Conguaglio contributi Inps 2019: scadenze di gennaio e febbraio, istruzioni

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L’inizio del 2020 rappresenta per molti datori di lavoro, specie per quelli non agricoli che utilizzano la denuncia mensile Uniemens, il momento in cui svolgere le operazioni di conguaglio contributi Inps.

Si tratta di un adempimento molto delicato e di estrema importanza, poiché è possibile che alcune voci della busta paga non siano del tutto in linea con quanto effettivamente percepito dal dipendente. La scadenza entro la quale effettuare il conguaglio contributivo non è unica e varia anche in funzione della categoria di lavoratori in oggetti. Innanzitutto, occorre specificare che esistono due scadenze:

  • per chi opera il conguaglio con la denuncia del mese di “dicembre 2019”, il termine è posto al 16 gennaio 2020;
  • per chi opera il conguaglio con la denuncia del mese di “gennaio 2020”, il termine è posto al 16 febbraio 2020.

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Diversamente, per quanto riguarda i conguagli del TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2020” (scadenza di pagamento 16 marzo 2020), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2020.

Le modalità di conguaglio contributivo di fine anno 2019 sono state riassunte dall’INPS con la Circolare n. 160 del 27 dicembre 2019. Nel documento di prassi, inoltre, per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’art. 22 della L. n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2020”.

Conguaglio contributi Inps 2019: come fare

Per effettuare il conguaglio contributivo occorre seguire alcuni step ben precisi. Innanzitutto, bisogna pervenire a una precisa quantificazione dell’imponibile contributivo. Il secondo step consiste nell’applicare con esattezza le aliquote correlate all’imponibile stesso. Dopodiché bisogna imputare, all’anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia nel mese di gennaio 2020.

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Conguaglio contributi Inps 2019: quando farlo e voci da considerare

Perché bisogna fare il conguaglio contributivo? Ebbene, come stabilito anche dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26.03.1993, approvata con il D.M. 7.10.1993, “qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori, fatta salva, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione”.

Ma quali sono gli elementi o eventi della retribuzione che bisogna considerare ai fini del conguaglio contributivo? Il documento di passi riassume le seguenti voci della busta paga:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore).

Conguaglio contributi Inps 2019: quando non farlo

Non occorre operare alcun conguaglio se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre; se invece la stessa avviene a dicembre e i ratei vengono corrisposti nella retribuzione di gennaio, occorre evidenziare l’evento nel flusso Uniemens.

Nello specifico, gli eventi o elementi che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2019, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2020, vanno evidenziati nel flusso Uniemens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

Conguaglio contributi Inps 2019: come gestire il massimale contributivo

A titolo esemplificativo, si illustra come gestire in Uniemens il massimale contributivo di cui all’art. 2, co. 18 della L. n. 335/1995. In particolare, per l’anno 2019, il predetto massimale ammonta a 102.543 euro e deve essere rivalutato ogni anno in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.

Al riguardo, l’INPS ricorda che:

  • il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l’anno solare risulti retribuito solo in parte;
  • nell’ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo, la certificazione unica (CU) rilasciata dal precedente datore di lavoro, ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
  • in caso di rapporti simultanei, le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici, sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
  • ove coesistano nell’anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di co.co.co. o similari, che comportano l’iscrizione alla Gestione separata ex L n. 335/1995, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Ai fini operativi, i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all’art. 2, c. 18, della L. n. 335/1995, che superano il massimale nel mese di verifica devono:

  • valorizzare nel limite massimo stesso, l’elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>;
  • indicare la parte eccedente nell’elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore.

Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a “zero”, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento <EccedenzaMassimale>.

Nel caso in cui, nel corso dell’anno, vi sia stata un’inesatta determinazione dell’imponibile che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), bisogna procedere con l’utilizzo delle specifiche <CausaleVarRetr> di <VarRetributive>.

Daniele Bonaddio

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