Isee e Dsu precompilata 2020: servizio online disponibile da oggi. Come accedere

Redazione 03/02/20
Da oggi – 3 febbraio 2020 – è attivo il servizio online per accedere alla Dsu precompilata 2020 relativa alll’Isee precompilato 2020. Lo chiarisce una nota Inps apparsa sul sito web dell’Ente, dove viene specificato espressamente che:

Il servizio online, infatti, agevola e semplifica la compilazione della DSU con dati precompilati grazie alla condivisione delle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. All’interno del servizio, nella sezione “Come fare?”, sono disponibili alcuni tutorial utili a comprendere le varie fasi del processo di acquisizione della dichiarazione precompilata. Per tutti i dettagli sul processo e sulle modalità di acquisizione della DSU, inoltre, è possibile consultare il messaggio 13 gennaio 2020, n. 96″.

A partire dal 2020 infatti la Dsu precompilata si trova direttamente sul sito Inps. L’Isee 2020 infatti è pronto a innovarsi, e per agevolare i cittadini nella sua compilazione e inserimento dei dati utili al calcolo dell’ISEE, viene introdotta la Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata con all’interno sia dati autodichiarati da parte del cittadino sia altri dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps.

Sarà quindi un documento in parte precompilato con i dati autodichiarati dall’utente, in parte da completare con i dati che saranno forniti. La DSU “quasi pronta” viene messa a disposizione del cittadino mediante i servizi telematici dell’Inps, ai quali lo stesso può accedere direttamente o, con apposita delega, tramite i CAF.

Tutto è riportato nel messaggio Inps numero 96 del 13 gennaio 2020, in cui si specifica come tutti i dettagli e le istruzioni per accedere al documento precompilato, qualora si decida di optare per questo, siano contenuti nel DM del Lavoro 9 agosto 2019.

Ovviamente è sempre possibile optare per l’Isee e la Dsu tradizionali.

> Isee precompilato 2020: quando parte, cosa cambia, come funziona <

Come si accede alla Dsu precompilata 2020

Come riportato nel messaggio Inps, si accede alla DSU precompilata online, attraverso un sistema di autenticazione apposito.

In particolare, il dichiarante accede alla DSU precompilata con le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata INPS, utilizzando il seguente sistema di autenticazione:

  • credenziali dispositive rilasciate dall’INPS con le modalità indicate nella apposita sezione del sito internet dell’Istituto;
  • credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate con le modalità indicate nella apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia. Questo sistema di autenticazione non sarà disponibile durante la fase di sperimentazione;
  • identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 o superiore di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione digitale;
  • CNS (Carta Nazionale dei servizi);
  • CIE (Carta di identità elettronica 3.0).

Come inserire i dati nella Dsu precompilata 2020

Il dichiarante compila la DSU inserendo solo alcune informazioni che vanno autodichiarate, ad esempio:

  • dati relativi alla composizione del nucleo familiare
  • altri dati non completamente disponibili negli archivi amministrativi (ad esempio la casa di abitazione), contenuti nei moduli MB. Con riferimento ai dati sopra citati, al dichiarante è data la facoltà di richiedere di precaricare le informazioni contenute nell’ultima DSU presente nel Sistema informativo dell’ISEE, i cosiddetti dati precaricati.

Per accedere alla DSU precompilata è richiesto l’inserimento da parte del dichiarante ovvero dell’intermediario delegato dei c.d. elementi di riscontro che verranno sottoposti al controllo preliminare dell’Agenzia delle entrate, nonché la compilazione dei modelli MB sopra indicati

I dati autodichiarati e/o precaricati presenti nei modelli MB sopra indicati, nonché gli elementi di riscontro inseriti, sono trasmessi in via telematica al Sistema informativo dell’ISEE che, a seguito della completa e valida ricezione di quei dati, richiede all’Agenzia delle entrate l’esito del controllo sui predetti elementi di riscontro (cfr. successivo par. 2.4). Solo se tale riscontro è positivo per tutti i componenti, l’Agenzia trasmette all’INPS i dati in proprio possesso, c.d. dati precompilati.

> Isee 2020: novità e istruzioni sulla compilazione <

Dsu precompilata 2020: quali sono i dati precompilati

Per la precompilazione della DSU vengono utilizzate le informazioni disponibili negli archivi dell’Istituto, nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto, nonché le informazioni sui saldi e le giacenze medie dei rapporti finanziari dei componenti il nucleo familiare comunicate dagli intermediari finanziari. Lo scambio di tali dati può avvenire mediante servizi anche di cooperazione applicativa.

La precompilazione riguarda essenzialmente componenti reddituali e patrimoniali quali:

  • i redditi ed alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle entrate (inseriti nella sez. II e III del Quadro FC8);
  • i trattamenti erogati dall’Inps (inseriti nella sez. III del Quadro FC8);
  • il patrimonio mobiliare detenuto in Italia (inserito nel Quadro FC2) con esclusione delle lettere e), g) e h) dell’articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);
  • il patrimonio immobiliare detenuto in Italia relativamente ai fabbricati
  • il canone di locazione della casa di abitazione

In generale, le informazioni precompilate nella DSU possono essere accettate o, ove non corrette o incomplete, modificate, ad eccezione, in quanto non modificabili dall’utente, delle seguenti voci:

  • i trattamenti erogati dall’Inps;
  • le componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali (Modello 730, Modello Redditi), per le quali viene assunto il valore a tal fine dichiarato.

Pertanto nell’ipotesi in cui i dati precompilati risultino non corretti o incompleti il dichiarante è tenuto a modificarli o a integrarli (ad esempio per aggiungere un rapporto finanziario ovvero un fabbricato non presente).

Fonte messaggio Inps numero 96 del 13 gennaio 2020

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