La busta paga di dicembre riporterà per molti dipendenti la liquidazione delle ore di permesso maturate nel 2020 e non godute. Questo nel rispetto di quanto previsto dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), distinti in base al settore produttivo di riferimento e alle sigle sindacali che lo hanno sottoscritto.
La disciplina dei permessi è lasciata interamente ai CCNL, a differenza delle ferie soggette a precise disposizioni normative in merito al loro godimento.
Molti contratti, come anticipato, impongono la fruizione delle ore di permessi retribuiti maturati nel 2020 entro il 31 dicembre prossimo. Un eventuale residuo dev’essere liquidato nella busta paga di dicembre a meno che, ed è il caso del CCNL Commercio, non si preveda il godimento dei permessi entro il 30 giugno 2021.
Analizziamo nel dettaglio cosa dispongono alcuni dei principali contratti collettivi nazionali e come si calcola l’eventuale importo da liquidare in busta paga.
Permessi ROL: commercio e terziario – Confcommercio
Il CCNL Commercio e terziario – Confcommercio riconosce:
- 32 ore di permesso retribuito in sostituzione delle festività soppresse (cosiddetti permessi “ex-festività”);
- 56 ore di permesso retribuito per riduzione dell’orario di lavoro (cosiddetti permessi “rol”), elevate a 72 per le aziende con più di 15 dipendenti.
Sia i permessi ex-festività che quelli per riduzione dell’orario di lavoro devono essere goduti entro l’anno di maturazione. Questo significa che il dipendente soggetto al CCNL Commercio, il quale ha maturato nel 2020 32 ore di ex-festività + 56 ore di rol per un totale di 88 ore, è tenuto a fruirne entro il 31 dicembre prossimo. Eventuali ore residue non godute saranno liquidate con il cedolino di dicembre 2020.
In alternativa, il contratto Commercio concede la fruizione dei permessi non goduti al 31 dicembre entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Se alla suddetta data residuano ancora permessi non fruiti, questi saranno liquidati con il cedolino di giugno.
Permessi ROL: alimentari – industria
Il CCNL Alimentari – industria riconosce 32 ore annue di permessi “ex-festività” e 76 ore di “rol” senza alcuna disposizione in ordine alla liquidazione di quanto non goduto in busta paga.
Permessi ROL: chimici e farmaceutici – industria
Il contratto collettivo Chimici e farmaceutici – industria non impone alcuna scadenza per il godimento delle ore di permessi “ex-festività” o per riduzione dell’orario di lavoro.
Permessi ROL: pubblici esercizi, ristorazione e turismo
Il CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e turismo riconosce 104 ore annue a titolo di permessi retribuiti per riduzione dell’orario di lavoro, di cui 32 per festività soppresse. Le ore devono essere godute entro l’anno di maturazione pena la liquidazione del residuo. In deroga è ammessa la fruizione dei permessi entro il 30 giugno dell’anno successivo, come avviene nel CCNL Terziario e commercio – Confcommercio.
Permessi ROL: pulizia
Il contratto Pulizia prevede 40 ore annue di permessi per riduzione dell’orario di lavoro cui si aggiungono quelli per festività soppresse. Tuttavia, solo per questi ultimi ne è richiesto il godimento entro l’anno di maturazione, in caso contrario i permessi residui saranno pagati con la retribuzione di dicembre.
Permessi ROL: calcolo importi da liquidare
Facciamo l’esempio del dipendente Caio soggetto al CCNL Commercio e terziario – Confcommercio, con:
- Retribuzione lorda mensile pari ad euro 2.050,00;
- 32 ore di permessi “ex-festività” + 56 ore di “rol” di cui 40 godute.
Il residuo alla fine dell’anno (48 ore) dovrà essere liquidato con il cedolino di paga di dicembre.
Il primo passaggio è individuare la retribuzione oraria, attraverso i seguenti passaggi:
- Dividere la retribuzione lorda mensile (2.050,00 euro) per il divisore orario stabilito dal CCNL, nel nostro caso 168, ottenendo come risultato 12,20238;
- Moltiplicare la retribuzione oraria 12,20238 per le ore di permesso residue pari a 48 ore, il risultato di 585,71 euro lordi sarà liquidato nel cedolino di dicembre 2020.
Per dare corretta evidenza degli importi, i datori di lavoro distingueranno in busta paga le somme a titolo di permessi ex-festività non goduti da quelle per rol non goduti.
Permessi ROL: tassazione
Le somme liquidate a titolo di permessi non goduti sono soggette alle trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF. Le stesse concorrono altresì alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.
Permessi ROL: mancato rispetto del CCNL
L’azienda o in generale il datore di lavoro che non rispettano le disposizioni contrattuali sulla liquidazione delle ore di permesso non godute, rischiano soprattutto di perdere il diritto al godimento delle agevolazioni contributive, come quella recentemente introdotta dal Decreto “Agosto” per le assunzioni a tempo indeterminato.
Per quest’ultima infatti, al fine di poter applicare l’esonero totale dal versamento dei contributi INPS a carico azienda è richiesto, tra le altre condizioni, il rispetto del CCNL applicato. Nel caso del contratto Commercio, il datore che non liquida i permessi residui al 31 dicembre 2020 e nemmeno quelli non goduti al 30 giugno 2021, non ha diritto al taglio dei contributi previdenziali previsto dal Decreto “Agosto”.
Permessi ROL: cosa fare se il contratto collettivo non prevede nulla
I dipendenti cui si applicano contratti collettivi che non prevedono il permesso delle ore di permesso residue, possono chiederne la liquidazione con apposita richiesta scritta al datore di lavoro, firmata dallo stesso per ricevuta e accettazione.
Nella missiva il dipendente dovrà precisare l’ammontare delle ore residue da pagare (ad esempio 80 ore) o comunque fornire un riferimento temporale per consentire all’azienda di individuarne la quantità (per esempio “permessi ex-festività” residui al 30 novembre 2020).
Da ultimo, le aziende sono libere di riconoscere, come condizione di maggior favore, ore di permesso ulteriori rispetto a quelle previste dal CCNL. La disciplina delle stesse è demandata all’apposito accordo o contratto aziendale che può stabilire una scadenza per la fruizione delle ore, pena il pagamento in busta paga del residuo.
Ferie non godute
La disciplina dei permessi è diversa da quella delle ferie. Queste ultime infatti sono soggette ad una precisa disposizione legislativa che ne regolamenta la fruizione e prevede:
- Godimento entro il 31 dicembre di almeno metà delle ore di ferie maturate nell’anno;
- Godimento delle ore residue entro 18 mesi decorrenti dalla fine dell’anno di maturazione.
Questo significa che le ferie maturate nel 2020 dovranno essere obbligatoriamente fruite, per una quantità non inferiore alla metà, entro il 31 dicembre prossimo. Le restanti entro e non oltre il 30 giugno 2022.
Il mancato rispetto delle scadenze di legge comporta per l’azienda il pagamento anticipato dei contributi previdenziali calcolati sulle ferie non godute, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo compreso tra 100 a 600 euro, elevato a:
- Un importo compreso tra 400 e 1.500 euro se la violazione riguarda più di 5 dipendenti;
- Un importo compreso tra 800 e 4.500 euro se i dipendenti coinvolti sono più di 10 o se la violazione si è verificata per almeno quattro anni.
Libri utili:
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