Vediamo in dettaglio chi è interessato in concreto da queste novità Inps, in cosa consistono queste tutele ampliate e le regole generali sulla malattia e degenza per la gestione separata.
Scarica qui la Circolare Inps
Malattia e ricovero: a chi è destinata la circolare Inps
Come chiarito nella circolare, le tutele riguardanti l’indennità di malattia e di degenza ospedaliera sono state gradualmente estese nel corso degli anni anche alle persone iscritte alla Gestione separata Inps non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza.
Questo ad una condizione specifica: che “nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile”.
In sostanza gli iscritti alla Gestione separata, per godere della tutela per la malattia devono aver maturato almeno 1 mese di contributi pagati in questa gestione, nell’anno precedente la data di inizio del periodo di malattia o degenza.
Per cui le modifiche introdotte riguardano tutte le categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata, con aliquota contributiva piena.
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Malattia e degenza Gestione separata: nuovi requisiti
Le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019, vengono riconosciute ed erogate al lavoratore o alla lavoratrice se:
- nei 12 mesi precedenti l’evento risulti attribuito, cioè accreditato, almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione separata;
- nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo (di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995), valido per lo stesso anno.
Gestione separata Inps: importi erogati per malattia
La misura della prestazione è pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, l’indennità di malattia viene quindi raddoppiata.
Per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità viene calcolata su 280,94 euro e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
- 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
- 33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
> Indennità di malattia: importi, chi paga, durata, importi, carenza <
Gestione separata Inps: importi erogati per degenza
Anche in questo caso la misura dell’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%. Ecco perché sono state ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero.
Detto ciò, per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:
- 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
- 67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- 89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
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