Tutto ciò grazie a una norma contenuta nel Decreto fiscale 2020, che ha uniformato per tutti gli aderenti alla Rottamazione ter la data di scadenza dei pagamenti. Lo scopo di questa norma è quello di garantire una parità di trattamento tra i debitori che hanno tempestivamente presentato l’adesione alla Rottamazione ter entro il 30 aprile 2019 (in pratica tutti quelli provenienti dalla Rottamazione bis o siano colpiti dal terremoto del Centro Italia del 2016) e quelli che hanno beneficiato della riapertura del termine di adesione al 31 luglio 2019.
Tutto ciò però non basta. Il 2020 è iniziato e i contribuenti che hanno aderito al piano di definizione agevolata in queste diverse date, devono ora fare i conti con le prossime scadenze della Rottamazione, pena la perdita dei benefici. Infatti, i versamenti effettuati oltre i termini di scadenza della rata, saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
Vediamo ora quali scadenze ci sono in questo nuovo anno, come pagare e cosa succede se si salta la rata o si paga in ritardo.
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Rottamazione ter: tutte le prossime scadenze 2020
Per non perdere i benefici legati alla Rottamazione ter bisogna tenere bene a mente le scadenze delle prossime rate 2020 del piano di definizione a cui i contribuenti debitori hanno aderito. Ricordiamo che sono considerate a tal fine le adesioni effettuate sia entro il 30 aprile sia entro il 31 luglio, sia le adesioni automatiche.
L’esatto importo da versare è già stato comunicato ai contribuenti in una comunicazione delle somme dovute che tutti dovrebbero aver ricevuto entro il 31 ottobre. In questa lettera è stato specificato se la domanda di adesione del contribuente è stata accolta o rigettata.
In caso di accoglimento relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di Definizione agevolata, la Comunicazione contiene il piano con la ripartizione dell’importo dovuto fino ad un massimo di 17 rate.
La prima rata, pari al 20% della somma totale dovuta al Fisco è scaduta il 2 dicembre 2019. Ma anno nuovo e scadenze nuove. Ecco infatti i restanti termini di scadenza.
- il 28 febbraio 2020,
- il 31 maggio 2020,
- il 31 luglio 2020,
- il 30 novembre 2020.
Rottamazione ter: come pagare
Vi state chiedendo le modalità di pagamento da utilizzare per tenere fede alla scadenza di queste due opportunità di pace fiscale? Eccole.
È possibile pagare:
- online a questo link,
- il bollettino allegato alla “Comunicazione delle somme dovute” tramite i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA,
- È possibile richiedere al proprio Istituto di credito il pagamento delle rate tramite addebito in conto corrente utilizzando il modulo allegato alla “Comunicazione delle somme dovute” (la richiesta di attivazione dell’addebito diretto sul proprio conto corrente deve però essere fatta almeno 20 giorni prima delle scadenze della rata),
- È possibile effettuare il pagamento utilizzando i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione e quindi utilizzare l’istituto della.
Nel caso in cui il piano sia ripartito in più di dieci rate, il contribuente ha ricevuto i primi 10 bollettini (allegati alla Comunicazione) per il pagamento.
Prima della scadenza dell’undicesima rata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori bollettini da utilizzare per i pagamenti successivi.
Scandiamo ora nel dettaglio, in base a quando il contribuente ha presentato la propria domanda di adesione all’incentivo Rottamazione debiti: entro il 30 aprile 2019 oppure entro il 31 luglio 2019.
Rottamazione ter: scadenze per adesione entro il 30 aprile 2019
I contribuenti che hanno presentato la propria adesione entro il 30 aprile 2019 devono segnare bene in rosso sul calendario queste date di scadenze per i pagamenti:
- il 28 febbraio 2020,
- il 31 maggio 2020,
- il 31 luglio 2020 e
- il 30 novembre 2020
Rottamazione ter: scadenze per adesione entro il 31 luglio 2019
Chi invece ha inviato la propria domanda di adesione entro il 31 luglio 2019 si trova di fronte a queste date e versamenti da rispettare a seconda della scelta fatta: versamento in unica soluzione (questo andava fatto entro il 2 dicembre 2019) oppure versamento a rate. In questo caso la rateizzazione funziona così:
- fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni) così suddivise: la prima rata, scaduta il 30 novembre 2019 (2 dicembre), è pari al 20% delle somme complessivamente dovute. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
- fino a un massimo di 9 rate consecutive di pari importo (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. La prima rata del nuovo piano è scaduta il 30 novembre 2019 (2 dicembre), le restanti otto scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
Rottamazione ter: scadenze per adesione automatica senza domanda
Entro il 30 giugno 2019 il Fisco ha inviato al contribuente un piano di dilazione ripartendo il debito residuo del precedente piano concesso ai sensi del DL 148/2017 (c.d. “rottamazione-bis”) in 10 rate di pari importo.
La prima rata e la seconda sono scadute lunedì 2 dicembre 2019.
Le restanti rate scadono il:
- 31 luglio e
- il 30 novembre degli anni successivi a decorrere dal 2020.
Per il pagamento si dovranno utilizzare i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute”.
Rottamazione ter: cosa rischia chi paga in ritardo
In caso di ritardato o mancato pagamento di una rata la misura agevolativa non si perfezionerà. Qualsiasi versamento effettuato oltre i termini di scadenza della rata, sarà considerato a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
Se invece si è in regola con il piano di pagamento, l’Agenzia delle entrate:
- NON darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- NON avvierà nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno attivi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.
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La cartella di pagamento
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