Per ottenere il riconoscimento della minorazione il primo passo è l’invio all’Inps, da parte del proprio medico curante, del “certificato medico introduttivo”.
Entro 30 giorni dal rilascio del certificato, l’interessato deve presentare all’Inps la domanda di riconoscimento dell’handicap.
Una volta inoltrata la richiesta, il soggetto riceve una raccomandata con cui l’Ente previdenziale notifica data e ora dell’appuntamento dinanzi alla competente commissione medica presso l’Asl, chiamata a decidere sulla percentuale di invalidità.
Vediamo ora nel dettaglio la differenza tra revisione e rinnovo della Legge 104 e tutto quello che c’è da sapere.
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Quando è obbligatoria la revisione Legge 104
Lo stato di grave disabilità che ha determinato il diritto ai benefici della Legge 104 può essere soggetto a revisione da parte delle commissioni mediche dell’Asl.
La revisione è obbligatoria quando il portatore di handicap è in età evolutiva o nei casi in cui il verbale di riconoscimento dell’invalidità definisce la stessa come soggetta ad aggiornamento entro un determinato termine.
Al contrario, la revisione non è necessaria se la commissione ha accertato che l’handicap grave ha carattere permanente e non è soggetto a variazioni nel corso del tempo.
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Attivare l’iter di revisione Legge 104
Per attivare l’iter di revisione l’interessato non deve far nulla e nemmeno presentare ulteriori certificati medici. E’ l’INPS stessa a convocarlo dinanzi alla commissione medica.
Legge 104: assenza alla visita di revisione
In caso di assenza alla visita di revisione, segnalata al disabile con apposita comunicazione postale andata a buon fine (respinta al mittente, avvenuta consegna o ricevuta di ritorno, compiuta giacenza) l’Inps informerà (con raccomandata A/R) i soggetti interessati (disabile, familiare lavoratore dipendente e azienda presso cui è assunto) che, in caso di omessa giustificazione dell’assenza a visita presentata entro 60 giorni dalla comunicazione ovvero qualora la stessa non sia giudicata idonea (dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede o loro delegati), decadranno i benefici della Legge 104 a decorrere dal giorno successivo quello dell’assenza alla visita di revisione.
In caso contrario, se le giustificazioni sono valutate come adeguate dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), il disabile sarà nuovamente convocato.
L’assenza alla seconda visita comporta la revoca dello status di handicap grave dal giorno successivo il primo omesso appuntamento.
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In attesa dell’esito
Fino a che non termina l’iter di revisione, l’interessato potrà continuare a godere dei benefici previsti dalla Legge 104.
Esito di revisione Legge 104
La visita di revisione può concludersi con una conferma dello stato di disabilità. In questo caso il portatore di handicap riceve una missiva INPS con cui si prorogano gli effetti dell’autorizzazione precedentemente rilasciata.
Al tempo stesso, il dipendente che fruisce dei permessi mensili per assistere il familiare disabile non deve presentare alcuna nuova domanda per il rinnovo degli stessi.
Al contrario, in caso di esito negativo l’INPS informa il portatore di handicap, il familiare lavoratore dipendente e l’azienda presso cui è occupato, che gli effetti del provvedimento cessano a partire dal giorno successivo la data di definizione del verbale di revisione. Eventuali benefici già riconosciuti saranno recuperati a posteriori.
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Facciamo l’ipotesi del dipendente che fruisce dei 3 giorni di permesso mensile per l’assistenza al padre disabile grave. Nella giornata del 14 gennaio 2020 si assenta dal lavoro. Successivamente riceve la comunicazione di revoca del beneficio dal 10 gennaio 2020. In questo caso il datore di lavoro dovrà recuperare nella prima busta paga utile la retribuzione per la giornata del 14 gennaio e restituirla all’Inps.
Rinnovo Legge 104: come funziona
Diverso dalla revisione è il rinnovo o rivedibilità del proprio handicap grave, con cui si chiede all’INPS una nuova visita per accertare il peggioramento delle condizioni di salute.
L’interessato dovrà presentare un’apposita domanda telematica all’Istituto utilizzando i modelli:
- Modello G codice AP72 se l’interessato è maggiorenne;
- Modello G/bis codice AP73 se il beneficiario è minorenne, interdetto o inabilitato.
La richiesta di visita dovrà essere corredata dal certificato medico attestante un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti.
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