Contratto misto dipendente-forfetario: come funziona, regole, cause ostative

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Come funziona il contratto misto dipendente – forfetario. Lavorare part-time come dipendente e l’altra metà della giornata come autonomo per la stessa società? È assolutamente possibile, e non solo.

Di recente l’Agenzia delle Entrate, con l’Interpello n. 484 del 13 novembre 2019, ha chiarito che i lavoratori ai quali è stato proposto un contratto misto dipendente – forfetario possono usufruire anche del regime agevolato forfetario, di cui all’art. 1, co. da 54 a 89, della L. n. 190/2014, come modificato successivamente dall’art. 1, co. 9, della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018). Chiaramente tale possibilità non sempre è possibile e deve sottostare a precise regole e condizioni. Innanzitutto, precisa l’Amministrazione Finanziaria, l’agevolazione fiscale è possibile qualora il lavoratore non abbia già avuto in passato un rapporto di lavoro dipendente con la stessa società. Inoltre, per quanto concerne l’instaurazione del rapporto di lavoro autonomo, occorre che quest’ultimo intervenga prima delle modifiche apportate alla disciplina del regime forfetario dalla L. n. 145/2018 e dal D.L. n. 135/2018.

Nel caso in concreto, un gruppo bancario aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate se avrebbe potuto avvalersi della figura professionale del consulente finanziario nella duplice veste di:

  • lavoratore dipendente part-time a tempo indeterminato;
  • lavoratore autonomo, previa sua iscrizione all’Albo dei consulenti finanziari, per la promozione, collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in un luogo diverso dalla sede abituale di lavoro. In particolare, il contratto prevede un sistema di remunerazione di tipo provigionale a fronte degli affari conclusi ed è soggetto alla procedura di certificazione dei contratti di lavoro disciplinata dagli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003.

Il dubbio, in tal caso, riguarda l’esclusione o meno dalla nuova causa ostativa prevista dalla lett. d-bis) del co. 57 dell’art. 1 della L. n. 190/2014, così come modificata dall’art. 1, co, da 9 a 11, della L. n. 145/2018 ed integrata dall’art. 1-bis, co. 3, del D.L. n. 135/2018.

Contratto misto dipendente – forfetario: cos’è?

Il contratto di lavoro misto, basato su un accordo sindacale, è una tipologia contrattuale che fa coesistere allo stesso tempo due tipologie di rapporti di lavoro: subordinato a tempo indeterminato e autonomo. È assolutamente necessario che i due rapporti di lavoro si attivino contestualmente, nella forma e con le modalità stabilite dall’anzidetto accordo sindacale, senza che vi sia autonoma disponibilità del lavoratore e/o dell’azienda di modulazione dei due rapporti di lavoro o del passaggio da un rapporto all’altro.

Dunque, in tal caso, nessuna modifica è consentita al lavoratore o al datore di lavoro, se non in forza di un nuovo contratto scaturente dall’applicazione di una nuova contrattazione collettiva. Inoltre, come già indicato in un recente documento di prassi (Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019), l’efficacia vincolante del contratto escluderebbe altresì che tale forma contrattuale sia orientata alla “trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare”.

Contratto misto dipendente-forfetario: il regime agevolato

Il regime fiscale forfetario, disciplinato originariamente dall’art. 1, co. da 54 a 89 della L. n. 190/2014, è rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Il vantaggio fiscale è rappresentato dalla possibilità di poter applicare l’imposta sostitutiva del 15% e, in alcuni casi specifici previsti dalla norma, di utilizzare l’aliquota ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti.

Possono accedere al regime forfetario:

  • sia i contribuenti che iniziano una nuova attività di impresa, arte o professione e presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro;
  • sia coloro che già sono in attività e, nell’anno precedente all’applicazione del regime forfetario, hanno conseguito ricavi o compensi entro la predetta soglia.

Contratto misto dipendente-forfetario: le cause ostative

Tuttavia, il legislatore ha previsto determinate cause ostative che escludono l’accesso all’imposta sostitutiva, con la conseguenza di applicare il regime cd. “ordinario”. Sul punto, la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) è intervenuta apportando due novità importanti:

  • ampliamento dell’ambito di applicazione del regime forfetario;
  • riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, in particolare, quella di cui alla lett. d-bis), co. 57, art. 1 della L. n. 190/2014.

La richiamata lettera prevede che non possono avvalersi del regime forfetario:

  • “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni”.

Sul punto, la norma intende evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento.

Contratto misto dipendente-forfetario: il parere dell’Agenzia

Dopo aver esaminato la normativa di riferimento su riportata, ed aver analizzato nel dettaglio il caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha espresso parere positivo. Quindi, risulta assolutamente possibile per i lavoratori essere titolari di un contratto “misto”, godendo al contempo del regime fiscale agevolato (15% o 5%).

L’agevolazione, però, è ancorata a due condizioni:

  • insussistenza tra le parti di un preesistente rapporto di lavoro dipendente;
  • assenza di modifiche sostanziali ai rapporti di lavoro.

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