Le differenze tra giudici dei TAR e del Consiglio di Stato secondo la Corte Costituzionale

Redazione 27/10/11
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Le funzioni svolte dai magistrati di TAR e dai consiglieri di Stato non possono considerarsi omogenee”.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (presieduta da Alfonso Quaranta, già consigliere di Stato), chiarendo come “la premessa interpretativa che, a séguito della… unificazione dei ruoli dei magistrati amministrativi, le funzioni svolte dai magistrati di TAR e dai consiglieri di Stato debbono considerarsi del tutto omogenee… non può essere condivisa”.

La sentenza, depositata lo scorso 21 ottobre (qui il testo) aggiunge che:

Nel Consiglio di Stato coesistono funzioni giurisdizionali e consultive che fanno di tale organo, ad un tempo, il giudice di piú elevata istanza nella tutela della giustizia nell’amministrazione ed il piú importante istituto di consulenza giuridico-amministrativa. 

Pertanto, il passaggio per anzianità del consigliere di TAR al Consiglio di Stato presuppone l’accertata idoneità all’esercizio non solo di funzioni giurisdizionali in grado di appello, ma anche di funzioni di natura consultiva, corrispondenti appunto al ruolo di organo di consulenza giuridico-amministrativa che l’art. 100 Cost. assegna al Consiglio di Stato (artt. 15 e 19 della legge n. 186 del 1982).

Proprio in ragione di siffatta attribuzione di funzioni consultive, la nomina a consigliere di Stato non si risolve in una mera progressione di carriera nell’àmbito della stessa funzione, ma segna uno spartiacque nella carriera della magistratura amministrativa, determinando non irragionevolmente – salve le giustificate eccezioni previste in via transitoria dalla norma censurata – l’azzeramento dell’anzianità maturata nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali di primo grado”.

Respinta dunque la questione di costituzionalità, sollevata dal Tar Lazio, delle norme che in atto impediscono, ai giudici dei TAR divenuti Consiglieri di Stato, di mantenere l’anzianità giuridica nelle funzioni giurisdizionali esercitate in primo grado.

Il Tar remittente aveva evidenziato chela violazione del principio di eguaglianza sarebbe palese anche rispetto all’inserimento nei ruoli del Consiglio di Stato di magistrati di nomina governativa, che, pur quando difettino di ogni pregressa esperienza giurisdizionale, hanno anzianità nella qualifica di consigliere di Stato riferita al tempo della nomina, analoga, dunque, a quella dei magistrati provenienti dai TAR. Con l’effetto che sarebbero irragionevolmente trattate allo stesso modo situazioni profondamente differenti, quali l’esercizio di funzioni giurisdizionali – che sono prioritarie nelle competenze del Consiglio di Stato – e attività ad esse disomogenee per natura e funzione”.

Irragionevole dunque che il legislatore non riconosca, dopo l’ingresso nel ruolo del Consiglio di Stato, l’anzianità di servizio maturata presso i TAR: “tale irragionevolezza deriva dall’equiparazione, sotto il profilo dell’irrilevanza della precedente anzianità di servizio, di situazioni diverse; e cioè quella dei magistrati provenienti dai TAR e quella dei consiglieri di nomina governativa o vincitori di concorso, i quali sono privi di una analoga anzianità”.

La Consulta ha però ritenuto infondata la questione, proprio “perché l’anzianità maturata nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali amministrative di primo grado – diversamente da quanto ritiene il rimettente – non costituisce un elemento idoneo a differenziare le posizioni in ruolo dei consiglieri di Stato”.

Non sarebbe “costituzionalmente imposto, né è previsto da alcun principio generale dell’ordinamento che all’unità, lato sensu intesa, della funzione giurisdizionale svolta debba corrispondere un unitario statuto professionale, salve le garanzie di indipendenza”.

Né sarebbe “possibile assumere le particolari discipline relative ai magistrati ordinari e contabili – che sono espressione di scelte differenziatrici rimesse alla discrezionalità del legislatore – come termini di comparazione rispetto a quella dei magistrati amministrativi”.

Infine, ha concluso, “anche dall’eventuale identità del trattamento economico non potrebbe di certo ricavarsi la necessità di un identico trattamento nello stato giuridico”.

Redazione

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