Malattia oncologica: le percentuali di invalidità riconosciute
La malattia oncologica comporta di per sé una situazione di menomazione e invalidità, anche se temporanea. Per questo al malato oncologico può essere riconosciuta l’invalidità civile, la possibilità di ottenere i benefici connessi alla Legge 104 e altro ancora. In particolare, secondo la tabella ministeriale di valutazione (D.M. Sanità 5/2/1992), sono tre le percentuali di invalidità previste per le patologie oncologiche, concesse anche in base alla situazione della persona malata:
- 11 per cento: prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale,
- 70 per cento: prognosi favorevole, ma grave compromissione funzionale,
- 100 per cento: prognosi sfavorevole o infausta, nonostante l’asportazione del tumore.
Come chiedere l’invalidità civile per malattia oncologica
Per ottenere l’invalidità, come per tutti gli altri casi di malattia, occorre presentare una specifica domanda di riconoscimento e intraprendere l’iter. In particolare la procedura di riconoscimento dello stato di invalidità deve essere inoltrata all’Inps, solo in modalità telematica, quindi con una domanda online. L’iter procedurale per chiedere e ottenerla prevede 3 fasi:
- Il malato oncologico va dal proprio medico curante per farsi attestare la patologia. Il medico trasmetterà all’Inps un certificato telematico che attesta la malattia oncologica, le terapie e lo stato di salute della persona affetta. Copia di questo certificato con numero di protocollo sarà consegnato anche al paziente,
- A questo punto, entro 30 giorni dall’invio del certificato medico telematico, il paziente deve compilare e inviare all’Inps, sempre in modalità telematica, la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile
- L’atto finale consiste nell’effettivo riconoscimento da parte dell’Inps. La Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile della ASL dovrà rapidamente convocare a visita il richiedente entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda per l’accertamento, che avrà a questo punto efficacia immediata.
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Quali prestazioni esistono per malattia oncologica
Una volta riconosciuto lo stato di invalidità civile e handicap, la persona malata oncologica ha diritto a prestazioni socio-economiche graduali, in base al grado di invalidità riconosciuto, dall’età e dal reddito.
- L’invalidità civile del 100%, da diritto alla pensione di inabilità (13 mensilità annue di €279,47 per l’anno 2016) se il reddito annuo personale non supera €16.532,10 e all’esenzione totale dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie,
- L’invalidità superiore al 74% e fino al 99% da diritto all’assegno di invalidità (13 mensilità annue di €279,47 per l’anno 2016) se il reddito annuo personale non supera €4.800,38 e se il malato è privo di occupazione ed iscritto alle liste speciali del collocamento obbligatorio.
- al compimento del 65esimo anno di età, se persiste lo stato di invalidità, l’assegno o la pensione diventano assegno sociale.
Malattia oncologica e riconoscimento Legge 104
Oltre a queste prestazioni, esistono tutta una serie di agevolazioni connesse alla richiesta della Legge 104. Infatti, contestualmente alla richiesta di invalidità è possibile presentare la richiesta per usufruire dei benefici previsti dalla legge sull’handicap: la Legge 104 del 1992. Riepiloghiamo in breve tutte le agevolazioni e i benefici concessi ai titolari di legge 104, legati alle patologie oncologiche.
Malattia oncologica: i permessi 104
I malati oncologici cui venga riconosciuto un handicap in situazione di gravità possono assentarsi dal lavoro e godere dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104 nella misura alternativamente di:
- 2 ore giornaliere;
- 3 giorni continuativi o frazionati.
3 giorni al mese di permesso retribuito spettano anche a coloro che prestano assistenza al malato:
- Coniuge (o parte dell’unione civile);
- Convivente;
- Parenti e affini entro il 2° grado (ovvero entro il 3° grado se i genitori, il coniuge o il convivente del disabile hanno compiuto 65 anni o sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente oppure sono deceduti o mancanti).
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- Scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio;
- Rifiutarsi di essere trasferiti ad altra sede di lavoro, eccezion fatta per i casi di incompatibilità della permanenza del dipendente;
- Rifiutarsi di svolgere lavoro notturno, da intendersi come quell’arco di tempo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
> Consulta lo speciale Legge 104 <
Malattia oncologica: congedo straordinario
I dipendenti familiari di persona gravemente disabile (come può essere il malato oncologico) possono richiedere un congedo dal lavoro retribuito per una durata massima di 2 anni nell’arco dell’intera vita del richiedente. Il congedo spetta (in ordine di priorità) a:
- Coniuge (o parte dell’unione civile) convivente;
- Genitori (naturali, adottivi o affidatari);
- Figli;
- Fratelli o sorelle;
- Parenti o affini entro il 3° grado.
Malattia oncologica: congedo per cure
I malati oncologici cui viene riconosciuta dall’INPS un’invalidità civile superiore al 50% possono ottenere ogni anno un congedo dal lavoro retribuito per massimo 30 giorni al fine di dedicarsi alle cure connesse alla propria infermità.
Malattia oncologica: visite mediche
I contratti collettivi o gli usi aziendali possono prevede permessi retribuiti per i dipendenti che devono assentarsi per effettuare visite mediche generiche o specialistiche.
Malattia oncologica: permessi per grave infermità
La normativa (DM n. 278/2000) riconosce permessi retribuiti nella misura massima di 3 giorni all’anno in caso di decesso o grave infermità (quale può essere la malattia oncologica) del:
- Coniuge, anche se legalmente separato (o parte dell’unione civile);
- Parente entro il 2° grado (anche se non convivente);
- Soggetto componente la famiglia anagrafica.
Malattia oncologica: congedo non retribuito per gravi motivi
Il dipendente può chiedere un congedo non retribuito di durata non superiore a 2 anni (nell’arco dell’intera vita lavorativa) continuativi o frazionati, per gravi motivi relativi alla situazione personale:
- Propria o del convivente (se la convivenza risulta da certificazione anagrafica;
- Di parenti o affini entro il 3° grado disabili (anche non conviventi);
- Coniuge (o parte dell’unione civile), figli (anche adottivi) e in loro mancanza i discendenti prossimi, genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali.
Malattia oncologica: variazione orario di lavoro
I lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti con una ridotta capacità lavorativa, hanno diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time. La loro richiesta non può essere negata adducendo esigenze aziendali. La ridotta capacità lavorativa dev’essere accertata da una commissione medica istituita presso l’ASL territorialmente competente. Il rapporto di lavoro part-time dev’essere trasformato nuovamente a tempo pieno a richiesta del lavoratore, quando lo stato di salute lo rende possibile.
Malattia oncologica: collocamento obbligatorio
I lavoratori con malattia oncologica possono presentare all’INPS domanda di invalidità civile che, una volta accertata, comporta tutta una serie di tutele a livello assistenziale. In primis la possibilità di accedere alle liste per il collocamento obbligatorio al lavoro dei disabili. La legge in materia (Legge n. 68/1999) impone alle aziende con almeno 15 dipendenti di avere nel proprio organico un numero di disabili pari a:
- 1 disabile per le aziende da 15 a 35 dipendenti;
- 2 disabili per le aziende da 36 a 50 dipendenti;
- 7% dei lavoratori occupati per le aziende con 51 o più dipendenti.
Malattia oncologica: indennità di accompagnamento
Coloro che sono colpiti da malattia oncologica che determina un’invalidità civile del 100%, con conseguente impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, ovvero siano incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita, possono richiedere all’INPS l’indennità di accompagnamento pari a 517,84 euro mensili per 12 mensilità.
Malattia oncologica: acquisto dell’auto
Le agevolazioni previste per il disabile in situazione di gravità nonché per coloro che hanno ridotte o nulle capacità motorie, sordi e non vedenti, legate all’acquisto di veicoli (da utilizzare in via prevalente a beneficio del disabile stesso) sono:
- Detrazione Irpef pari al 19% del costo sostenuto calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro;
- Iva al 4% sul prezzo d’acquisto;
- Esenzione perpetua del bollo;
- Esonero dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Il diritto si estende anche al familiare del disabile, purché quest’ultimo gli sia fiscalmente a carico. Nello specifico, le agevolazioni riguardano l’acquisto di autovetture, autocaravan, autoveicoli specifici e per il trasporto promiscuo, motoveicoli per il trasporto promiscuo e motoveicoli specifici, motocarrozzette.
Malattia oncologica: assistenza e spese mediche
Sono deducibili dal reddito i seguenti costi (sostenuti dal disabile o dal familiare che l’abbia a suo carico):
- Spese mediche generiche (ad esempio l’acquisto di medicinali);
- Spese di assistenza specifica (come attività infermieristica e riabilitativa, addetti all’assistenza di base).
Prevista anche una detrazione Irpef del 19% (a favore del disabile o del familiare che l’abbia a suo carico) per:
- Spese mediche specialistiche;
- Acquisto di mezzi d’ausilio alla deambulazione;
- Acquisto di poltrone per inabili e minorati, apparecchi correttivi e altri ausili specifici.
Malattia oncologica: acquisto di mezzi tecnici e informatici
I portatori di handicap grave in caso di acquisto di pc, tablet, telefoni con vivavoce o altri ausili informatici hanno diritto a:
- Detrazione Irpef dei costi pari al 19%;
- Applicazione Iva agevolata al 4%.
Malattia oncologica: abbattimento di barriere architettoniche
Il disabile o il familiare che l’abbia a suo carico ha diritto ad una detrazione Irpef del 36% dei costi sostenuti per la costruzione di rampe, l’adattamento di un ascensore e più in generale l’abbattimento di barriere architettoniche. Qualora si benefici del bonus per gli interventi di ristrutturazione (detrazione Irpef del 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 96 mila euro) la detrazione al 36% può essere chiesta solo sull’eventuale eccedenza della spesa già soggetta al bonus.
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