Anticipiamo che solo chi farà l’integrazione entro il 21 ottobre sarà certo di garantirsi la liquidazione della rata di ottobre del Reddito. In caso contrario si dovrà attendere.
Perché questa integrazione? Chi deve effettuarla? Come va effettuata? Ecco di seguito tutti i dettagli
Integrazione domande reddito di cittadinanza 2019: le novità Inps
Chi ha presentato domanda Rdc e Pdc nel mese di marzo 2019 deve fare molta attenzione a questa novità e al messaggio Inps, in cui viene spiegato che questi beneficiari possono integrare la domanda precedentemente inviata, per garantirsi la continuità nella percezione del sussidio e non dover ripresentare una nuova istanza. Questo succede perché dopo il 6 marzo (data di inizio procedure di domanda) il modello utilizzato ha subito delle modifiche, e i richiedenti successivi si sono serviti di un nuovo modello per trasmettere le proprie istanze all’Inps.
Ecco perché i richiedenti di marzo potranno procedere all’integrazione della domanda precedentemente inviata. Di seguito tutti i dettagli sul sussidio e modalità integrative.
Reddito di cittadinanza 2019: integrazione delle domande di marzo
Come ben specificato nel messaggio Inps (l numero 3568 del 2 ottobre 2019), dal 4 ottobre i beneficiari di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza che hanno presentato la domanda a marzo 2019 possono integrarla online.
Le prime domande di RdC e PdC, infatti, sono state presentate a partire dal 6 marzo, utilizzando un modello successivamente cambiato, il 2 aprile, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di conversione (legge 28 marzo 2019, n. 26) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
La legge di conversione ha previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste presentate prima della sua entrata in vigore, stabilendo che il beneficio potesse essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi anche in assenza della nuova documentazione richiesta. Le domande presentate a marzo e accolte sono state così poste in pagamento fino a settembre 2019. Da ottobre occorre però allineare il contenuto delle dichiarazioni al nuovo modello in vigore.
Per evitare che i beneficiari di RdC e PdC con domanda presentata a marzo, e quindi con decorrenza aprile, debbano nuovamente presentare domanda e per garantire la continuità nell’erogazione del beneficio economico, i nuclei familiari interessati potranno integrare le dichiarazioni di responsabilità e prendere atto delle informative aggiornate collegandosi al link https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione., per il quale non è richiesto il PIN e che è anche indicato nel messaggio loro inviato (Fonte Inps).
Reddito di cittadinanza 2019: come fare l’integrazione domanda
Ma cosa occorre fare in concreto per procedere all’integrazione delle domande di marzo 2019 e garantirsi il reddito di cittadinanza senza dover ripetere ex novo la domanda?
Il beneficiario deve collegarsi al link https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione senza dover inserire alcun Pin.
Il richiedente dovrà inserire:
- il protocollo della pratica RdC/PdC (esempio: INPS-RDC-2019-xxxxx);
- il codice fiscale
- il codice alfanumerico ricevuto via email o sms.
Reddito di cittadinanza 2019: quando si deve fare l’integrazione della domanda
Il collegamento alla pagina rimarrà sempre attivo. Solo per le domande aggiornate fino al 21 ottobre, però, sarà possibile l’elaborazione nei tempi utili per la liquidazione della rata spettante per la mensilità di ottobre. Per chi effettuerà l’aggiornamento dopo il 21 ottobre, la prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione.
La Guida completa al Reddito di cittadinanza
Reddito di cittadinanza 2019: chi può chiederlo
Prima di entrare nel dettaglio dell’integrazione domanda, riepiloghiamo le regole base del sussidio. Innanzitutto chi può accedere al beneficio e fare domanda Rdc, sicuramente per questo 2019, e quasi certamente anche per il 2020.
Possono richiederlo tutti coloro che dimostrano il possesso di questi requisiti.
REQUISITI GENERALI
In linea generale, per chiedere il Reddito sono necessari questi requisiti:
- cittadinanza o residenza (riferito a chi all’interno del nucleo chiede il sussidio).
In particolare:
- cittadino italiano o dell’Unione europea,
- cittadino di paesi terzi con permesso di soggiorno Ue di lungo periodo, apolide o con protezione internazionale,
- cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea.
È inoltre richiesta una residenza di almeno 10 anni in Italia, di cui gli ultimi 2 continuativi.
REQUISITI ECONOMICI
- Isee in corso di validità inferiore a 9360 euro,
- Patrimonio immobiliare non superiore a 30 mila euro,
- Patrimonio mobiliare non superiore a 6 mila euro per un solo componente, 8 mila euro per due componenti, 10 mila euro per tre o più componenti + 1000 euro per ogni figlio a partire dal terzo. Massimali incrementati di 5 mila euro per ogni componente con disabilità
Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:
- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto
Sui nuovi requisiti necessari è intervenuta l’Inps con una circolare esplicativa: la numero 100 del 5 luglio 2019, in cui vengono specificate le modifiche introdotte con la conversione del Decreto Pensioni e Reddito di cittadinanza.
L’articolo 2 del decreto-legge stabilisce i requisiti per essere ammessi al beneficio di Rdc/Pdc, riconosciuto ai nuclei familiari che ne siano in possesso, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio.
Per la definizione del nucleo familiare, viene integrata la normativa Isee sulla composizione del nucleo in materia di:
- coniugi separati o divorziati
- figli maggiorenni non conviventi, a carico IRPEF dei genitori.
In particolare, i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Questi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze.
Se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale.
Altra novità introdotta sempre in sede di conversione del decreto-legge, prevede che i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuino a farne parte ai fini ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, laddove continuino a risiedere nella medesima abitazione.
Affinché quindi i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze.
La Guida completa alla pensione di Cittadinanza
Reddito di cittadinanza 2019: come funziona
Il reddito di cittadinanza è una misura di assistenza e inclusione sociale e lavorativa e per questo motivo non può esaurirsi in una semplice erogazione di denaro. Ecco perché prevede due fasi obbligatorie e consequenziali per i suoi beneficiari:
- la fase 1 con l’erogazione di una somma fino a 780 euro (in base ai requisiti certificati)
- la fase 2 con il progetto di reinserimento lavorativo e la sottoscrizione del patto per il lavoro con il Centro per l’impiego e l’assistenza dei tutor nella ricerca del lavoro. Fase cominciata a settembre 2019, con 5 mesi di ritardo rispetto all’erogazione delle somme.
La cosiddetta “fase 2” prevede il coinvolgimento dei beneficiari il Reddito in tutta quella serie di attività che gli stessi si sono impegnati a svolgere nel momento in cui hanno sottoscritto il Patto per il lavoro.
L’erogazione del Reddito di cittadinanza è subordinata a:
- Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did);
- Sottoscrizione del Patto per il lavoro e l’inclusione sociale.
L’obbligo coinvolge tutti i componenti il nucleo familiare beneficiario del Reddito che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare percorso di studi o di formazione.
Inoltre, il pagamento del sussidio viene effettuato sulla famosa Carta Rdc, che consente di:
- effettuare prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementato in base al numero di componenti il nucleo);
- effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro in Ufficio Postale per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione, o la rata del mutuo all’intermediario che ha concesso il mutuo;
- pagare tutte le utenze domestiche ed altri servizi quali, a titolo esemplificativo, le mense scolastiche, presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali) e presso tutti gli esercizi commerciali abilitati (tabaccai, i supermercati, bar, ecc.).
Reddito di cittadinanza 2019: come richiederlo
La domanda per ottenere il Reddito di cittadinanza può essere presentata:
- online sul sito redditodicittadinanza.gov.it
- presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o,
- dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici postali
Questo il nuovo modello da utilizzare per la domanda
Reddito di cittadinanza: novità su conferma 2020
Ovviamente, in tutte le indicazioni fornite, ci riferiamo all’anno di introduzione in Italia del sussidio, ma si prevede che il Reddito di cittadinanza verrà confermato anche nel 2020, con la prossima Legge di bilancio.
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Reddito di cittadinanza
L’introduzione del Reddito di Cittadinanza ha dato corpo e struttura alla svolta intrapresa dal nostro Paese nelle politiche di contrasto alla povertà avvenuta con l’avvio del Reddito di Inclusione. Più che di una svolta, si è trattato di una vera e propria rivoluzione epocale, paragonabile alla creazione del Servizio Sanitario Nazionale e alla chiusura dei manicomi. Una rivoluzione frutto di un lungo percorso di sperimentazioni e battute di arresto che ha visto protagonisti governi di diverso colore negli ultimi venti anni, e che si inserisce in un contesto culturale, quello italiano, ancora molto legato all’idea di aiuto come di una mera erogazione monetaria dallo Stato e ancora poco preparato, forse, alle logiche del “contrasto alla povertà”, della “condizionalità”e della “inclusione attiva”.Sulla nuova misura è stato detto tutto e il contrario di tutto, da politici, giornalisti, opinionisti, esperti, generando confusione non solo tra i cittadini, ma anche tra gli stessi tecnici e tra gli operatori.La finalità di questo manuale è illustrare e spiegare la nuova misura nella sua globalità, sistematizzando in chiave tecnico/professionale tutte le informazioni e le conoscenze necessarie per una corretta interpretazione dell’impianto stabile e della struttura normativa di riferimento, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte e alle ricadute operative e organizzative sui territori e gli Enti locali, pubblici e privati: questo è infatti il taglio che ha guidato l’esposizione dei vari argomenti, anche quelli all’apparenza solo di stretto interesse degli utenti finali. Più nello specifico, l’obiettivo degli autori è fornire agli operatori della formazione professionale, dei servizi di orientamento, delle agenzie per il lavoro, dei servizi sociali e dell’assistenza alle persone in condizione di svantaggio sociale, tutti gli strumenti di base per una piena comprensione dei dispositivi normativi connessi ad ampio raggio al Reddito di Cittadinanza. Nicoletta Baracchini Giurista esperta di legislazione sociale e sanitaria. Consulente ANCI in materia di ISEE e componente del gruppo ministeriale sull’attuazione dell’ISEE. Collabora con Regioni ed Enti locali per le normative in materia di organizzazione, regolamentazione e valutazione di servizi pubblici. Emilio Gregori Partner e senior consultant di Synergia e docente di Statistica presso l’Università L. Bocconi di Milano. Si occupa di analisi di sistema per i servizi sociali; svolge consulenza e attività di formazione relativamente alla programmazione e pianificazione territoriale delle politiche sociali e delle misure di contrasto alla povertà. Giovanni Viganò Partner e senior consultant di Synergia e docente di Metodi Quantitativi per le Scienze Sociali presso l’Università L. Bocconi di Milano. Esperto nella progettazione e implementazione di Sistemi Informativi Sociali, è stato consulente esperto per conto del Formez del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nelle aree di Lavoro Comune con INPS e Regioni per l’implementazione del SIUSS.
Nicoletta Baracchini – Emilio Gregori – Giovanni V | 2019 Maggioli Editore
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