicché si giustifica l’azzeramento.
In via di principio, è ineccepibile che si attribuisca rilievo autonomo alla funzione consultiva del Consiglio di Stato, che è di rango costituzionale (art. 100 Cost.).
La questione diventa complessa, quando si vanno a comparare i magistrati TT.AA.RR. con i consiglieri di Stato di nomina governativa.
Per questi ultimi, non è richiesto il previo esercizio di funzioni giurisdizionali, ma è svolto un giudizio di idoneità, ai sensi dell’art. 19, prima comma, n. 2, l. n. 186/1982, connotato da amplissima discrezionalità, riguardo all’attività e gli studi giuridico-amministrativi compiuti nonché le doti attitudinali e di carattere.
Pertanto, se in linea di principio non è irragionevole svalutare – ai fini di carriera – l’attività giurisdizionale rispetto a quella consultiva, non pare ragionevole che la prima sia azzerata rispetto alla variegata attività svolta dai consiglieri di nomina governativa, che non necessariamente ha avuto carattere giurisdizionale o consultivo ad alto livello.
Sulla terza questione, la Corte riconosce il progressivo avvicinamento delle formule organizzative delle diverse magistrature, in coerenza con il carattere tendenzialmente unitario della funzione giurisdizionale.
Osserva, però, che “non è costituzionalmente imposto, né è previsto da alcun principio generale dell’ordinamento che all’unità, lato sensu intesa, della funzione giurisdizionale svolta debba corrispondere un unitario statuto professionale, salve le garanzie di indipendenza”.
In conclusione, la sentenza in commento ha risolto in modo formale un episodio della polemica tra consiglieri di Stato e magistrati TT.AA.RR.
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