- il limite dei 65.000 euro di ricavi;
- le spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori;
- la titolarità, nell’anno d’imposta precedente, di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, fino a un importo massimo di 30.000 euro.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 7 dell’11 febbraio 2020 ha chiarito che le predette novità sono entrate subito in vigore. Ma vediamo più nel dettaglio chi non può accedere al regime forfetario 2020 e quali sono le cause ostative.
Regime forfetario 2020: cos’è
Il regime forfetario è un meccanismo fiscale agevolato (disciplinato dall’art. 1, co. da 54 a 89, della L. n. 190/2014 e smi.), destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Il vantaggio consiste nella possibilità di poter applicare una percentuale di redditività, differente in base all’attività svolta, al monte ricavi/compensi conseguito nel corso dell’anno.
Dopodiché, al reddito così determinato si applica un’imposta sostitutiva del 15%. La percentuale scende al 5% per le imprese in fase di start-up, al ricorrere di determinate condizioni.
Regime forfetario 2020: novità in Legge di Bilancio
Sul punto, all’art. 1, co. 692, della Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) sono state apportate modifiche alla disciplina del regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso sia in relazione alle cause di esclusione.
Nello specifico, possono aderire al regime forfetario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno d’imposta precedente (2019), hanno:
- conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 euro;
- sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi (originariamente il limite era fissato in 5.000 euro) per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari
- percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, minori di 30.000 euro.
Regime forfetario 2020: chi non può accedere
Oltre alle suddette fattispecie di esclusione, non possono accedere al regime forfetario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
- coloro che abbiano sostenuto spese per collaboratori e dipendenti non eccedenti l’importo di 20.000 euro.
Regime forfetario 2020: da quando valgono le cause ostative
Ai fini della individuazione del periodo d’imposta a decorrere dal quale le suddette modifiche producono effetto, l’Agenzia delle Entrate fa presente che il limite di spesa, pari a 20.000 euro, va verificato con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario.
Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 hanno superato il limite previsto non potranno accedere al regime forfetario nel 2020. Analoga decorrenza si ha per i redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, i quali non possono essere in misura superiore a 30.000.
Quanto all’eventuale contrasto delle nuove norme con l’art. 3 dello “Statuto dei diritti del contribuente”, l’Agenzia delle Entrate osserva che le modifiche apportate non impongono alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait. Infatti, il requisito (non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori) e la causa di esclusione (aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie.
Inoltre, l’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario comporterà per il contribuente l’adozione del regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole note e già fissate nell’ambito dello stesso regime forfetario.
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