Il dipendente ha infatti diritto al pagamento del TFR soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro, a norma dell’articolo 2120 del Codice civile, che si preoccupa di tracciarne la disciplina.
In deroga a tutto questo, una parte del Trattamento di Fine Rapporto maturato può essere riconosciuto mentre il lavoratore è ancora in forza.
Tuttavia, al fine di garantire la funzione stessa del TFR (quale elemento da riconoscersi alla cessazione del rapporto) ed in considerazione dell’impegno finanziario richiesto all’azienda (in alcuni casi i TFR hanno importi considerevoli, logicamente nei lavoratori occupati da più tempo), lo stesso articolo 2120 impone alcuni requisiti e limitazioni.
Analizziamo quindi in dettaglio quando spetta l’anticipo TFR e come richiederlo.
Quando si può chiedere l’anticipo del Tfr
Anticipo Tfr: anzianità di servizio
Il primo requisito per poter ottenere l’anticipo TFR è possedere un’anzianità di servizio in azienda di almeno otto anni.
Si considerano pertanto non gli anni complessivamente lavorati dall’interessato ma quelli in cui è stato in forza presso lo stesso datore di lavoro (si intende l’anzianità di servizio vera e propria e non il periodo effettivamente lavorato).
L’anzianità di servizio in azienda può ad esempio essere conservata nei casi di passaggio dei dipendenti da un datore di lavoro ad un altro, senza cessazione del rapporto e liquidazione del TFR. Si pensi alle ipotesi di fusione per incorporazione o cessione di ramo d’azienda.
Anticipo Tfr: prestazioni
L’anticipazione può essere chiesta per una serie tassativa di ipotesi, in particolare:
- Acquisto della prima casa per sé o per i figli;
- Necessità di sostenere spese sanitarie;
- Sostenere le spese nel corso dei periodi di fruizione dei congedi per astensione facoltativa per maternità e formazione.
Anticipo Tfr per acquisto prima casa
Nel far riferimento all’acquisto della “prima casa” (per sé o per i figli) si intende un immobile per la normale residenza ed abitazione del lavoratore e della sua famiglia.
Le condizioni per la legittima spettanza dell’anticipo TFR possono risultare da una dichiarazione resa dal notaio ovvero da altri documenti idonei.
Nel tempo, la giurisprudenza (di merito e di Cassazione) ha ritenuto ammissibile l’anticipo per:
- Acquisto con accessione del mutuo ipotecario, nel caso in cui la somma (anche residua) sia di importo superiore od equivalente a quanto si chiede come anticipo TFR;
- Riscatto di abitazione già occupata ad altro titolo;
- Acquisto del suolo su cui costruire l’abitazione;
- Acquisto della casa per il figlio (anche se l’acquisto viene effettuato dal figlio stesso e non lavoratore richiedente);
- Il lavoratore già proprietario di immobili non costituenti casa di abitazione.
Al contrario, non è stato ritenuto possibile l’anticipo per:
- Ristrutturazione dell’immobile già di proprietà del lavoratore;
- Pagamento di debiti contratti dal lavoratore per l’acquisto della casa ovvero per evitare l’espropriazione forzata della stessa;
- Il lavoratore già proprietario di altre case d’abitazione, concesse in locazione a terzi o familiari ovvero acquistate a titolo di investimento in località residenziali;
- Assenza del requisito della piena proprietà del bene (è il caso dell’usufrutto da parte del comproprietario o del nudo proprietario dell’immobile);
- Acquisto effettuato dal coniuge del lavoratore, a meno che non sussista un regime di comunione legale.
Anticipo Tfr per spese mediche
Il lavoratore può chiedere ed ottenere l’anticipo TFR, per la necessità di sostenere spese mediche per interventi e terapie straordinarie da parte delle ASL competenti.
Nel concetto di “spese mediche”, secondo la giurisprudenza (Pretura di Firenze sentenza del 21 dicembre 1982) possono rientrare anche i costi accessori come le spese di viaggio, vitto ed alloggio presso la località in cui dev’essere effettuato l’intervento.
Peraltro, il concetto di “interventi e terapie straordinarie” dev’essere inteso nel senso di ricomprendere attività sanitarie importanti e delicate, dal punto di vista sia medico ed economico (sentenza Cassazione dell’11 aprile 1990 numero 3046).
Congedi
L’anticipo TFR può anche essere destinato a coprire le spese previste durante i periodi di assenza per:
- congedo parentale;
- congedi non retribuiti per la formazione extra-lavorativa spettanti ai lavoratori con almeno 5 anni di anzianità aziendale, finalizzati al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma di laurea o universitario ovvero alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle a carico dell’azienda;
- congedi per la formazione continua, richiesti dal lavoratore per seguire percorsi formativi predisposti dalle strutture pubbliche o dall’azienda.
Per i congedi, non è necessario allegare alcuna documentazione alla richiesta. È sufficiente specificare la data di inizio dell’astensione dal lavoro.
Altre ipotesi
Ulteriori ipotesi possono essere previste da CCNL, accordi o prassi aziendali. In quest’ultimo caso, il datore dovrà tener presente che qualsiasi trattamento migliorativo (rispetto alle ipotesi previste dalla legge) nei confronti di un dipendente creerà un precedente, che altri in futuro potranno sollevare per ottenere gli stessi diritti.
Anticipo TFR: importo
Il lavoratore ha diritto ad un’anticipazione non superiore al 70% del TFR spettante alla data della richiesta.
Anticipo TFR: requisiti soggettivi
Al di là di quelli che sono i requisiti di spettanza dell’anticipo TFR, l’azienda è tenuta ad accogliere le richieste dei lavoratori entro il limite annuo del 10% degli aventi diritto e, comunque, nel rispetto del tetto del 4% del numero totale dei dipendenti.
Come sottolineato dalla Corte di Cassazione (sentenza del 3 novembre 1980 numero 5861) il numero di lavoratori da considerare per il calcolo degli aventi diritto, è quello esistente all’inizio dell’anno.
Per quanto riguarda le aziende che occupano meno di venticinque dipendenti:
- Secondo un orientamento della Suprema Corte, il limite del 4% non trova applicazione dal momento che darebbe un risultato inferiore ad uno (sentenza del 6 marzo 1992 numero 2749).
- Di segno contrario, la tesi per cui l’anticipazione non può essere accolta fino a che il cumulo dei valori decimali maturati ogni anno non raggiunga il valore uno (Pretura Milano 9 febbraio 1984).
Applicando quest’ultima interpretazione un’azienda con sei dipendenti può accogliere una richiesta di anticipazione ogni cinque anni. Dal momento che il 4% di 6 corrisponde a 0,24 per raggiungere il risultato 1 è necessario attendere 5 anni (0,24 * 5 = 1 arrotondato per difetto).
L’articolo 2120 comma 11 del Codice civile afferma chiaramente che, in merito ai requisiti per ottenere l’anticipo TFR, condizioni di miglior favore possono essere previste dai “contratti collettivi o da patti individuali”.
Gli stessi contratti collettivi, ancora l’articolo 2120, possono “altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento della richiesta di anticipazione”.
Come richiedere l’anticipo Tfr
Richiesta del lavoratore
Il lavoratore che, in possesso dei requisiti richiesti, ha necessità di ricevere un anticipo TFR è tenuto a presentare un’apposita richiesta scritta al datore di lavoro.
La missiva, da trasmettere con:
- Raccomandata a mano;
- Raccomandata A/R;
- Posta elettronica certificata (PEC);
dovrà riportare:
- Come oggetto “Richiesta anticipo TFR ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile”;
- Come contenuto “Il / La sottoscritto / a____, dipendente presso____ dal____, in possesso dei requisiti richiesti di seguito indicati____, chiede l’anticipo del____% del TFR maturato alla data della presente richiesta, per la seguente motivazione____. Il / La sottoscritto / a si impegna a fornire i documenti a riprova della suddetta motivazione, allegandoli alla presente richiesta”;
- Al termine della lettera, la firma del lavoratore, oltre a luogo e data.
Risposta dell’azienda
Il datore di lavoro, ricevuta la richiesta e verificata la presenza dei requisiti di legge e di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo applicato, è tenuto a rispondere (in forma scritta) all’interessato.
La risposta dev’essere fornita sia in caso di esito positivo dell’istruttoria, che negativo.
Nella prima ipotesi, il datore di lavoro dovrà comunque indicare nel cedolino di quale periodo di paga (di norma coincidente con il mese) sarà liquidato l’anticipo TFR.
Liquidazione TFR
Approvata dall’azienda la richiesta di anticipo, l’importo è corrisposto con le stesse modalità di pagamento della retribuzione (ad esempio bonifico bancario o altri strumenti di pagamento tracciabili).
A seconda del programma paghe utilizzato, la somma a titolo di anticipazione può essere indicata in un cedolino a parte o in quello relativo alle competenze del mese (retribuzione, straordinari, assenze etc.).
L’importo riconosciuto come anticipo TFR è da considerarsi:
- Esente da contributi INPS;
- Soggetto ad IRPEF secondo il meccanismo della tassazione separata (diversa da quella ordinaria applicata per la retribuzione e le altre competenze).
Una volta liquidato l’anticipo, l’importo dello stesso è detratto dal TFR complessivamente spettante al lavoratore.
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